Regolamento (UE) 2020/387
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione per quanto riguarda l’estensione dell’area d’uso e le fasi di transizione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna tre STI ferroviarie per chiarire come gestire l’estensione dell’area d’uso di veicoli e sottosistemi esistenti, introducendo regole di flessibilità e un approccio più armonizzato alle prove di conformità. Interviene inoltre sui periodi transitori e sulla validità dei certificati di esame "CE", riducendo le divergenze applicative tra organismi notificati e autorità nazionali. Sono anche corretti errori tecnici e precisate alcune disposizioni speciali, in particolare per reti con scartamento 1 520 mm e per taluni casi di interoperabilità del materiale rotabile. Il regolamento è direttamente applicabile e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica le STI ferroviarie per carri merci, locomotive/passeggeri e controllo-comando e segnalamento, soprattutto in tema di estensione dell’area d’uso e di armonizzazione delle fasi transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri e anche ai fini SEE, alle specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario UE contenute nei regolamenti (UE) n. 321/2013 (STI WAG), n. 1302/2014 (STI LOC&PAS) e (UE) 2016/919 (STI CCS). Riguarda in particolare veicoli e sottosistemi ferroviari già autorizzati o in esercizio prima di determinate date (15 giugno 2016, 1° gennaio 2015, 19 luglio 2010), nonché le richieste di estensione dell’area d’uso, le modifiche di tipo/progetto, gli organismi notificati e gli organismi di valutazione della conformità. Sono previste esclusioni o regimi speciali per taluni veicoli, sottosistemi o Stati membri, nonché per casi specifici e deroghe già concesse ai sensi della disciplina previgente.
Modifica delle STI ferroviarie per estensione dell’area d’uso e transizioni
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 interviene su tre specifiche tecniche di interoperabilità del settore ferroviario, con l’obiettivo di facilitare l’estensione dell’area d’uso di veicoli e sottosistemi già autorizzati o in esercizio, ridurre le divergenze applicative tra Stati membri e organismi notificati e chiarire alcune regole transitorie. Il considerando evidenzia che l’intervento si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 e mira a mantenere il livello di sicurezza richiesto, pur introducendo maggiore flessibilità e certezza del diritto.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 54, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2016/797, che disciplina l’uso di veicoli autorizzati prima del 15 giugno 2016 su reti non contemplate dalla precedente autorizzazione. Viene sottolineata l’esigenza di armonizzare le procedure di autorizzazione e di precisare come applicare i requisiti STI in caso di estensione dell’area d’uso, anche quando siano necessarie modifiche tecniche per la compatibilità con nuove reti. Il regolamento si propone inoltre di correggere errori tecnici e redazionali e di allineare le regole su validità dei certificati e periodi transitori.
Modifiche alla STI WAG: regolamento (UE) n. 321/2013
L’articolo 1 modifica la STI per i carri merci. All’articolo 3 viene aggiunta una lettera d) che rinvia al punto 7.2.2.4 dell’allegato nei casi di estensione dell’area d’uso ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797.
Nell’allegato, tra le principali novità figurano:
- l’introduzione del punto 6.1.2.4 bis, che consente, quando le norme EN richiamate non coprono la soluzione tecnica proposta, l’uso di norme alternative per dimostrare la conformità di sale montate, ruote e assi;
- l’obbligo per l’organismo notificato di verificare che le norme alternative facciano parte di una serie tecnicamente coerente e pubblicamente disponibile;
- l’aggiornamento delle regole sui certificati di esame "CE" del tipo o del progetto al punto 7.2.2.2, con distinzione tra parti invariate e parti modificate e con validità massima di 10 anni dalla data di rilascio, comunque non oltre 14 anni dalla nomina dell’organismo notificato per il tipo iniziale;
- una disciplina specifica per l’estensione dell’area d’uso delle unità autorizzate ai sensi della direttiva 2008/57/CE o in esercizio prima del 19 luglio 2010, con richiamo alla dichiarazione "CE" di verifica, ai fascicoli tecnici, alle specifiche equivalenti e alla gestione dei rischi ai sensi del regolamento (UE) n. 402/2013;
- l’obbligo di pubblicazione, da parte dell’ente autorizzatore, dei dettagli sulle specifiche alternative e sui requisiti di compatibilità tecnica con la rete utilizzati per concedere l’autorizzazione estesa;
- precisazioni sui casi di deroghe ai sensi dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/797 quando il veicolo abbia beneficiato di una non applicazione delle STI ai sensi della direttiva 2008/57/CE.
