Cassazione Penale, Sentenza n. 24401/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte di appello in sede di rinvio. In precedenza la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna perché la revoca era stata decisa d'ufficio dal giudice d'appello sulla base di precedenti ostativi non documentalmente noti al primo giudice; la Corte di appello, nel rispetto del principio fissato dall'annullamento, ha verificato che il casellario non era aggiornato e ha ribadito la revoca. Il ricorrente deduce che, secondo un successivo principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 36460/2024, Zangari), al giudice d'appello non investito del punto è precluso revocare d'ufficio la sospensione, che spetterebbe al giudice dell'esecuzione, e sostiene che applicando tale principio la revoca non sarebbe ammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio sia vincolato, in via assoluta, al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento (pronuncia rescindente) e quindi dovesse conformarsi a quanto stabilito in quella decisione anche se successivamente fosse intervenuto un diverso indirizzo delle Sezioni Unite. Per questo motivo la revoca della sospensione condizionale confermata dalla Corte di appello è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; la Corte ha anche precisato che la parte civile non può intervenire in cassazione quando il giudizio riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, se l'intervento è avvenuto, le spese non possono essere poste a carico dell'imputato.
Norme richiamate
art. 164, comma 4, codice penale
Il comma riguarda le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha collegato l'applicazione della norma al principio che la revoca d'ufficio può essere disposta in appello quando le cause ostative non erano documentalmente note al primo giudice e il giudice d'appello ha l'onere di verificarne la sussistenza
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La pronuncia rescindente di legittimità ha carattere conformativo e vincola il giudice del rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta
Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Principio secondo cui al giudice d'appello non investito dell'impugnazione sul punto sarebbe precluso revocare d'ufficio la sospensione condizionale, riservata al giudice dell'esecuzione; la Corte, però, ha ritenuto che tale principio non possa derogare all'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alla pronuncia rescindente precedente
Sentenza di annullamento della Cassazione n. 29627/2024
Pronuncia rescindente che aveva stabilito il principio secondo cui il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale se le cause ostative non erano documentalmente note al primo giudice, con l'onere di verifica a carico del giudice d'appello; questo principio ha vincolato il giudice del rinvio nel caso concreto
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 14433/2020 Geraci; Sez. 2, n. 25722/2017 Antinoro; Sez. 1, n. 4049/2012 Licata)
Richiami a precedenti che affermano il carattere dichiarativo delle pronunce di legittimità e il vincolo che esse impongono al giudice del rinvio
Massime di principio
- La pronuncia rescindente di annullamento della Corte di cassazione vincola il giudice del rinvio: quest'ultimo è obbligato ad uniformarsi al principio enunciato, anche se successivamente si forma un diverso orientamento delle Sezioni Unite.
- Il giudice d'appello può revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando emergono cause ostative che non erano documentalmente note al giudice di primo grado, ma ha l'onere di verificare effettivamente tale mancata conoscenza documentale.
- Un successivo mutamento giurisprudenziale (anche dalle Sezioni Unite) non ha efficacia retroattiva tale da modificare il vincolo imposto al giudice del rinvio dalla pronuncia rescindente anteriormente resa.
- Nel giudizio di cassazione avente ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, l'intervento della parte civile non è ammesso; se però l'intervento è avvenuto, le spese relative non possono essere imputate all'imputato.
- Se si vuol contestare la revoca della sospensione condizionale è strategico far valere il punto specificamente nei gradi di impugnazione competenti (es. ricorso per cassazione o impugnazione nel merito), tenendo conto del vincolo delle pronunce rescindenti e del principio devolutivo.
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