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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40945/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione si fonda sull'inammissibilità delle censure proposte rispetto all'ambito ristretto del sindacato di legittimità nei casi di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La pronuncia riguarda quattro ricorsi avverso la sentenza della corte di appello di Napoli del 7 novembre 2024. Dal testo emerge che tre imputati avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., mentre un quarto ricorrente non risulta aver aderito al concordato. Il ricorso di quest'ultimo contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio, i singoli aumenti per continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso di un altro imputato deduce invece la asserita illegittima utilizzabilità di alcune acquisizioni probatorie e la congruità della pena concordata. I ricorsi degli altri due imputati lamentano una carenza di motivazione sul controllo richiesto dall'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che, in materia di concordato in appello, sono proponibili solo motivi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo o all'eventuale applicazione di una pena illegale; tutte le doglianze prospettate dai ricorrenti restano invece coperte dalla rinuncia ai motivi non inerenti al trattamento sanzionatorio, o attengono alla mera congruità della pena, profilo non sindacabile in cassazione in presenza di concordato validato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione del giudice o all'applicazione di una pena illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza sulla mancata o insufficiente verifica della causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. viene ritenuta non scrutinabile nei limiti del ricorso proposto in presenza di concordato in appello, quando il ricorso non deduca vizi rientranti nell'area ammissibile di censura.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità dei ricorsi conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello il controllo di legittimità della Corte di cassazione è fortemente delimitato: sono deducibili solo vizi che incidano sulla validità del consenso, sul consenso della parte pubblica, sulla corrispondenza tra accordo e decisione o sulla legalità della pena.
  • Sono inammissibili, in sede di legittimità, censure che investano la congruità della pena concordata, i singoli aumenti per continuazione o il diniego delle attenuanti quando tali profili siano stati oggetto di un accordo validato e la motivazione della sentenza non presenti illogicità manifeste.
  • La rinuncia ai motivi diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, insita nell'adesione al concordato in appello, preclude la proposizione di doglianze che mirino a rimettere in discussione il merito della decisione sui punti coperti dall'accordo.
  • La deduzione di una pretesa carenza di motivazione sul controllo ex art. 129 c.p.p. non è sufficiente a superare l'inammissibilità del ricorso quando non si traduca in uno dei vizi specificamente ammessi nel regime del concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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