Sono inoltre aggiornati alcuni casi specifici, tra cui quello relativo a unità in servizio tra Stati membri e paesi terzi dotati di rete a scartamento 1 520 mm, estendendolo a Finlandia, Polonia, Repubblica slovacca e Svezia, e il caso specifico del Regno Unito per la Gran Bretagna.
Modifiche alla STI LOC&PAS: regolamento (UE) n. 1302/2014
L’articolo 2 incide sulla STI per locomotive e materiale rotabile passeggeri. L’articolo 3, paragrafo 2, viene riscritto per chiarire che la STI non si applica al materiale rotabile già in servizio su tutta o parte della rete di uno Stato membro prima del 1° gennaio 2015, salvo i casi di rinnovo/ristrutturazione o di estensione dell’area d’uso ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797, per i quali si applica il nuovo punto 7.1.4.
L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, viene modificato per limitare l’applicazione delle disposizioni transitorie, fatti salvi i punti da 7.1.1.4 a 7.1.1.8 dell’allegato.
Nell’allegato, il regolamento:
- corregge alcuni riferimenti tecnici nelle tabelle e nei punti relativi alla sicurezza passiva;
- modifica le regole di validità del certificato di esame "CE" del tipo o del progetto, limitandola a 7 anni dalla data di rilascio e comunque non oltre 14 anni dalla nomina dell’organismo notificato per il tipo iniziale;
- specifica che la base per la valutazione del tipo resta invariata durante la fase A, che dura al massimo 7 anni, salvo le eccezioni indicate nei punti 7.1.1.4 a 7.1.1.8;
- introduce il punto 7.1.4, dedicato all’estensione dell’area d’uso per il materiale rotabile esistente autorizzato ai sensi della direttiva 2008/57/CE o in esercizio prima del 19 luglio 2010.
Il nuovo punto 7.1.4 prevede, in sintesi, che:
- il materiale rotabile debba essere autorizzato ai sensi della direttiva 2008/57/CE o in esercizio prima del 19 luglio 2010;
- debba essere registrato con codice di immatricolazione "00" "Valida" nel registro nazionale o nel registro europeo dei veicoli e mantenuto in condizioni di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2019/779;
- l’autorizzazione estesa si fondi sull’autorizzazione esistente, sulla compatibilità tecnica con la rete e sulla conformità alle tabelle 17 bis e 17 ter, tenendo conto di restrizioni e limitazioni;
- il richiedente presenti una dichiarazione "CE" di verifica e fascicoli tecnici, anche mediante prove di conformità a STI precedenti, specifiche equivalenti e documentazione sulla compatibilità tecnica con la rete, eventualmente basata sul RINF;
- l’equivalenza delle specifiche alternative e dei requisiti di compatibilità tecnica sia giustificata secondo il regolamento (UE) n. 402/2013 e confermata da un organismo di valutazione dei rischi;
- siano rispettati, se del caso, i casi specifici richiamati nella STI, nella STI Rumore, nella STI PRM e nella STI CCS, nonché le norme nazionali notificate ai sensi della direttiva (UE) 2016/797;
- l’autorità autorizzatrice pubblichi sul sito dell’Agenzia i dettagli delle specifiche alternative e dei requisiti di compatibilità tecnica utilizzati;
- per i veicoli che avevano beneficiato di non applicazione delle STI ai sensi della direttiva 2008/57/CE, il richiedente debba chiedere deroghe negli Stati membri dell’area d’uso estesa;
- per le carrozze RIC, l’area d’uso originaria resti mantenuta anche dopo una modifica che richieda nuova autorizzazione, senza verifiche ulteriori delle parti non modificate.
Viene inoltre sostituito il punto 7.5.2.3, che rinvia al pacchetto di revisione STI richiesto dalla Commissione all’Agenzia il 24 gennaio 2020, volto a rivedere e semplificare la strategia di applicazione delle STI e a considerare maggiore flessibilità per le versioni aggiornate delle norme, incluse quelle del regolamento di esecuzione (UE) 2019/776.
