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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10659/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I lavoratori impugnavano i licenziamenti loro intimati dopo la perdita dell’appalto di un sito produttivo e il successivo trasferimento disposto dal datore di lavoro presso altra sede. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata come procedura di licenziamento collettivo o comunque come fattispecie assimilabile, con conseguente necessità di attivare la consultazione sindacale prevista dalla legge n. 223/1991; inoltre sostenevano che il trasferimento fosse una modifica unilaterale peggiorativa degli elementi essenziali del rapporto, tale da rientrare nella nozione europea di licenziamento. Con il terzo motivo deducevano l’erronea esclusione, da parte della Corte d’appello, delle indennità di licenziamento e di preavviso previste dal CCNL per il lavoratore che non accetti il trasferimento, sostenendo una falsa applicazione della clausola collettiva e dei criteri ermeneutici contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sequenza fattuale accertata non integrava un licenziamento collettivo né una fattispecie ad esso assimilabile, ma un cambio appalto con mancata accettazione della riassunzione alle dipendenze dell’impresa subentrante, seguito da un trasferimento sorretto da ragioni organizzative e da un successivo licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata. In tale quadro, la disciplina sui licenziamenti collettivi non era applicabile e l’eccezione di inadempimento era inefficace. È stato rigettato anche il terzo motivo, perché la clausola del CCNL invocata presupponeva la non accettazione del trasferimento come evento fisiologico della vicenda, mentre qui il trasferimento era stato contestato e ritenuto legittimo solo come passaggio della sequenza che conduceva al licenziamento disciplinare. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro per censurare in cassazione violazioni di legge e falsa applicazione normativa.

  • art. 1, paragrafo 1, comma 1, lett. a), Direttiva 98/59 CE

    la nozione di licenziamento collettivo non comprende ogni cessazione del rapporto o ogni recesso datoriale plurimo, ma i licenziamenti in senso stretto; la modifica sostanziale unilaterale peggiorativa può rilevare come licenziamento ai fini della direttiva, ma la fattispecie concreta è stata ritenuta diversa.

  • artt. 4 e 24 L. 223/1991

    la procedura di consultazione sindacale per i licenziamenti collettivi è stata ritenuta non applicabile alla vicenda, perché non ricorreva un licenziamento collettivo in senso proprio.

  • art. 7, comma 4-bis, D.L. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008

    norma speciale richiamata per escludere l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti collettivi nel cambio appalto con riassunzione del personale alle condizioni collettive previste.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento è stata reputata non fondata, poiché il trasferimento era stato considerato legittimo.

  • art. 2103 c.c.

    il trasferimento è stato ritenuto sorretto da ragioni organizzative e quindi legittimo ai sensi della disciplina sulle mansioni e sul trasferimento del lavoratore.

  • art. 48 CCNL per le imprese operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali CNA

    la clausola sulle indennità di licenziamento e preavviso per il lavoratore che non accetti il trasferimento non opera quando il trasferimento sia contestato e non si versi nella fisiologica ipotesi considerata dalla norma collettiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare un vizio di motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi occorre verificare la sequenza giuridica complessiva dei fatti e non isolare singoli passaggi formali: un cambio appalto con mancata riassunzione, trasferimento per ragioni organizzative e successivo licenziamento disciplinare può essere fattispecie diversa dal licenziamento collettivo.
  • La nozione di licenziamento collettivo non coincide con qualsiasi recesso plurimo datoriale: la direttiva europea e la legge interna si riferiscono ai licenziamenti in senso stretto, sicché occorre accertare se il provvedimento finale sia davvero un licenziamento collettivo o piuttosto l’esito di una diversa dinamica contrattuale e organizzativa.
  • La norma speciale sul cambio appalto esclude l’applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi quando il personale sia riassunto dall’impresa subentrante a parità di condizioni economiche e normative; in mancanza dei presupposti fattuali della fattispecie, la procedura collettiva non può essere invocata.
  • L’eccezione di inadempimento del lavoratore non è utilmente opponibile quando l’ordine datoriale di trasferimento sia stato ritenuto legittimo dal giudice; in tal caso l’assenza dal lavoro può integrare giusta causa disciplinare.
  • Una clausola collettiva che riconosce indennità al lavoratore che non accetti il trasferimento va interpretata nel contesto della vicenda regolata e non può essere applicata automaticamente quando il trasferimento sia oggetto di contestazione giudiziale e sia inserito in una diversa sequenza fattuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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