Cassazione Penale, Ordinanza n. 36273/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del G.i.p. di Catania del 27 marzo 2026, che, in esito a patteggiamento e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, aveva applicato la pena di tre anni di reclusione, ridotta per il rito. La contestazione riguardava il trasporto e la detenzione di 52,5 kg di hashish, con contenuto medio di principio attivo pari a 23.946,84 mg, corrispondente a 957.843 dosi medie singole, ai sensi degli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per non avere il giudice riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti, anziché equivalenti, all’aggravante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere impugnata per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dalla norma; la censura sulla comparazione delle circostanze e sulla motivazione non rientra tra questi. La Corte ha inoltre richiamato la natura pattizia del rito e la conseguente preclusione a contestare profili del patto accettato. L’inammissibilità è stata pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.; l’importo di quest’ultima non è leggibile nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
La pena di anni tre di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere trasportato e detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 52,5 chilogrammi con contenuto medio di principio attivo pari a 23.946,84 milligrammi corrispondenti a 957.843 dosi medie singole.
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della condotta di trasporto e detenzione di hashish oggetto dell’accordo e della sentenza di patteggiamento.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
La pena di anni tre di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere trasportato e detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 52,5 chilogrammi con contenuto medio di principio attivo pari a 23.946,84 milligrammi corrispondenti a 957.843 dosi medie singole.
La disposizione è richiamata in relazione all’aggravante contestata, rispetto alla quale le attenuanti generiche erano state riconosciute equivalenti.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dalla disposizione; non vi rientra la censura motivazionale sulla comparazione delle circostanze.
L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Quando il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile per un motivo estraneo a quelli consentiti, la declaratoria può essere pronunciata senza formalità, de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente individuati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è quindi inammissibile la censura che deduca un vizio motivazionale sulla valutazione o comparazione delle circostanze non riconducibile a tali ipotesi.
- La natura pattizia del patteggiamento preclude all’imputato che abbia accettato l’accordo di contestare in cassazione profili che investono il patto accettato, salvo i motivi espressamente ammessi dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento può essere pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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