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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08799/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142 CdS, elevato per superamento del limite di velocità di 32 km/h tramite autovelox mobile su strada urbana. L'interessato propose opposizione al Giudice di pace contro la Prefettura di Udine, lamentando il mancato superamento del limite e soprattutto l'asserita inadeguata segnalazione della postazione mobile di controllo. Il Giudice di pace dispose la notificazione al soggetto ritenuto correttamente legittimato passivo, ossia la Comunità del Friuli Orientale, che resistette e ottenne il rigetto dell'opposizione. In appello, l'impugnazione fu inizialmente rivolta al Comune di Cividale del Friuli; all'udienza di prima comparizione l'appellante chiese un termine per notificare l'integrazione del contraddittorio alla Comunità del Friuli Orientale, poi notificando un nuovo atto di appello a quest'ultima. Il Tribunale, però, dichiarò inammissibile l'appello perché proposto contro il solo Comune, che non era stato parte del giudizio di primo grado e non era il soggetto che aveva accertato l'infrazione, applicato la sanzione e contestato l'illecito. Con il ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: violazione dell'art. 291 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l'appello nonostante l'ordine di rinnovazione della notifica; violazione dell'art. 156 c.p.c. per non avere considerato sanata la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, in ragione delle note difensive depositate dalla Comunità; e omesso esame delle norme sul corretto posizionamento/segnalazione della postazione di controllo della velocità, sostenendo l'inadeguatezza della segnaletica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. opera nei confronti della stessa parte per la quale la notifica era nulla e non può essere utilizzata per sostituire un destinatario diverso; inoltre la sanatoria per raggiungimento dello scopo non era invocabile, anche perché la Comunità non si era costituita nel giudizio di secondo grado e non risultava documentata né l'effettiva rinnovazione nei suoi confronti né l'istanza di correzione della sentenza. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la questione di merito sulla segnalazione della postazione di controllo era coperta da giudicato interno, essendo stato correttamente dichiarato inammissibile l'appello contro il soggetto estraneo al giudizio di primo grado. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 142 CdS

    Norma sostanziale posta a base del verbale per eccesso di velocità oggetto di opposizione.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione va disposta nei confronti della stessa parte per la quale la notificazione è nulla; non può essere usata per sostituire un soggetto diverso da quello indicato nell'atto di impugnazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può sanarsi per raggiungimento dello scopo solo se l'atto ha comunque prodotto la sua funzione processuale; nel caso concreto la sanatoria è stata esclusa.

  • art. 331 c.p.c.

    L'integrazione del contraddittorio in appello è ammessa solo nei casi di litisconsorzio necessario, cause inscindibili o dipendenti, o litisconsorzio processuale già presente in primo grado; tali ipotesi non ricorrevano.

  • art. 81 c.p.c.

    La legitimatio ad causam richiede la coincidenza tra le parti del processo e i soggetti ai quali l'ordinamento attribuisce la titolarità del rapporto dedotto; la verifica è preliminare e officiosa.

  • art. 3 del D.L. 3.8.2007 n. 117

    Invocato dal ricorrente quale norma sulla segnalazione della postazione di controllo della velocità, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno.

  • D.M. 15.8.2007

    Richiamato dal ricorrente in tema di segnalazione della postazione di controllo; non esaminato nel merito per giudicato interno.

  • D.M. 13.6.2017 n. 282

    Richiamato dal ricorrente in tema di segnalazione della postazione di controllo; non esaminato nel merito per giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 260/1958, art. 4

    Richiamata per affermare che l'erronea individuazione dell'amministrazione destinataria in primo grado è irregolarità sanabile; il principio non è però estensibile al giudizio di secondo grado nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a verbali per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all'ente dal quale dipendono gli agenti che hanno accertato l'infrazione, contestato l'illecito e irrogato la sanzione; se l'accertamento è eseguito da agenti di polizia locale dipendenti da un ente territoriale, quest'ultimo è il soggetto legittimato.
  • L'ordine di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. opera solo rispetto alla parte originariamente destinataria della notifica nulla e non consente di trasformare l'impugnazione proposta contro un soggetto estraneo nel ricorso contro il vero legittimato passivo.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo presuppone una concreta partecipazione del destinatario al giudizio nel grado interessato; non è sufficiente un mero deposito di note scritte non seguito da costituzione processuale.
  • Se l'impugnazione di primo o secondo grado è proposta nei confronti di un soggetto diverso dal reale legittimato passivo, e il termine per impugnare nei confronti di quest'ultimo è ormai scaduto, l'impugnazione è inammissibile.
  • Una volta formato il giudicato interno sulla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, restano precluse le censure di merito relative al verbale o alla regolarità dell'accertamento, comprese quelle sulla segnalazione della postazione di controllo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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