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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/386

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/386 della Commissione del 9 marzo 2020 che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e l’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi, territori o loro parti da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna due elenchi UE di paesi terzi e territori autorizzati all’importazione di determinati prodotti di origine animale. La modifica principale consiste nella soppressione del territorio sudafricano ZA-1 dagli elenchi relativi ai prodotti a base di carne e alle carni fresche, a seguito delle criticità emerse sul controllo dell’afta epizootica e della coerenza con il quadro UE applicabile. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quello alla Repubblica di Macedonia del Nord, in linea con l’accordo di Prespa e la notifica dell’entrata in vigore della nuova denominazione.

Modifica gli elenchi UE di paesi terzi/territori autorizzati all’importazione di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati e di carni fresche, con soppressione del territorio ZA-1 del Sud Africa e aggiornamento del riferimento alla Macedonia del Nord.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di: (i) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati disciplinati dalla decisione 2007/777/CE; (ii) carni fresche di ungulati disciplinate dal regolamento (UE) n. 206/2010. Incide sugli elenchi di paesi terzi, territori o parti di territorio autorizzati all’importazione, con particolare riguardo al Sud Africa e alla denominazione "Repubblica di Macedonia del Nord". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi UE per importazioni di prodotti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/386 della Commissione interviene su due atti settoriali in materia veterinaria e di polizia sanitaria: la decisione 2007/777/CE, relativa a prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati, e il regolamento (UE) n. 206/2010, relativo alle carni fresche di ungulati. La finalità dichiarata è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o parti di territorio dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione, in coerenza con le valutazioni sanitarie e con l’evoluzione del contesto geografico e istituzionale.

Contesto e motivazione della misura

I considerando evidenziano che alcune parti del Sud Africa erano già incluse negli elenchi UE come zone autorizzate per taluni prodotti, ma che le importazioni di carni fresche di tali specie risultavano sospese dal 2011 per la presenza di afta epizootica. Il testo richiama inoltre l’audit della Commissione del febbraio 2017, che ha riscontrato criticità nell’attuazione dei controlli ufficiali e nel sistema di certificazione, tali da indebolire le garanzie offerte dal paese terzo. Parallelamente, viene recepito l’aggiornamento della denominazione della Macedonia in seguito all’accordo di Prespa, ratificato e notificato all’UE.

Ambito oggettivo e settoriale

Il regolamento incide esclusivamente sugli elenchi allegati a due atti europei:

  • decisione 2007/777/CE, per importazioni, transito e deposito di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati;
  • regolamento (UE) n. 206/2010, per l’introduzione nell’Unione di carni fresche di ungulati.

Non introduce un nuovo regime generale di importazione, ma modifica i territori autorizzati e l’indicazione di uno Stato terzo già presente nelle tabelle allegatе. Si tratta quindi di un intervento puntuale di aggiornamento delle liste ammesse all’importazione.

Soppressione del territorio ZA-1 del Sud Africa

La modifica sostanziale riguarda la soppressione del codice territoriale ZA-1 dal Sud Africa:

  • nella parte 1 e nella parte 3 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE, con effetto sui prodotti a base di carne e sui prodotti trattati richiamati dalla decisione;
  • nella parte 1 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010, con effetto sulle carni fresche di ungulati.

La scelta è giustificata dall’assenza di un quadro di garanzie sufficienti in relazione ai controlli sull’afta epizootica e dalla necessità di allineare la normativa alla situazione effettiva, considerato che le importazioni di carni fresche e prodotti a base di carne di ungulati dal Sud Africa non sono comunque consentite ai sensi della decisione 2011/163/UE.

Aggiornamento del riferimento alla Macedonia del Nord

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è anche aggiornato sul piano terminologico. La voce relativa all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è sostituita dalla voce "MK – Repubblica di Macedonia del Nord", mentre viene soppressa la relativa nota (**) nella parte 2 dell’allegato. L’aggiornamento riflette la nuova denominazione internazionale conseguente all’entrata in vigore dell’accordo di Prespa.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Implicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per gli operatori del commercio estero, del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono importatori e operatori doganali, il provvedimento comporta:

  • la verifica dell’aggiornamento delle certificazioni e delle procedure di origine per le spedizioni dal Sud Africa;
  • l’esclusione del territorio ZA-1 dagli elenchi di importazione autorizzati;
  • l’allineamento della documentazione alla denominazione "Repubblica di Macedonia del Nord";
  • la necessità di controllare la coerenza tra elenchi UE, certificati sanitari e sistemi di classificazione geografica utilizzati nei flussi importativi.

Disposizioni principali

Modifica della decisione 2007/777/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato secondo l’allegato I del regolamento. In concreto: nella parte 1 e nella parte 3, alla voce Sud Africa, è soppressa la riga corrispondente al territorio ZA-1; nella parte 2, la voce relativa all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia è sostituita dalla voce "MK – Repubblica di Macedonia del Nord" e viene soppressa la nota (**) associata alla precedente voce.

Modifica del regolamento (UE) n. 206/2010

L’articolo 2 stabilisce che l’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato secondo l’allegato II del regolamento. La modifica consiste nella soppressione, alla voce ZA – Sud Africa, della riga relativa al territorio ZA-1 dagli elenchi dei territori autorizzati all’introduzione nell’Unione di carni fresche.

Motivazione della soppressione del territorio ZA-1

Il regolamento richiama il fatto che le importazioni di carni fresche e di prodotti a base di carne di ungulati dal Sud Africa non sono consentite ai sensi della decisione 2011/163/UE e che l’audit della Commissione del 2017 ha evidenziato carenze nei controlli ufficiali, in particolare per l’afta epizootica, nonché problemi di attuazione e di affidabilità della certificazione. Per ragioni di chiarezza e coerenza normativa, viene quindi eliminato il riferimento al territorio ZA-1.

Aggiornamento della denominazione della Macedonia

In seguito all’accordo di Prespa, ratificato da entrambi i paesi e notificato formalmente all’UE, il regolamento aggiorna l’allegato II della decisione 2007/777/CE sostituendo il riferimento all’ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quello alla Repubblica di Macedonia del Nord.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareimportazioni di prodotti di origine animalecontrolli ufficialipolitica sanitaria veterinaria

Testo integrale

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