Cassazione Civile, Sentenza n. 6454/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per più censure: (i) omessa e insufficiente motivazione in relazione alle deposizioni testimoniali rese da Fabio e Valeriano Ricci (presunta violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 115 cpc e omissione di motivazione); (ii) contestazione della qualificazione di "società di fatto" fra Ricci Patrizio e D'Addetta Alessandro, sostenendo che mancavano gli elementi oggettivi e soggettivi per talun accertamento (contestazione sotto gli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2247 c.c.); (iii) censura della qualificazione dell'assegno come promessa di pagamento e dell'applicazione dell'art. 1988 c.c. (inversione dell'onere della prova), nonché motivazione contraddittoria relativamente alla prova del rapporto fondamentale; (iv) in parte, ulteriori censure motivazionali e di fatto sulla valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo carente (mancata riproduzione o indicazione puntuale dei motivi di appello e del contenuto delle dichiarazioni testimoniali), configurando violazioni formali di cui all'art. 366 n.6 c.p.c. e lacune che rendono la censura non decisiva ai sensi dell'art. 360-bis n.2 c.p.c.; altre censure esponevano un mero dissenso sulla valutazione di fatto, non consentito in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, al rimborso esborsi di euro 200,00 e agli accessori di legge; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002 (ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiama il principio della valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia reso chiaro né riprodotto il contenuto delle deposizioni contestate né indicato esattamente il motivo d'appello censurato, rendendo inammissibile la critica alla valutazione probatoria
art. 116 c.p.c.
Riguarda l'onere della prova e la valutazione dei fatti; la Corte ha osservato che le doglianze tentano una rivalutazione della quaestio facti non consentita in sede di legittimità
art. 2247 c.c.
Norma sul tipo di società e sulla qualificazione delle forme associative; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla società di fatto non abbia efficacemente dimostrato un errore di diritto, ma costituisca dissenso sulla valutazione dei fatti
art. 1988 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di assegno e presunzioni; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente dimostrato la violazione di diritto ma abbia invocato una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità
art. 1381 c.c.
Richiamata dal ricorrente nell'ambito della prova e interpretazione degli strumenti cambiari; la Corte ha valutato che le doglianze non coglievano un vizio di diritto ma un dissenso sulla valutazione probatoria
art. 366 n. 6 c.p.c.
Norma formale sull'impugnazione; la Corte ha invocato questa disposizione per rilevare l'omessa riproduzione e l'insufficiente specificazione del motivo d'appello, con conseguente inammissibilità
art. 360‑bis n. 2 c.p.c.
Usata per escludere censure prive di decisività: la Corte ha ritenuto che, anche ricostruendo le carenze, la censura resta non decisiva e dunque inammissibile
art. 360 n. 5 c.p.c. (ormai superato)
Il ricorrente ha invocato criteri riconducibili al precedente art. 360 n.5 per contestare la motivazione; la Corte osserva che quel parametro non è più l'oggetto corretto per le censure oggi prospettate
art. 23 comma 8‑bis D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Norma che regola il procedimento in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha proceduto ai sensi di tale disposizione (assenza di richiesta di discussione orale e deposito di conclusioni del P.M.)
art. 13 comma 1‑quater D.P.R. n. 115/2002
Prevede il versamento di un contributo aggiuntivo in caso di determinati profili processuali; la Corte ha accertato i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. Un. n. 17931/2013
Casuistica giurisprudenziale richiamata: la Corte usa i principi di tale pronuncia per affermare l'esigenza di chiarezza e riproducibilità del motivo d'appello (richiesta di specificità della doglianza)
Cass. n. 22341/2017
Richiamata in tema di decisività delle censure: la Corte applica il principio secondo cui le carenze che rendono la censura non decisiva comportano inammissibilità
Cass. n. 11892/2016; Sez. Un. n. 16598/2016; Cass. n. 20867/2020
Pronunce richiamate a supporto del principio secondo cui la valutazione della prova di fatto non è sindacabile in sede di legittimità salvo specifici vizi di diritto; la Corte le invoca per rigettare le doglianze che ripropongono una rivalutazione dei fatti
Massime di principio
- Per censurare in sede di legittimità una motivazione ritenuta omessa o insufficiente occorre riprodurre con precisione il contenuto del motivo di appello e indicare chiaramente quale specifico passaggio motivazionale si contesta; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n.6 c.p.c.).
- Il semplice dissenso sulla valutazione di fatto operata dai giudici di merito non è idoneo a fondare un ricorso per cassazione: bisogna individuare un vizio di diritto nella motivazione o nella corretta applicazione delle norme probatorie.
- Quando si impugna la valutazione delle testimonianze, è necessario indicare il contenuto concreto delle dichiarazioni contestate e spiegare perché la loro valutazione sarebbe contraddittoria o manifestamente illogica; formulazioni generiche come "deposizioni generiche" sono insufficienti.
- Nelle controversie che riguardano la qualificazione di una "società di fatto" va provato sia l'elemento oggettivo (conferimenti, attività economica comune) sia l'elemento soggettivo (comune volontà di perseguire risultati patrimoniali comuni): la mancata prova di uno degli elementi indebolisce la contestazione.
- Se un titolo (es. assegno) è qualificato come promessa di pagamento e la normativa prevede presunzioni/effetti (es. inversione dell'onere della prova), il ricorrente deve contestare concretamente la ricostruzione dei fatti o indicare violazioni di diritto manifeste e specifiche; non è sufficiente richiamare la norma senza dimostrare l'errore applicativo.
- Le decisioni prese in camera di consiglio ai sensi delle disposizioni emergenziali (art. 23 comma 8‑bis D.L. 137/2020 conv. L.176/2020) sono procedimentalmente legittime in assenza di richiesta di discussione orale; le parti devono comunque presentare memorie precise per far valere le proprie ragioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6375/2023 del 03/03/2023
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6382/2023 del 03/03/2023
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6386/2023 del 03/03/2023
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6392/2023 del 03/03/2023
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6403/2023 del 03/03/2023
- Sentenza civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 6411/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →