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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06254/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso gli estratti di ruolo relativi a dodici cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle e, in via ulteriore, la prescrizione e decadenza dei crediti iscritti a ruolo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello, ritenendo invalida la notifica di nove cartelle perché, per notifiche eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, mancava la prova dell’invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito con effettiva ricezione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione (d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e; art. 140 c.p.c.), violazione dell’art. 115 c.p.c. e delle disposizioni in tema di riscossione e notificazione delle cartelle (art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 140 e 149 c.p.c.), nonché vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale adesivo alle ragioni del ricorrente principale. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso originario, rilevando che l’atto introduttivo era formalmente rivolto contro l’estratto di ruolo e che non risultava una delle specifiche ipotesi che, secondo la disciplina vigente e le modifiche intervenute nel 2024, consentono l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Accertato il difetto di interesse ad agire del contribuente, la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso sulla notificazione e sulla motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la questione preliminare sollevata d’ufficio sul difetto di interesse del contribuente a impugnare direttamente l’estratto di ruolo, ritenendo che nel caso concreto non ricorressero le ipotesi eccezionali che legittimano la tutela anticipata. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito processuale, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. I motivi di ricorso principale e incidentale sono rimasti assorbiti. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come norma sul procedimento notificatorio per irreperibilità relativa; la censura verteva sul suo malgoverno, ma la Corte non è entrata nel merito per assorbimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare che la sentenza non sarebbe stata fondata sulle risultanze di causa; motivo assorbito dalla declaratoria di difetto di interesse.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla notificazione della cartella ai fini della doglianza sull’iter notificatorio; motivo assorbito.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Evocato quale disciplina delle notificazioni degli atti tributari; la Corte non lo applica nel merito perché assorbe i motivi.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla notificazione delle cartelle di pagamento; la questione viene superata dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per evidenziare che l’estratto di ruolo non è, di regola, tra gli atti autonomamente impugnabili, salvo le eccezioni previste dalla normativa successiva.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Interpretato come norma che disciplina in modo tipizzato e limitato i casi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, richiedendo un interesse concreto e attuale alla tutela immediata.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Considerato norma che ha specificato e concretizzato l’interesse ad agire contro il ruolo/cartella non notificata, applicabile ai processi pendenti, ma solo nei casi previsti dalla legge.

  • art. 12 d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110

    Richiamato come intervento legislativo che ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo, ma che non copre il caso concreto se non ricorrono le condizioni tipizzate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicate come norme sui motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti; la Corte non le esamina nel merito perché assorbe i motivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato, tramite la giurisprudenza costituzionale evocata in sentenza, per il tema dell’accesso alla tutela giurisdizionale contro i limiti all’impugnazione diretta.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato, tramite la giurisprudenza costituzionale evocata, in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della riscossione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel riferimento alla decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 18 l. 9 agosto 2023, n. 111

    Richiamato per la delega al Governo sulla revisione del sistema nazionale della riscossione e come contesto dell’evoluzione normativa.

Massime di principio

  • L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella non validamente notificata è ammissibile solo nei casi espressamente tipizzati dalla legge; al di fuori di tali ipotesi manca l’interesse ad agire in via anticipata.
  • Il giudice può e deve rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire quando il ricorso è formalmente rivolto contro l’estratto di ruolo ma non ricorre una delle condizioni normative che consentono la tutela immediata.
  • Le modifiche legislative in materia di riscossione hanno progressivamente ampliato, ma non generalizzato, la tutela anticipata del contribuente: l’accesso al giudizio immediato resta eccezionale e subordinato alla dimostrazione del pregiudizio previsto dalla legge.
  • Quando manca l’ammissibilità dell’azione introduttiva per difetto di interesse, i motivi di merito relativi alla regolarità della notificazione della cartella e ai vizi motivazionali della sentenza impugnata restano assorbiti.
  • Nel contenzioso sull’estratto di ruolo, la disciplina processuale va letta in modo coordinato con la normativa sopravvenuta e con l’interpretazione delle Sezioni Unite, che delimitano rigorosamente l’ambito della tutela giurisdizionale immediata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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