Sentenza n. 53/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione delle richieste misure cautelari, - del provvedimento prot. n. 11421 del 16 settembre 2025, notificato il 16 settembre 2025, con il quale il Comune di Girifalco ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. (cui è subentrata Zefiro Net) per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Girifalco, Via Boccaccio, su terreno identificato al NCT al foglio 10 particella 142; - della nota prot. 9988 del 5 agosto 2025, con la quale il Comune di Girifalco ha comunicato il preavviso di adozione di provvedimento di decadenza del titolo; ove occorra e per la parte di interesse, del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 11 dicembre 2021 e pubblicato il 28 dicembre 2021; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dall'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione formatasi per silentium per la realizzazione di una stazione radio base. Ha dedotto che la disciplina speciale dell'autorizzazione unica per gli impianti di comunicazione elettronica è contenuta nell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e che tale disposizione disciplina anche la decadenza, senza consentire l'applicazione dell'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per effetto di sopravvenute previsioni regolamentari comunali. Ha inoltre lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata specificazione del contrasto tra l'intervento e il regolamento comunale; ha contestato che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, i lavori fossero ancora da avviare; ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Comune avrebbe fondato la decadenza su una motivazione nuova rispetto a precedenti provvedimenti già annullati in sede giurisdizionale; ha infine contestato l'assenza di una dimostrazione degli interessi pubblici prevalenti e l'illegittimità o inapplicabilità di alcune disposizioni del regolamento comunale. Il Comune ha sostenuto l'applicabilità della disciplina edilizia generale e, in subordine, ha affermato che la decadenza sarebbe comunque maturata ai sensi dell'art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ritenuto assorbente il primo motivo, ha affermato che l'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 disciplina in modo speciale e unitario l'autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, assorbendo anche i profili urbanistico-edilizi. Ne consegue che la decadenza è regolata esclusivamente dal comma 11 della medesima disposizione, che prevede la realizzazione delle opere entro dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione espressa o dalla formazione del silenzio-assenso. Il Comune non poteva quindi dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 per il sopravvenuto contrasto con il regolamento comunale, trattandosi di ipotesi non prevista dalla disciplina speciale. Il TAR ha inoltre escluso che la difesa processuale del Comune potesse integrare la motivazione dell'atto con il richiamo postumo alla decadenza ex art. 44, comma 11, poiché l'integrazione motivazionale giudiziale è vietata e può avvenire soltanto mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi istruttori univoci e sufficienti. Ha infine rilevato che la reiterazione di provvedimenti sfavorevoli, fondati ogni volta su motivazioni diverse e non giustificate da sopravvenienze, costituisce sintomo di eccesso di potere per frammentarietà dell'istruttoria. Il provvedimento di decadenza è stato annullato e il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
“Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso”
La disciplina speciale dell'autorizzazione per gli impianti radioelettrici assorbe i profili urbanistico-edilizi e regola autonomamente la decadenza dall'autorizzazione; il termine decadenziale è quello di dodici mesi previsto dal comma 11.
art. 44, comma 11, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
“Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso”
La decadenza può essere dichiarata per mancata realizzazione delle opere entro il termine perentorio di dodici mesi, non per una diversa ipotesi introdotta mediante l'applicazione della disciplina edilizia generale.
art. 15, comma 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Non è applicabile alla decadenza dell'autorizzazione per la stazione radio base, poiché la materia è disciplinata in via speciale dall'art. 44 d.lgs. n. 259/2003.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il motivo non è stato esaminato perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi istruttori; il motivo non è stato esaminato perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La questione di applicabilità è stata ritenuta non decisiva; il TAR ha comunque rilevato l'illegittimità dell'integrazione motivazionale in sede giudiziale e la frammentarietà dell'istruttoria.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'autorizzazione unica prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica assorbe anche i profili urbanistico-edilizi dell'intervento e prevale sulla disciplina edilizia generale incompatibile.
- La decadenza dall'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003, per la mancata realizzazione delle opere entro dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione espressa o dalla formazione del silenzio-assenso; non è consentito introdurre ulteriori ipotesi decadenziali mediante l'applicazione dell'art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione dell'atto impugnato mediante una causa di decadenza diversa da quella esplicitata nel provvedimento; l'integrazione motivazionale è ammissibile soltanto attraverso atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi istruttori univoci e sufficienti già acquisiti.
- La reiterazione di provvedimenti sfavorevoli, adottati dopo precedenti annullamenti giurisdizionali e fondati su motivazioni sempre diverse non giustificate da sopravvenienze, costituisce sintomo di eccesso di potere per frammentarietà dell'istruttoria.
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