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Sentenza

Sentenza del 08/03/2021 n. 1370 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Cessione impianti fotovoltaici - Qualificazione beni mobili o beni immobili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

qualificazione dell'impianto fotovoltaico come bene mobile o immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in una compravendita: occorre stabilire se l'impianto costituisca una centrale di produzione autonomamente censibile (categoria catastale D1 o D10) oppure se, pur non censibile autonomamente, sia collegato all'immobile in modo da incrementarne il valore capitale o la redditività di almeno il 10%; in alternativa, determinare se si tratti di impianto destinato prevalentemente a consumo domestico con limiti dimensionali e di potenza che lo qualificano come bene mobile.

La decisione

sono considerati beni immobili gli impianti fotovoltaici che formano una centrale di produzione autonomamente censibile in categoria D1 (opifici) o D10 (se ospitati in immobili con requisiti di ruralità), nonché quelli installati su pareti, tetto o aree pertinenziali che integrano il valore capitale o la redditività dell'immobile per una percentuale almeno pari al 10%. Sono considerati beni mobili gli impianti di dimensioni e potenza tali da essere prevalentemente destinati al consumo domestico: potenza nominale non superiore a 3 kW per unità servita, potenza complessiva non superiore a tre volte il numero di unità servite e volume complessivo delle installazioni al suolo non superiore a 150 mq. Pertanto, la qualificazione dipende da caratteristiche tecniche, censuarie e dall'incidenza sul valore dell'immobile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986

    il richiamo al d.P.R. 131/1986 serve a determinare le regole catastali e fiscali applicabili alla qualificazione dei beni; la norma viene interpretata nel senso che la qualifica immobiliare deriva dalla autonoma censibilità o dall'integrazione durevole e significativa del valore dell'immobile, mentre impianti di ridotte dimensioni e potenza destinati al consumo domestico si qualificano come mobili ai fini fiscali

Massime di principio

  • Un impianto fotovoltaico va considerato immobile se è autonomamente censibile (categoria D1 o D10) o se è saldamente collegato all'immobile e ne aumenta il valore capitale o la redditività di almeno il 10%.
  • Gli impianti destinati al consumo domestico, con limiti tecnici precisi (≤3 kW per unità servita, potenza complessiva ≤3 volte il numero di unità servite, superficie a terra ≤150 mq), devono essere considerati beni mobili.
  • In caso di dubbio valutare: autonomia funzionale dell'impianto, modalità e permanenza del vincolo con il suolo o sull'edificio, incidenza economica sull'immobile e difficoltà tecnica di rimozione.
  • Per decisioni fiscali è opportuno documentare tecnicamente la potenza, la superficie occupata, la destinazione d'uso e produrre una perizia che quantifichi l'incremento di valore dell'immobile (se presente).
  • La qualificazione ha impatto diretto sull'imposta di registro: la cessione di un bene immobile soggiace alla disciplina e alle aliquote immobiliari mentre la cessione di beni mobili segue regole diverse; pertanto è strategico ottenere una determinazione preventiva o documentazione probatoria.
  • Nelle operazioni di compravendita conviene verificare la categoria catastale dell'impianto e, se necessario, procedere ad aggiornamenti catastali o a verifiche tecniche prima della registrazione del contratto.

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