Circolare INAIL n. 83 del 27 dicembre 1995
Contratti di formazione e lavoro legge 19 luglio 1994, n 451, di conversione del decretolegge 16 maggio 1994, n 299.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 16 della legge n. 451/1994 alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro, aggiornando le precedenti istruzioni INAIL. Vengono individuati i datori di lavoro ammessi alle agevolazioni, i lavoratori interessati, le tipologie contrattuali, le date di decorrenza delle nuove regole e gli adempimenti necessari per usufruire della riduzione contributiva, con particolare attenzione ai contratti annuali che richiedono la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato.
Contratti di formazione e lavoro: novità della legge 451/1994 e relative agevolazioni INAIL
Contratti di formazione e lavoro: aggiornamento della disciplina dopo la legge n. 451/1994
La circolare INAIL n. 83 del 27 dicembre 1995 illustra le novità introdotte dall’art. 16 della legge n. 451/1994 in materia di contratti di formazione e lavoro e delle connesse agevolazioni contributive. Il documento aggiorna le istruzioni già fornite con la circolare n. 57/1991, soffermandosi su soggetti ammessi, lavoratori interessati, tipologie contrattuali, decorrenza delle nuove regole e modalità operative per l’accesso ai benefici.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che hanno disciplinato la materia:
- legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- legge 26 luglio 1988, n. 291;
- legge 29 dicembre 1990, n. 407;
- legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del D.L. 16 maggio 1994, n. 299.
L’intervento del 1994, in particolare, modifica la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro e incide sulla disciplina agevolativa di competenza INAIL.
Datori di lavoro interessati
La nuova disciplina amplia l’ambito soggettivo delle agevolazioni, includendo, oltre ai datori di lavoro già previsti dalle norme precedenti, anche:
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;
- datori di lavoro iscritti ad albi professionali che utilizzano progetti formativi autorizzati e predisposti da organi professionali.
Per i gruppi di imprese, le agevolazioni contributive sono riconoscibili solo quando i singoli progetti formativi restano riferiti alle singole imprese. La circolare precisa inoltre che tutti i soggetti sopra indicati, ai fini dell’individuazione del regime agevolato, sono ricompresi tra le aziende non definite "imprese".
Lavoratori ammessi e tipologie di contratto
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i giovani di età compresa tra 16 e 32 anni.
L’art. 16, comma 2, distingue due tipologie contrattuali:
- contratti biennali, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate;
- contratti annuali, destinati a favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa utile al miglioramento delle capacità professionali.
Decorrenza delle disposizioni
La circolare distingue due diverse decorrenze:
- le disposizioni sull’età dei lavoratori decorrono dal 1° febbraio 1994, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32;
- tutte le altre disposizioni entrano in vigore dal 1° luglio 1995, per effetto dell’art. 16, comma 14, della legge n. 451/1994, come modificato dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 572 e dalle successive reiterazioni.
Regime operativo per i contratti biennali
Per i contratti di formazione e lavoro di durata biennale la circolare non introduce innovazioni operative: resta fermo quanto già stabilito dalle precedenti istruzioni INAIL.
Regime operativo per i contratti annuali
Per i contratti annuali la legge n. 451/1994 subordina la concessione delle agevolazioni alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ne deriva che:
- durante il periodo del contratto di formazione il datore di lavoro deve versare il premio per intero;
- al termine del contratto, e limitatamente a un periodo pari alla durata del contratto stesso, il datore di lavoro può beneficiare delle agevolazioni, calcolate sulle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo formativo;
- la trasformazione del rapporto deve essere comunicata alla competente Sede INAIL.
Gestione dell’agevolazione in autoliquidazione
L’agevolazione deve essere gestita in autoliquidazione tramite modello 10 SM, operando sulle retribuzioni effettive corrisposte nel periodo di formazione.
La circolare distingue due ipotesi operative:
- se le retribuzioni sono già comprese nella dichiarazione salari generale, il datore di lavoro deve presentare una nuova dichiarazione salari a rettifica, indicando nelle quote esenti le retribuzioni relative al contratto di formazione e lavoro;
- le Unità INAIL devono riproporre all’archivio la dichiarazione rettificata, mantenendo la stessa data di presentazione originaria, per evitare l’applicazione di sanzioni improprie;
- se le retribuzioni effettive non sono ancora state denunciate, il datore di lavoro procede con le modalità ordinarie, applicando le detrazioni previste in autoliquidazione.
Circolari precedenti richiamate
La circolare richiama espressamente le circolari INAIL n. 13 del 1988, n. 7 del 1989 e n. 57 del 1991, che costituiscono il precedente quadro di istruzioni sul tema.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama le principali fonti normative in materia di contratti di formazione e lavoro, con particolare riferimento alla legge n. 451/1994 di conversione del D.L. n. 299/1994. L’intervento normativo modifica la disciplina precedente, già oggetto della circolare n. 57/1991, e incide sia sulla regolamentazione dei contratti sia sul regime agevolativo applicabile.
Datori di lavoro ammessi alle agevolazioni
L’ambito soggettivo delle agevolazioni viene ampliato anche a gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni e datori di lavoro iscritti ad albi professionali che utilizzano progetti formativi autorizzati e predisposti da organi professionali. Per i gruppi di imprese, l’agevolazione contributiva è riconosciuta solo se i singoli progetti formativi restano riferiti alle singole imprese. Ai fini dell’individuazione del regime agevolato, tutti questi soggetti sono ricompresi tra le aziende non definite "imprese".
Lavoratori interessati e tipologie contrattuali
Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i giovani di età compresa tra 16 e 32 anni. La legge distingue due modelli: contratti biennali, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate, e contratti annuali, diretti a favorire l’inserimento professionale e il miglioramento delle capacità lavorative attraverso un’esperienza di lavoro.
Decorrenza delle disposizioni
La modifica relativa al limite di età dei lavoratori decorre, per la generalità dei contratti di formazione e lavoro, dal 1° febbraio 1994, ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 32/1994. Le altre disposizioni della legge entrano in vigore dal 1° luglio 1995, per effetto dell’art. 16, comma 14, della legge n. 451/1994, come modificato dal D.L. n. 572/1994 e dalle successive reiterazioni.
Adempimenti e disciplina per i contratti biennali
Per i contratti di durata biennale non vi sono innovazioni rispetto alle istruzioni già impartite in precedenza. La disciplina applicativa resta quindi quella già nota, senza ulteriori precisazioni operative nella circolare.
Adempimenti e disciplina per i contratti annuali
Per i contratti annuali, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Durante il periodo formativo il datore di lavoro è tenuto a versare il premio INAIL per intero; al termine del contratto, e per un periodo pari alla durata del contratto stesso, può beneficiare delle agevolazioni calcolate sulle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo di formazione. La trasformazione deve essere comunicata alla competente Sede INAIL.
Gestione dell’agevolazione in autoliquidazione
L’agevolazione va gestita in autoliquidazione mediante modello 10 SM, operando sulle retribuzioni effettive erogate nel periodo di contratto di formazione e lavoro. Se tali retribuzioni sono già state incluse nella dichiarazione salari generale, il datore di lavoro deve presentare una nuova dichiarazione salari a rettifica, indicando nelle quote esenti le retribuzioni riferite al contratto. Le Unità devono riproporre all’archivio la dichiarazione rettificata mantenendo la data originaria di presentazione, così da evitare l’applicazione di sanzioni improprie. Se invece le retribuzioni non sono ancora state denunciate, il datore di lavoro procede con le modalità ordinarie, applicando le detrazioni previste in sede di autoliquidazione.
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