Cassazione Penale, Sentenza n. 10735/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto la comunicazione di decesso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il reato è estinto per morte dell'imputato. Di conseguenza il procedimento penale relativo alla condanna impugnata si estingue e non procede oltre.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Marri aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio per i reati indicati (artt. 56, 575, 577 c.1 n.1 c.p.), articolando tre motivi di ricorso. Con memoria del 18/02/2025 il difensore ha comunicato il decesso dell'imputato (13/02/2025, Bibbiena) e ha depositato il certificato di morte, chiedendo che la sentenza impugnata fosse annullata perché il reato si è estinto per morte del reo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 56
Articolo richiamato nella rubrica dei capi d'imputazione: indicazione della normativa penale coinvolta nel processo oggetto di impugnazione.
Codice penale, art. 575
Articolo richiamato come norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato (omicidio).
Codice penale, art. 577, comma 1, n.1
Aggravante richiamata nell'impianto accusatorio; indicata fra le circostanze applicate alla fattispecie per la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Principio: estinzione del reato per morte dell'imputato
Il giudice ha applicato il principio per cui il decesso del reo determina l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza penale impugnata, con conseguente improcedibilità del giudizio penale.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata: il giudice di cassazione può dichiarare l'annullamento senza rinvio quando il decesso è provato.
- Per ottenere l'accoglimento è necessario che il decesso sia documentalmente comprovato (es. certificato di morte) e comunicato formalmente al giudice tramite il difensore o altra parte legittimata.
- L'estinzione penale per morte del reo impedisce ulteriori decisioni di merito nel processo penale; il giudice non procede a rivalutazioni delle prove una volta accertata l'estinzione.
- L'annullamento senza rinvio è la conseguenza ordinaria quando si accerta l'estinzione del reato: non si rimanda ad altro giudice perché non sussiste più oggetto del processo penale.
- L'estinzione del reato non elimina automaticamente eventuali profili civilistici (ad esempio azioni risarcitorie): le relative pretese civili possono rimanere pendenti e vanno valutate secondo le norme civili applicabili.
- Anche se l'impugnazione riguardava solo il trattamento sanzionatorio, la morte dell'imputato estingue l'intero reato e rende inapplicabile qualsiasi modifica di pena o conseguente esecuzione penale.
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