Cassazione Penale, Sentenza n. 02307/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il sequestro conservativo della quota del 50% di un immobile appartenente al marito, deducendo di essere titolare dell'altra metà dell'immobile e quindi di avere un interesse concreto ad evitare la dispersione del bene; lamentava violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni: (i) le censure proposte vertevano esclusivamente su presunti vizi di motivazione e travisamento dei fatti, profili non sindacabili in Cassazione quanto alle ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dovendosi limitare la cassazione alla violazione di legge ex art. 325, comma 1; (ii) la ricorrente era priva di legittimazione concreta ad impugnare il vincolo cautelare poiché il sequestro era stato apposto soltanto sulla porzione del bene di proprietà dell'imputato e la quota della Bortone era rimasta esclusa dal vincolo, per cui ella non ha un interesse attuale alla restituzione. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannata la ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione in Cassazione delle ordinanze rese a seguito di richieste di riesame contro provvedimenti cautelari reali; contestata ordinanza rientra in questa fattispecie.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 al vizio di diritto, escludendo la possibilità di chiamare in causa vizi di motivazione o travisamento dei fatti.
art. 318 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di riesame proposta avverso ordinanza di sequestro conservativo; contesto procedurale del provvedimento impugnato.
artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen.
Individuano le categorie astratte legittimate ad impugnare le misure cautelari reali, ma non sostituiscono il necessario vaglio di ammissibilità fondato su interesse concreto all'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il principio del vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in relazione all'interesse all'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo alla necessità che l'impugnazione sia sorretta da un interesse concreto e attuale, condizione di ammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la facoltà di infliggere l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alla valutazione sulla colpa della parte nell'aver proposto il ricorso; qui ritenuto che non sussistano elementi per attribuire colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare misure cautelari reali richiede un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene: la mera qualifica di proprietario di una quota diversa da quella sottoposta a sequestro non basta di per sé a garantire la legittimazione.
- In Cassazione contro ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 c.p.p. il sindacato è limitato alle questioni di diritto ai sensi dell'art. 325, comma 1; i vizî di motivazione e il travisamento del fatto non sono ammessi come motivo di ricorso.
- Se il sequestro colpisce solo la quota di un co‑proprietario lasciando libera la quota dell'altro, quest'ultimo difficilmente potrà dimostrare un interesse attuale alla restituzione che renda ammissibile l'impugnazione, salvo prova dell'indivisibilità materiale o giuridica del bene.
- Per contestare l'ammissibilità in casi simili è necessario provare elementi concreti che dimostrino l'effettiva lesione di un interesse giuridico attuale (es. indivisibilità del bene, impossibilità di godimento o di disporre della propria quota), non basarsi su deduzioni generiche.
- L'instaurazione di un ricorso infondato o manifestamente inammissibile comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (ammende); è pertanto opportuno valutare preliminarmente la concreta legittimazione e il tipo di censure proponibili in Cassazione.
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