Cassazione Civile, Ordinanza n. 07977/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento della NASpI, ma la domanda era stata respinta nei giudizi di merito perché ritenuto decaduto dal beneficio per non avere comunicato all'INPS, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, i redditi da lavoro autonomo relativi all'anno 2016, pur essendo titolare di partita IVA. La corte territoriale aveva confermato il rigetto, valorizzando la mancata comunicazione e ritenendo irrilevante l'eventuale assenza di reddito. Nel ricorso per cassazione il beneficiario ha denunciato violazione degli artt. 3, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 e dell'art. 2966 c.c., sostenendo che la decadenza è prevista solo per l'ipotesi di inizio di attività autonoma durante la percezione della NASpI e che la mera titolarità della partita IVA non equivale all'effettivo inizio o svolgimento dell'attività; ha inoltre dedotto che, in mancanza di attività effettivamente svolta, non sussisteva alcun obbligo comunicativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la decadenza dalla NASpI ex art. 11 d.lgs. n. 22/2015 presuppone l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale in concomitanza con la percezione dell'indennità, e non può essere desunta dalla sola titolarità della partita IVA. Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in fatto la concreta attività lavorativa, non essendo sufficiente un dato meramente formale.
Norme richiamate
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale... deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività
L'obbligo di comunicazione riguarda la contemporaneità tra percezione della NASpI e svolgimento effettivo dell'attività autonoma o imprenditoriale; il termine 'intraprenda' non va letto in senso meramente formalistico come semplice apertura di partita IVA o inizio astratto dell'attività.
Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI se inizia un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10
La decadenza opera solo nei casi espressamente previsti e richiede l'effettivo inizio/svolgimento dell'attività autonoma o di impresa individuale in costanza di NASpI, non essendo sufficiente la mera titolarità della partita IVA.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della NASpI.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura di decadenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di NASpI, l'obbligo di comunicare all'INPS l'attività autonoma e la correlata decadenza dal beneficio presuppongono uno svolgimento effettivo e concreto dell'attività lavorativa, non un mero dato formale come la titolarità di partita IVA.
- La decadenza prevista dalla disciplina della NASpI è di stretta interpretazione e non può essere applicata analogicamente oltre i casi tassativamente previsti dal legislatore.
- Ai fini della verifica della decadenza, il giudice di merito deve accertare in fatto la concreta contemporaneità tra percezione dell'indennità e svolgimento dell'attività autonoma o imprenditoriale, non potendo fondare la decisione su presunzioni meramente formali prive di riscontro fattuale.
- Il termine 'intraprendere' contenuto nella disciplina NASpI va letto in funzione della ratio della norma, cioè della compatibilità sostanziale tra indennità di disoccupazione e attività lavorativa, e non limitato a un significato esclusivamente cronologico o burocratico.
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