Regolamento (UE) 2023/1506
Regolamento (UE) 2023/1506 del Consiglio del 20 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei totali ammissibili di catture fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/194, limitatamente al gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. La modifica recepisce i pareri scientifici e l’esito delle consultazioni con la Norvegia, sostituendo il TAC provvisorio con due TAC distinti: uno definitivo per il primo semestre 2023 e uno per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024. Il regolamento entra in vigore con urgenza e prevede una applicazione retroattiva giustificata dall’aumento o dal mancato esaurimento delle possibilità di pesca.
Modifica dei TAC 2023 per il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a, con ridefinizione dei contingenti per il primo semestre 2023 e per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori della pesca dell’Unione e alle autorità competenti degli Stati membri, in quanto modifica il regolamento (UE) 2023/194 sulle possibilità di pesca per alcuni stock ittici. Riguarda specificamente il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a, con effetti anche sul coordinamento con la Norvegia per le acque della divisione CIEM 4a est. Ha efficacia nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica dal 1° gennaio 2023, salvo il punto 2 dell’allegato che si applica dal 1° luglio 2023.
Modifica del regolamento (UE) 2023/194 in materia di possibilità di pesca per il gamberetto boreale
Il regolamento (UE) 2023/1506 del Consiglio modifica in modo mirato il regolamento (UE) 2023/194, che fissa le possibilità di pesca per il 2023 e, per alcuni stock di acque profonde, per il 2023 e il 2024. L’intervento riguarda esclusivamente il gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a e si fonda sulla necessità di adeguare i TAC ai pareri scientifici e agli esiti delle consultazioni con la Norvegia.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il TAC inizialmente fissato per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a era provvisorio. A seguito delle consultazioni tra Unione e Norvegia, il 29 giugno 2023 è stato concordato un nuovo livello di TAC per le divisioni CIEM 3a e 4a est per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024. Il regolamento interviene quindi per sostituire il TAC provvisorio con due discipline temporali distinte, così da consentire il fissaggio del contingente una sola volta all’anno anziché due.
Ambito materiale e soggetti interessati
La modifica incide sulle tabelle dei contingenti del regolamento (UE) 2023/194, con effetti per gli operatori della pesca dell’Unione e per le autorità nazionali incaricate della gestione e del controllo dei contingenti. Il testo non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna la ripartizione quantitativa per una sola specie e una sola zona CIEM, restando nel perimetro della politica comune della pesca.
Modifiche ai TAC per la divisione CIEM 3a
L’allegato del regolamento sostituisce la tabella relativa al gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a con un TAC definitivo pari a 4 117 tonnellate, pescabile solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. La ripartizione indicata è la seguente:
- Danimarca: 1 429 tonnellate;
- Svezia: 769 tonnellate;
- Unione: 2 198 tonnellate.
Successivamente, viene inserita una nuova tabella per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024, con TAC pari a 4 253 tonnellate. La ripartizione è la seguente:
- Danimarca: 1 476 tonnellate;
- Svezia: 795 tonnellate;
- Unione: 2 271 tonnellate.
In entrambi i casi si tratta di TAC analitici e la nota in tabella precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Decorrenza e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale è che si applica dal 1° gennaio 2023, ma il punto 2 dell’allegato si applica dal 1° luglio 2023. La retroattività è giustificata espressamente dal Consiglio, che richiama la continuità delle attività di pesca e afferma che essa non incide sui principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca risultano aumentate o comunque non ancora esaurite.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore, il regolamento comporta un adeguamento immediato dei limiti di cattura applicabili al gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a, distinguendo tra il primo semestre 2023 e il periodo successivo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Per i professionisti che assistono imprese di pesca e amministrazioni, il dato rilevante è la sostituzione del TAC provvisorio con due contingenti definitivi temporalmente separati, da utilizzare ai fini della pianificazione delle catture, del monitoraggio dei contingenti e della verifica della conformità regolatoria.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194
L’articolo 1 dispone che l’allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento, limitatamente alle tabelle relative al gamberetto boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM 3a.
Sostituzione del TAC per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2023
L’allegato sostituisce la tabella del gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a con un TAC definitivo pari a 4 117 tonnellate, ripartito tra Danimarca (1 429), Svezia (769) e Unione (2 198). Il contingente può essere pescato solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.
Introduzione del TAC per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024
È inserita una nuova tabella per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a con TAC pari a 4 253 tonnellate, ripartito tra Danimarca (1 476), Svezia (795) e Unione (2 271). Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
Decorrenza, efficacia e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2023, mentre il punto 2 dell’allegato si applica dal 1° luglio 2023. Il testo motiva la retroattività con l’esigenza di continuità delle attività di pesca e precisa che essa non pregiudica certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo.
Motivazione delle modifiche ai TAC
I considerando spiegano che la modifica è resa necessaria dalla pubblicazione dei pareri scientifici e dall’esito delle consultazioni con i paesi terzi, in particolare con la Norvegia. Le parti hanno concordato il 29 giugno 2023 un TAC complessivo di 6 076 tonnellate per le divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 4 253 tonnellate assegnate alla divisione CIEM 3a.
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