Cassazione Civile, Ordinanza n. 23973/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di attribuzione in surroga di rendita catastale relativo a una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "Porto Mirabello", emesso ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004, con contestuale irrogazione di sanzioni per omessa presentazione della denuncia di accatastamento. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato sia l'appello della società contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR applicato d'ufficio l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992, senza una specifica domanda del contribuente; con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'incertezza normativa oggettiva e quindi l'esenzione dalle sanzioni. La società resistente, nel controricorso, aveva anche chiesto l'estinzione del giudizio allegando la definizione agevolata di una cartella di pagamento collegata alla vicenda, ma la Corte ha ritenuto non dimostrato il collegamento tra quel carico e la sanzione oggetto del presente giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate, applicando il principio secondo cui, quando contro la stessa sentenza di merito siano proposte distinte impugnazioni e una di esse sia già stata definita, l'omessa riunione rende improcedibile l'altra impugnazione in forza del principio di unitarietà della decisione e del ne bis in idem processuale. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché non era più possibile una pronuncia di merito nel presente giudizio di legittimità. È stata inoltre ritenuta assorbita l'istanza di estinzione del giudizio proposta dalla controricorrente, poiché gli elementi prodotti non consentivano di collegare la cartella definita agevolmente al rapporto oggetto di causa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per le peculiari ragioni processuali della decisione e per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione dell'esimente da obiettiva incertezza normativa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la censura verteva sull'assunta ultrapetizione, perché la CTR avrebbe applicato d'ufficio l'esimente delle sanzioni senza domanda di parte; la Corte non è entrata nel merito della doglianza per la declaratoria di improcedibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato il parametro formale dei primi due motivi di ricorso, dedotti come vizi processuali o di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali e dell'art. 2697 c.c.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale base dell'esimente per l'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie; la Corte non ha deciso sul punto perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 1, comma 336, legge n. 311/2004
norma che fondava l'avviso di attribuzione in surroga della rendita catastale relativo agli immobili oggetto di accatastamento.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova quanto alla ricorrenza dell'obiettiva incertezza normativa.
art. 383 c.p.c.
citato nel riferimento a un diverso giudizio già deciso con rinvio.
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
richiamato dalla controricorrente a sostegno della definizione agevolata di una cartella di pagamento asseritamente collegata alla lite.
art. 31 regio D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
indicato nell'estratto della cartella di pagamento richiamata nell'istanza di estinzione.
art. 8, comma 6, legge 1 ottobre 1969, n. 679
anch'esso richiamato nell'estratto della cartella di pagamento prodotto dalla controricorrente.
Massime di principio
- Quando contro la stessa sentenza di merito siano proposte distinte impugnazioni e una di esse sia già stata definita, la mancata riunione può rendere improcedibile l'altra impugnazione, in applicazione del principio di unitarietà della decisione e del ne bis in idem processuale.
- L'improcedibilità dell'impugnazione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il giudice di legittimità non può più pronunciarsi sul merito della controversia.
- La doglianza sull'applicazione d'ufficio dell'esimente per obiettiva incertezza normativa resta assorbita se il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali.
- L'istanza di estinzione per definizione agevolata richiede la dimostrazione del preciso collegamento tra il carico definito e il rapporto sostanziale oggetto del giudizio; in mancanza, non può essere accolta.
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