Circolare INAIL n. 06 del 26 gennaio 1996
Rivalutazione dellimporto mensile dellassegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il Ministero del lavoro ha recepito la delibera INAIL sul nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità. L’importo è stato fissato in lire 319.850 con decorrenza dal 1° luglio 1995, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra 1993 e 1994 pari al 3,93%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione generale competente.
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1995
Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità
La circolare informa sulla rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, disposta con decorrenza 1° luglio 1995. Il provvedimento recepisce la delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL e chiarisce il criterio tecnico seguito per l’adeguamento.
Provvedimento ministeriale e importo aggiornato
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 15 dicembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, ha recepito la delibera n. 1140 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella seduta del 26 settembre 1995. In base a tale recepimento, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato fissato in lire 319.850, con effetto dal 1° luglio 1995.
Criterio di determinazione della rivalutazione
La circolare precisa che il Ministero ha condiviso il criterio adottato dall’INAIL per determinare la misura dell’assegno, fondato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 1993 e il 1994. Tale variazione è stata indicata nella misura del 3,93%.
Conguaglio delle somme
Le operazioni di conguaglio relative al nuovo importo saranno effettuate direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto, tramite il Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali. La circolare non prevede ulteriori adempimenti a carico delle strutture periferiche o dei destinatari dell’assegno.
Punti principali
Nuovo importo dell'assegno di incollocabilità
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 15 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, ha recepito la delibera INAIL n. 1140 del 26 settembre 1995. È stato così fissato il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità in lire 319.850, con effetto dal 1° luglio 1995.
Criterio di rivalutazione adottato
L’INAIL ha determinato la misura dell’assegno rapportandola alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1993 e il 1994. Tale variazione è risultata pari al 3,93% ed è stata espressamente condivisa dal Ministero.
Conguaglio degli importi
Le operazioni di conguaglio non sono demandate alle sedi periferiche, ma saranno svolte direttamente dalla Direzione generale, tramite il Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali.
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