Sentenza del 28/03/2017 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Notificazioni - temporanea assenza - procedura - contenuto della relata - rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a un debito complessivo di 184.679,40 euro, sostenendo di non aver ricevuto correttamente l’avviso di accertamento e una cartella di pagamento. In particolare, ha contestato la validità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., poiché la relata attestava l’affissione dell’avviso di deposito presso un numero civico diverso da quello dell’abitazione. Ha inoltre dedotto che, esclusi gli importi derivanti dagli atti non validamente notificati, il debito residuo sarebbe stato inferiore alla soglia di 20.000 euro necessaria per l’iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato nulla la notificazione dell’avviso di accertamento perché la relata, avente fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c., attestava l’affissione dell’avviso a un civico diverso da quello corretto. La mera dichiarazione successiva del Comune non poteva superare tale attestazione, in assenza di querela di falso. Poiché non è stata dimostrata neppure la corretta notificazione di una cartella di pagamento, il debito residuo risultava pari a 1.879,03 euro, quindi inferiore alla soglia di 20.000 euro prevista per l’iscrizione ipotecaria. Il preavviso di iscrizione ipotecaria è stato pertanto annullato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 140 cod. proc. civ.
La procedura richiede il deposito dell’atto presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione per temporanea assenza si perfeziona soltanto quando tutte e tre le formalità sono eseguite correttamente e risultano attestabili. L’errata indicazione del luogo o del numero civico dell’affissione determina la nullità della notificazione.
Art. 2700 cod. civ.
La relata di notifica costituisce un atto pubblico e le attestazioni dell’ufficiale notificante sono assistite da fede pubblica privilegiata.
Le attività indicate nella relata fanno fede fino a querela di falso. Una successiva attestazione proveniente da un soggetto diverso dall’ufficiale notificatore non è sufficiente a correggere o superare quanto certificato nella relata.
Art. 77, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973
L’iscrizione ipotecaria non è consentita quando l’importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a 20.000 euro.
Gli importi fondati su atti non validamente notificati non possono essere considerati nel calcolo del debito utile all’iscrizione ipotecaria. Se il debito residuo scende sotto la soglia normativa, il preavviso deve essere annullato.
Art. 60, comma 1, lettera e), D.P.R. 600/1973
La norma disciplina una diversa procedura di notificazione per i casi di irreperibilità assoluta. La Commissione non ha esaminato tale questione, ritenendo già decisiva la nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese per giusti motivi. Nel caso concreto, le spese di entrambi i gradi sono state compensate in considerazione dell’alternanza degli esiti processuali.
Cass. civ. n. 6046/2016
La relata di notifica costituisce un atto pubblico e le attestazioni dell’ufficiale notificante sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c.
Il principio è stato utilizzato per ritenere vincolante l’indicazione del civico riportata nella relata e per escludere che una nota comunale successiva potesse correggerla senza querela di falso.
Massime di principio
- Nelle notificazioni ex art. 140 c.p.c. ogni formalità prevista dalla legge deve essere eseguita nel luogo corretto e deve risultare chiaramente dalla relata; un errore sull’indirizzo o sul numero civico può compromettere la validità dell’intera notificazione.
- La relata di notifica ha efficacia probatoria privilegiata per le attività direttamente attestate dall’ufficiale notificatore. Per contestarla occorre normalmente proporre querela di falso; dichiarazioni successive di altri uffici non sono sufficienti a modificarne il contenuto.
- Quando un atto tributario non è validamente notificato, il relativo importo non può essere utilizzato per giustificare misure cautelari o esecutive fondate sulla definitività del credito.
- Per verificare la legittimità di un’iscrizione ipotecaria occorre ricalcolare il debito considerando soltanto gli importi derivanti da atti validamente notificati e definitivi. Se il residuo è inferiore alla soglia di legge, l’iscrizione o il relativo preavviso deve essere annullato.
- La distinzione tra temporanea assenza e irreperibilità assoluta può incidere sulla procedura applicabile; tuttavia, se la notificazione scelta è comunque nulla per un vizio autonomo nelle formalità, il giudice può decidere la controversia senza esaminare la diversa qualificazione dell’irreperibilità.
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