Ordinanza n. 3924/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensiva - in parte qua, del provvedimento prot. ADMO/2023/0000770/EU del 06/06/2023 di conclusione positiva dell'istruttoria per il rilascio di nulla osta per esporre n. 3 insegne di esercizio in vista della viabilità autostradale (A8 Milano – Varese) in Comune di Olgiate Olona (VA) con contestuale richiesta di pagamento importi “in applicazione del listino pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia”, limitatamente alla parte in cui viene richiesto il pagamento di detti importi, nonché: - del listino pubblicato sul sito internet di Autostrade per l'Italia, nonché: - di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, comunque lesivo della posizione della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento di € 10.400,00 oltre IVA, prevista quale condizione per il rilascio del nulla osta relativo a tre insegne di esercizio visibili dall'autostrada A8, e il relativo listino generale di Autostrade per l'Italia
Esito
Favorevole al resistente (società concessionarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, pur essendo stata positivamente definita l'istruttoria per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, AD Moving ha subordinato il rilascio al pagamento di € 10.400,00 oltre IVA, determinato sulla base del listino pubblicato da Autostrade per l'Italia per le insegne di esercizio. È stato impugnato anche il listino, quale atto presupposto. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, degli artt. 47 e 53, comma 7, del d.P.R. n. 495/1992 e degli artt. 41 e 97 Cost., nonché l'eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, in ragione dell'importo ritenuto irragionevole ed esorbitante e del rilievo attribuito alla superficie delle insegne. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 405, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 e degli artt. 41 e 97 Cost., nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza, contestando le attività indicate nel listino a giustificazione dei corrispettivi e la loro idoneità a giustificare somme così elevate. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992, dell'art. 405, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 e degli artt. 41 e 97 Cost., nonché l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, anche sotto il profilo della mancata conoscibilità dell'eventuale comunicazione annuale del listino al Ministero competente. Le resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del TAR Lombardia, sostenendo che il listino, espressamente impugnato, è un atto generale destinato a produrre effetti sull'intera rete autostradale nazionale.
La decisione
Il TAR Lombardia non ha esaminato i motivi di merito e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha rilevato che il listino, espressamente impugnato, è stato adottato da Autostrade per l'Italia S.p.A. e contiene i corrispettivi per le istruttorie relative alle insegne di esercizio sulle tratte autostradali di competenza della concessionaria, estese per circa 3.000 km sull'intero territorio nazionale. Il listino è stato quindi qualificato come atto generale con effetti non limitati alla circoscrizione territoriale del TAR Lombardia. Ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la regola di attrazione della competenza per gli atti presupposti non opera quando questi siano atti normativi o generali; per tali atti restano applicabili gli ordinari criteri di competenza. Poiché il ricorso investe anche un atto generale avente efficacia ultraregionale, la competenza appartiene inderogabilmente al TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dal peso che l'impugnazione del listino assume nell'economia complessiva del ricorso. La causa può essere riassunta davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
Individuato dalla ricorrente quale base normativa dell'istanza per il rilascio del nulla osta relativo alle insegne di esercizio.
art. 27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente; il merito della violazione non è stato esaminato per difetto di competenza territoriale.
art. 228, comma 5, d.lgs. 285/1992
Richiamato nel terzo motivo di ricorso; la relativa censura non è stata esaminata.
artt. 47 e 53, comma 7, d.P.R. 495/1992
Richiamati nel primo motivo di ricorso; il TAR non ha deciso sulla loro applicazione sostanziale.
art. 405, comma 2, d.P.R. 495/1992
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla giustificazione dei corrispettivi e alla comunicazione annuale del listino; la questione di merito è rimasta impregiudicata.
art. 13, comma 1, c.p.a.
atti … i cui effetti diretti
La competenza territoriale si determina considerando l'ambito territoriale degli effetti diretti degli atti impugnati; quando tali effetti non sono limitati alla circoscrizione del TAR periferico, viene in rilievo la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza
La deroga alla regola di attrazione per gli atti presupposti esclude gli atti normativi e generali. L'impugnazione espressa di un atto generale con efficacia nazionale comporta l'applicazione degli ordinari criteri di competenza e radica la competenza presso il TAR Lazio, sede di Roma.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come territorialmente competente.
Massime di principio
- Quando un ricorso impugna espressamente, insieme a un provvedimento con effetti territorialmente circoscritti, un atto generale adottato da un'autorità o soggetto operante su scala nazionale e avente effetti non limitati alla circoscrizione del TAR adito, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma.
- La regola secondo cui la competenza relativa al provvedimento principale attrae quella concernente gli atti presupposti non si applica agli atti normativi o generali, per i quali restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
- Ai fini della competenza territoriale è sufficiente la volontà espressa di impugnare l'atto generale ultraterritoriale; non rileva, in questa fase, quanto l'impugnazione di tale atto sia importante rispetto alle altre censure, poiché tale valutazione attiene al merito e non alla competenza.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce le questioni di legittimità sostanziale dell'atto impugnato e consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR territorialmente competente nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a.
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