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Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 222 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rapporti commerciali con imprese e/o ditte aventi sede nei paradisi fiscali- detrazione spese e componenti negativi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo non contiene gli estremi né l'esito della specifica sentenza. Riporta esclusivamente la disciplina applicabile e le condizioni probatorie richieste per ottenere la deduzione. Pertanto non è possibile determinare se il ricorso sia stato accolto o respinto, né individuare il vincitore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da rapporti commerciali tra imprese italiane e imprese o ditte con sede nei cosiddetti paradisi fiscali. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TUIR, allora vigente, tali componenti negativi erano in linea generale indeducibili. Il contribuente poteva superare il divieto dimostrando, alternativamente, che l'impresa estera svolgeva prevalentemente un'effettiva attività commerciale oppure che l'operazione rispondeva a un effettivo interesse economico ed era stata concretamente eseguita.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 10, TUIR

    Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non sono ammessi in deduzione.

    La norma stabiliva una presunzione di indeducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti situati in paradisi fiscali, salvo il superamento del divieto mediante la prova delle condizioni previste dal comma 11.

  • Art. 110, comma 11, TUIR

    La deduzione era autorizzata quando il contribuente forniva la prova che l'impresa estera svolgeva, in via prevalente, un'attività commerciale effettiva, oppure che l'operazione rispondeva ad un effettivo interesse economico ed era stata concretamente eseguita.

    Il contribuente doveva fornire una prova concreta e documentata di una delle due esimenti: l'effettività dell'attività commerciale estera oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione della specifica operazione.

Massime di principio

  • In presenza di costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in territori fiscalmente privilegiati, la deducibilità non può essere data per automatica e richiede una verifica specifica della disciplina applicabile ratione temporis.
  • La prova deve essere concreta, documentale e riferita all'operazione contestata: contratti, fatture, pagamenti, documentazione commerciale, consegna dei beni o prestazione dei servizi e giustificazione economica dell'operazione.
  • È normalmente sufficiente dimostrare una delle esimenti previste dalla norma, ma la mera esistenza formale del rapporto commerciale o la regolare contabilizzazione del costo non sono necessariamente sufficienti.
  • Poiché la disciplina dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR è stata modificata e il comma 10 è stato abrogato, occorre sempre individuare la versione normativa vigente nell'anno d'imposta oggetto di contestazione.

Testo integrale

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