Sentenza del 02/04/2015 n. 6712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione che aveva riconosciuto alla Fondazione l'esenzione dall'ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'esenzione richiedesse l'utilizzo concreto, effettivo e attuale dell'immobile per una delle attività assistenziali tassativamente indicate dalla legge. L'immobile, negli anni 2002 e 2003, era invece ancora in fase di realizzazione. Il Comune ha inoltre contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche in relazione all'eventuale svolgimento di attività commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della Fondazione contro gli avvisi di accertamento ICI. La Corte ha stabilito che l'esenzione richiede contemporaneamente un requisito soggettivo, cioè l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, e un requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo concreto ed esclusivo dell'immobile per una delle attività agevolate. La mera destinazione futura dell'immobile o la sua fase di realizzazione non sono sufficienti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla norma
L'esenzione è di stretta interpretazione e presuppone l'utilizzo effettivo, concreto e attuale dell'immobile per una delle attività tassativamente indicate. Non è sufficiente la previsione statutaria dell'attività, né la mera intenzione di destinare l'immobile a tale attività in futuro.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 3
Le disposizioni individuano il presupposto dell'ICI, la nozione di fabbricato e i soggetti tenuti al pagamento; sono state richiamate dal Comune a sostegno della debenza dell'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 2
La disciplina delle esenzioni deve essere applicata secondo i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge, senza estensioni analogiche a situazioni non espressamente contemplate.
TUIR, art. 87, comma 1, lett. c), applicabile ratione temporis
Il requisito soggettivo dell'esenzione consiste nel fatto che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale; tale requisito deve sussistere insieme a quello oggettivo dell'effettiva destinazione dell'immobile all'attività agevolata.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali relative agli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie o analoghe richiedono normalmente sia la qualifica soggettiva dell'ente sia l'effettivo utilizzo dell'immobile per l'attività agevolata.
- La destinazione progettuale, statutaria o futura dell'immobile non equivale al suo utilizzo concreto: un edificio in costruzione, non ancora operativo, può non beneficiare dell'esenzione.
- Per verificare l'esenzione occorre considerare l'attività realmente svolta nell'immobile durante il periodo d'imposta, non soltanto lo scopo istituzionale dell'ente o la natura convenzionata dell'attività.
- Le norme di esenzione sono tassative e di stretta interpretazione; in caso di dubbio non possono essere estese a fattispecie non espressamente previste.
- Quando manca il requisito oggettivo dell'utilizzo effettivo, tale mancanza può essere sufficiente a escludere l'esenzione senza necessità di esaminare ulteriori questioni, come lo svolgimento di attività commerciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 45 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 133 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 apr 2015Sentenza del 02/04/2015 n. 734 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →