Cassazione Civile, Ordinanza n. 13114/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva domandato il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto, escludendo, sulla base delle fonti informative richiamate in sentenza, che nell'Edo State, regione di provenienza dell'interessato, vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, rilevando invece criticità solo in alcune aree del Nord-Est della Nigeria. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente rubricato come carenza di motivazione sul diniego della protezione sussidiaria. Tuttavia, egli ha espressamente dichiarato di non muovere alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata e ha chiesto alla Corte di cassazione di annullare la decisione in ragione di fatti violenti che si sarebbero verificati in Nigeria successivamente alla pubblicazione della sentenza d'appello, allegando episodi occorsi in diverse città nigeriane. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non contenesse una vera censura alla motivazione della sentenza impugnata, poiché il ricorrente aveva esplicitamente escluso di contestarla, con conseguente mancanza di un motivo riconducibile all'art. 360 c.p.c. Inoltre, ha osservato che il ricorrente pretendeva di introdurre in cassazione fatti sopravvenuti rispetto alla decisione di merito, ma nessuna norma speciale in materia di immigrazione attribuisce alla Corte di cassazione il potere di accertare fatti nuovi di merito non sottoposti al giudice di appello. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007
La protezione sussidiaria richiede, per questa ipotesi, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale nella zona rilevante; la Corte d'appello aveva escluso tale presupposto per l'Edo State.
art. 360, primo comma, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un motivo di impugnazione effettivo e riconducibile ai vizi tipizzati; non è ammissibile una doglianza che esplicitamente non censura la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione il motivo di ricorso deve effettivamente investire la decisione impugnata; una censura che dichiari di non contestare la motivazione della sentenza non integra un motivo ammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita dell'accertamento di fatti nuovi sopravvenuti al giudizio di merito, neppure nelle controversie in materia di protezione internazionale, quando tali fatti non siano stati sottoposti al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 presuppone la verifica della situazione di violenza indiscriminata nella specifica area di provenienza del richiedente, non bastando generiche criticità o episodi di violenza localizzati in altre zone del Paese.
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