Modifiche alla STI CCS: regolamento (UE) 2016/919
L’articolo 3 modifica la STI per il controllo-comando e segnalamento. L’articolo 2, paragrafo 2, viene integrato per escludere dall’applicazione della STI gli attuali sottosistemi già in servizio sulla rete, salvo i casi di rinnovo/ristrutturazione o di estensione dell’area d’uso, per i quali si applica il nuovo punto 7.4.2.4.
Il nuovo punto 7.4.2.4 disciplina i veicoli esistenti al momento della richiesta di estensione dell’area d’uso. In particolare:
- il veicolo deve rispettare le disposizioni speciali dei casi specifici di cui al punto 7.6 e le norme nazionali notificate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2016/797;
- se è già equipaggiato con ETCS o GSM-R, non deve essere ristrutturato, salvo esigenze di compatibilità tecnica;
- se non è equipaggiato con ETCS, deve installare ETCS e rispettare i gruppi di specifiche #2 o #3 dell’allegato A, con alcune esenzioni (ad esempio per veicoli non ad alta velocità autorizzati prima del 1° gennaio 2015, per specifiche situazioni transfrontaliere o per mezzi mobili di costruzione/manutenzione e locomotive da manovra);
- se non è ancora equipaggiato con radio GSM-R per comunicazioni vocali, deve installarla quando il veicolo è destinato a una rete con almeno un punto GSM-R, salvo sovrapposizione con un sistema radio compatibile di classe B già presente;
- se non è ancora equipaggiato con GSM-R per i dati ETCS, deve installarlo quando l’ETCS è richiesto e il veicolo circola su reti dell’area d’uso estesa equipaggiate solo con ETCS livello 2 o 3;
- se il veicolo aveva beneficiato di non applicazione delle STI ai sensi della direttiva 2008/57/CE, il richiedente deve chiedere le necessarie deroghe negli Stati membri dell’area d’uso estesa.
Organismi notificati e validità delle notifiche
L’articolo 4 stabilisce che le notifiche agli organismi di valutazione della conformità restano valide per l’applicazione delle STI modificate. Inoltre, gli organismi notificati ai sensi della direttiva 2008/57/CE possono rilasciare certificati "CE" di verifica e certificati "CE" di conformità o di idoneità all’impiego fino a quando quella direttiva continua ad applicarsi nello Stato membro interessato, e comunque non oltre il 15 giugno 2020.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alle STI WAG, LOC&PAS e CCS
Gli articoli 1, 2 e 3 modificano rispettivamente i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1302/2014 e (UE) 2016/919, inserendo regole specifiche per l’estensione dell’area d’uso e aggiornando diversi punti degli allegati tecnici.
Estensione dell’area d’uso per veicoli e sottosistemi esistenti
Per i carri merci, le locomotive e il materiale rotabile passeggeri, nonché per i sottosistemi CCS, sono introdotte disposizioni dedicate per i casi in cui l’area d’uso venga estesa ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797 o dell’articolo 21, paragrafo 13, della medesima direttiva. In tali casi si applicano regole di conformità flessibile, con possibilità di ricorrere a STI precedenti, specifiche alternative equivalenti e documentazione sulla compatibilità tecnica con la rete.
Armonizzazione dei periodi transitori e dei certificati
Sono modificati i punti transitori delle STI LOC&PAS e WAG per evitare applicazioni divergenti. Per i certificati di esame "CE" del tipo o del progetto, la validità è limitata, per i casi regolati, a 10 anni nella STI WAG e a 7 anni nella STI LOC&PAS, senza superare in entrambi i casi 14 anni dalla nomina dell’organismo notificato per il tipo iniziale.
Valutazione della conformità e organismi notificati
Le notifiche degli organismi di valutazione della conformità restano valide secondo le STI modificate. Gli organismi notificati a norma della direttiva 2008/57/CE possono continuare a rilasciare certificati "CE" fino al 15 giugno 2020 al più tardi, e comunque finché la direttiva 2008/57/CE continua ad applicarsi nello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.
Correzioni tecniche e casi specifici nazionali
L’atto corregge errori tecnici e redazionali, aggiorna riferimenti normativi e chiarisce alcuni casi specifici, tra cui quello per unità in servizio tra Stati membri e paesi terzi con rete a scartamento 1 520 mm (Finlandia, Polonia, Repubblica slovacca e Svezia) e talune esenzioni o adattamenti per Gran Bretagna e altri contesti nazionali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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