Sentenza del 02/04/2015 n. 6738 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Il ricorso introduttivo era stato ritenuto tardivo, perché proposto il 31 maggio 2004 oltre il termine del 19 aprile 2004 previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 34, comma 1, lett. c). In appello, secondo la Commissione regionale, il contribuente aveva riproposto soltanto contestazioni di merito sull'avviso di accertamento, senza formulare specifici motivi contro la sentenza di primo grado. In cassazione egli ha denunciato la violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e l'omesso esame della questione relativa alla legittimità dell'accertamento e alla sospensione dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la chiamata del Ministero dell'economia e delle finanze e ha esaminato il ricorso soltanto nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza regionale non aveva violato l'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La contestazione del contenuto dell'atto di appello avrebbe dovuto essere proposta come vizio motivazionale, mentre l'eventuale errore percettivo sulla presenza di specifici motivi avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese, poiché le parti pubbliche non si sono difese.
Norme richiamate
D.L. n. 269 del 2003, art. 34, comma 1, lett. c)
termine per la proposizione del ricorso, scaduto il 19 aprile 2004
Il ricorso introduttivo presentato oltre il termine previsto è stato considerato tardivo e quindi inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
L'atto di appello tributario deve contenere specifici motivi di impugnazione contro la sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle contestazioni di merito contro l'accertamento non è sufficiente.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72
La disposizione consente all'Agenzia delle entrate di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma tale facoltà non determina automaticamente la validità della notifica eseguita presso l'Avvocatura.
Art. 291 c.p.c.
La notifica nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata nel termine assegnato dal giudice; la rinnovazione correttamente eseguita produce effetti sananti retroattivi.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'eventuale svista o errore percettivo del giudice sull'esistenza di una specifica censura nell'atto di appello deve essere fatto valere, in linea generale, mediante revocazione e non tramite una censura di violazione di legge.
Art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente
La questione relativa al rispetto del termine dilatorio successivo alla conclusione delle operazioni di verifica non è stata esaminata, perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve attaccare puntualmente la motivazione e la decisione della sentenza di primo grado; la semplice riproposizione delle contestazioni contro l'atto impositivo può comportare l'inammissibilità.
- Quando si sostiene che il giudice abbia interpretato male il contenuto dell'atto di appello, occorre distinguere tra vizio di motivazione e vero errore percettivo: il primo segue il relativo motivo di cassazione, il secondo può richiedere la revocazione.
- I termini processuali per impugnare un atto tributario devono essere verificati con precisione; la tardività del ricorso introduttivo impedisce normalmente l'esame del merito dell'accertamento.
- La notifica all'Avvocatura dello Stato per un ente dotato di autonoma legittimazione, come l'Agenzia delle entrate, può essere nulla anziché inesistente quando sussista un astratto collegamento con il destinatario; in tal caso può essere rinnovata, purché il giudice lo disponga e la parte rispetti il termine assegnato.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze non è normalmente legittimato nei giudizi tributari relativi ad atti dell'Agenzia delle entrate, se non è stato parte nei precedenti gradi di giudizio.
- Le questioni di merito sull'illegittimità dell'accertamento non vengono esaminate quando il ricorso o l'appello sono dichiarati inammissibili per ragioni processuali pregiudiziali.
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