Cassazione Penale, Ordinanza n. 28021/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che lo aveva condannato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso sono stati dedotti: contestazione del giudizio di responsabilità; mancanza del dolo nel reato di resistenza; dedotta aberratio ictus in relazione al reato di lesioni; critica alla valutazione delle prove; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censura sulla dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte generici perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma posta a base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata
art. 582 c.p.
norma posta a base della condanna per lesioni personali, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si presenti generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.
- La deduzione di questioni relative al dolo, alla qualificazione del fatto o al trattamento sanzionatorio non supera il vaglio di ammissibilità se è formulata in termini astratti o assertivi, senza indicare concreti vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
Come è indicizzato
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