Sentenza del 16/05/2019 n. 3033 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Imposta Unica sulle Scommesse - Riordino con d. lgs. 504/98 - Individuazione delle fattispecie assoggettabili ad imposta - Accettazione delle scommesse nel territorio italiano di qualunque tipo anche se svolte all'estero - Raccolta anche in assenza della concessione del MEF - Gestione con qualunque mezzo per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero - Interpretazione autentica legge 220/2010 - Sentenza della Corte Costituzionale 27/2018 - Legittimità della pretesa fiscale dal 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ha contestato la legittimità costituzionale della disciplina, sostenendo la violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché errori nel calcolo dell'imposta, violazioni procedurali e l'errata applicazione delle sanzioni. La controversia riguardava in particolare l'assoggettamento all'imposta delle scommesse raccolte in Italia per conto di bookmaker esteri privi di concessione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l'appello e confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013. Ha ritenuto che l'imposta unica sia dovuta anche per scommesse raccolte senza concessione e che il soggetto passivo possa essere chi gestisce l'attività per conto proprio o di terzi, inclusi bookmaker esteri. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo induttivo dell'imposta ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 98/2011 e legittime le sanzioni, poiché l'attività priva di concessione, pur illecita, resta fiscalmente imponibile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 3 agosto 1998, n. 288
Legge delega sulla cui base il d.lgs. 504/1998 ha riordinato la disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, articoli 1 e 3
"L'imposta unica" si applica alle scommesse accettate nel territorio italiano, di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolte all'estero; soggetti passivi sono coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse.
La territorialità dell'accettazione della scommessa è sufficiente a radicare l'imposizione in Italia, anche quando l'evento si svolge all'estero.
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, articolo 1, comma 66, lettera b)
"L'imposta unica ... è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco ... avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce ... per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero".
La norma ha chiarito autenticamente che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che rientrano tra i soggetti passivi anche i gestori per conto di bookmaker esteri. La Corte costituzionale ne ha riconosciuto l'applicazione ai rapporti rilevanti dal 2011.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, articolo 24, comma 10, convertito dalla legge n. 111/2011
Consente il ricorso alla determinazione induttiva dell'imposta quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina, modalità ritenuta corretta nel caso esaminato.
Costituzione, articoli 3 e 53
Le censure di disparità di trattamento e di violazione della capacità contributiva sono state ritenute non ostative all'imposizione per gli anni 2011-2013. La Corte costituzionale ha tuttavia escluso, per i rapporti anteriori alla legge 220/2010, la traslazione dell'imposta dal ricevitore al bookmaker quando le commissioni erano già cristallizzate.
Corte costituzionale, sentenza n. 27/2018
Ha ritenuto costituzionalmente legittima la disciplina interpretativa e ha chiarito che l'imposta grava sia sul ricevitore italiano sia sul bookmaker estero privo di concessione per le annualità dal 2011, mentre per i periodi anteriori non opera la traslazione dell'imposta dal ricevitore al bookmaker in determinati rapporti preesistenti.
Massime di principio
- Le scommesse accettate in Italia possono essere soggette all'imposta unica anche se l'evento si svolge all'estero o il bookmaker ha sede all'estero.
- L'assenza di una concessione amministrativa non elimina l'obbligo fiscale: l'attività di raccolta può essere illegale sotto il profilo concessorio ma comunque imponibile.
- Per le annualità dal 2011, il ricevitore italiano che gestisce scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione può essere considerato soggetto passivo dell'imposta, ferma la possibile responsabilità solidale del bookmaker.
- La disciplina interpretativa della legge 220/2010 è stata applicata dalla giurisprudenza anche a rapporti negoziali anteriori, ma non consente automaticamente di trasferire economicamente l'imposta al bookmaker quando le commissioni erano già state fissate prima della sua entrata in vigore.
- In presenza dei presupposti previsti dalla legge, l'amministrazione può determinare l'imposta con metodo induttivo; contestazioni generiche sul calcolo non sono sufficienti senza dimostrare errori specifici.
- Le sanzioni possono essere applicate anche agli operatori privi di concessione, poiché la natura illecita dell'attività non la sottrae alla tassazione.
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