Cassazione Civile, Ordinanza n. 09873/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per l'importo complessivo di euro 1.673,81, riferito a più cartelle concernenti bolli auto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione è stata riformata, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha liquidato le spese del doppio grado in modo forfettario e onnicomprensivo, per complessivi euro 1.200,00, importo ritenuto inferiore ai parametri minimi applicabili e comunque non distinto per ciascun grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 e segg. del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare correttamente i parametri tabellari, tenere conto del valore della causa e liquidare separatamente le spese del primo e del secondo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto superabile il rilievo preliminare sulla copia della sentenza impugnata parzialmente illeggibile, valorizzando il fatto che la parte mancante non impediva la comprensione della decisione e dei motivi di ricorso, né comprometteva il diritto di difesa della controparte. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che la Corte territoriale aveva errato nella liquidazione delle spese, sia perché non aveva correttamente applicato i parametri normativi, sia perché non aveva liquidato le spese in modo distinto per ciascun grado di giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, poiché la causa non richiedeva ulteriori accertamenti, e la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese: euro 1.225,00 per il primo grado, euro 1.385,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato e accessori di legge, oltre a euro 950,00 per il giudizio di legittimità a carico dell'intimata.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è richiesta a pena di improcedibilità, ma la sanzione non opera quando la copia, pur parzialmente mutilata per ragioni di digitalizzazione, consenta comunque la piena comprensione della decisione e dei motivi di ricorso, realizzando lo scopo della norma e garantendo il contraddittorio.
art. 372, comma 2, c.p.c.
richiamato nel precedente di legittimità per il tema del deposito tardivo della sentenza e dell'avviso alle parti; non costituisce la norma decisiva del caso, ma è evocato nel percorso argomentativo sull'improcedibilità.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
norma di base del sistema di determinazione dei compensi forensi mediante parametri ministeriali.
DM 55/2014
i compensi professionali vanno liquidati secondo i parametri tabellari previsti, con possibilità di aumenti o diminuzioni entro i limiti consentiti; il giudice deve applicare correttamente i valori di riferimento e motivare la liquidazione.
DM 147/2022
modifica i parametri del DM 55/2014 e va considerato nel calcolo dei compensi forensi applicabili al caso.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., la mancanza materiale di alcune porzioni testuali nella copia autentica della sentenza impugnata non determina improcedibilità se il provvedimento resta comprensibile nella sua parte decisiva e consente alla controparte di esercitare pienamente il diritto di difesa; il criterio formale va letto in funzione della sua finalità processuale e in modo proporzionato.
- Nel processo di cassazione, gli oneri di produzione documentale non possono essere applicati in modo meramente formalistico quando la digitalizzazione del documento abbia causato una mutilazione solo parziale e l'oggetto della censura sia comunque chiaramente ricostruibile dal ricorso e dagli atti disponibili.
- La liquidazione delle spese di lite deve rispettare i parametri forensi vigenti e, salvo diversa giustificazione, deve essere effettuata separatamente per ciascun grado di giudizio; una liquidazione globale e indistinta può integrare violazione dei criteri normativi di calcolo.
- Nella determinazione dei compensi professionali il giudice deve prendere in considerazione il valore della controversia e i limiti di aumento o diminuzione previsti dalle tabelle ministeriali, non potendo discostarsene in modo arbitrario o apodittico.
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