Ordinanza n. 281/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza Sindacale n. 30 del 06/03/2026 del Comune di Veglie, con la quale il Sindaco del Comune di Veglie ha ordinato alla ricorrente “quale proprietaria/detentrice dei cani presenti presso l’azienda sita in contrada Otti nel Comune di Veglie, di prendere immediati accordi, tramite il Comando di Polizia Locale, con il Servizio Veterinario della ASL Lecce – Area Sanità Animale, per la cattura degli animali ai fini della loro identificazione mediante microchip, registrazione all’Anagrafe Canina Regionale e sottoposizione ai trattamenti sanitari previsti dalla normativa vigente […] di assicurare la corretta custodia dei cani, impedendone la fuga mediante la realizzazione di idonei box o altri sistemi adeguati di contenimento, conformi alle disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa edilizia, prevenendo ogni possibile danno a persone o cose: di comunicare e documentare al Comando di Polizia Locale di Veglie l’avvenuta ottemperanza a quanto disposto entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla notifica della presente ordinanza”; - nonché ove occorra e nei limiti dell’interesse, del processo verbale di contestazione e notifica (P.V. n. 20/26 / Cron. n. 4/2026) del 16/02/2026 della Polizia Locale di Veglie; della nota del Comandante della Polizia Locale dell’11/03/2026, prot. n. 0004451; della nota del Comandante della Polizia Locale del 20/02/2026 prot. n. 000326; della nota dell’A.S.L. di Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario – Area Sanità Animale prot. n. 0048945 del 19/02/2026); delle relazioni del Comando di Polizia Locale di Veglie prot. n. 1295/2026 del 23/01/2026 e prot. n. 3892/2026 del 02/03/2026, ancorché non conosciute; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva alla ricorrente di attivarsi per la cattura, identificazione, registrazione, trattamenti sanitari e custodia di cani presenti presso la sua azienda
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria dell’ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, l’illegittimità dell’imposizione degli obblighi relativi a cani che, salvo uno, non sarebbero di sua proprietà, evidenziando di essersi immediatamente attivata presso la veterinaria aziendale e di avere seguito le indicazioni per coinvolgere il Servizio veterinario dell’ASL. L’ordinanza non avrebbe inoltre tenuto conto della nota dell’ASL Lecce del 19 febbraio 2026, con la quale era stato comunicato che i proprietari dell’azienda avevano dichiarato di non essere proprietari della cagna e dei cuccioli e si era chiesto al Comune di procedere all’accalappiamento e al trasferimento presso un canile autorizzato. È stata prospettata anche l’insussistenza dei presupposti dell’urgenza e della gravità del pericolo richiesti per l’esercizio del potere extra ordinem previsto dall’art. 54, comma 4, TUEL, considerato il tempo trascorso dal primo sopralluogo e dalla nota dell’ASL, nonché il termine di dodici mesi assegnato per documentare l’ottemperanza. È stato infine dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’imposizione della custodia di animali non appartenenti alla ricorrente.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto condivisibili, con sommaria delibazione, le principali censure. Ha rilevato che la ricorrente sembrava essersi attivata immediatamente tramite i canali istituzionali e che i cani, salvo uno, non apparivano prima facie di sua proprietà. L’ordinanza non aveva considerato la precedente nota dell’ASL, che individuava nel Comune il soggetto chiamato a procedere all’accalappiamento dei cani e indicava il trasferimento in un canile autorizzato. Il Collegio ha inoltre ravvisato una prima facie carenza dell’urgenza, poiché l’ordinanza era stata adottata circa 52 giorni dopo il sopralluogo e 25 giorni dopo la nota dell’ASL, nonché una carenza della gravità del pericolo, desumibile anche dal termine di dodici mesi previsto per l’ottemperanza. Il Comune disponeva, inoltre, degli strumenti tipici per la gestione della presenza di cani randagi. Ritenuto sussistente il grave e irreparabile pregiudizio per la ricorrente, il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza sindacale. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 21 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Il potere sindacale extra ordinem richiede la sussistenza dei presupposti dell’urgenza e della gravità del pericolo; in sede cautelare il TAR ha ritenuto tali presupposti prima facie carenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente; la domanda è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
Massime di principio
- L’esercizio del potere sindacale contingibile e urgente non è legittimo in assenza di una situazione attuale di urgenza e di un pericolo grave, da valutare anche in relazione al tempo trascorso dagli accertamenti e dagli elementi conosciuti dall’amministrazione.
- Un’ordinanza sindacale non può imporre obblighi di custodia, cattura e trattamento sanitario di animali a un soggetto che, sulla base degli elementi disponibili, non risulti proprietario o detentore degli animali stessi, soprattutto quando l’autorità sanitaria abbia indicato al Comune gli strumenti tipici per la gestione dei cani randagi.
- La previsione di un termine di dodici mesi per documentare l’ottemperanza è incompatibile, in via prima facie, con la prospettazione di un pericolo grave e immediato posto a fondamento di un’ordinanza contingibile e urgente.
- Quando l’amministrazione dispone di strumenti tipici per fronteggiare la presenza di cani randagi, il ricorso a un’ordinanza sindacale extra ordinem nei confronti di un privato deve essere specificamente giustificato e non può prescindere dalla considerazione delle indicazioni dell’autorità sanitaria competente.
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