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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10331/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di avere detenuto e posto in vendita beni recanti marchi contraffatti, nonché di ricettazione del materiale contraffatto. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la contraffazione senza disporre l'ulteriore accertamento tecnico richiesto dalla difesa. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., contestando l'utilizzazione del solo rinvenimento del materiale contraffatto nella sua disponibilità come prova della ricettazione e della relativa componente soggettiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano doglianze già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e ha ritenuto comunque manifestamente infondate le censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente ripetitivi rispetto all'appello, oltre che manifestamente infondati, perché tendevano a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale operata dalla Corte d'appello. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il rinvenimento di beni con marchi contraffatti, unitamente alle risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito, è stato ritenuto sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità per commercio di prodotti con segni falsi; la Corte ha escluso la necessità di un ulteriore accertamento tecnico richiesto dalla difesa.

  • art. 648 c.p.

    La disponibilità del materiale contraffatto è stata valorizzata come elemento idoneo a dimostrare la ricettazione sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo, in mancanza di una giustificazione plausibile della legittima provenienza o del possesso.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto logico interno della sentenza con le massime di अनुभवienza o con le altre affermazioni del provvedimento, non potendosi utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione delle prove o della loro attendibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese non soddisfa il requisito di specificità.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova lettura delle prove o una diversa comparazione del loro peso probatorio, poiché il sindacato della Corte è limitato alla verifica della tenuta logico-argomentativa della motivazione.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo contrasto logico interno o con massime di अनुभवienza, non quando la censura miri soltanto a sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella accolta dal giudice di merito.
  • Ai fini della ricettazione, la disponibilità di beni di provenienza illecita può integrare un grave indizio sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo, ove l'interessato non offra una credibile spiegazione della lecita provenienza o del possesso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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