Circolare INAIL n. 84 del 27 dicembre 1995
Malattia professionale accertata non coincidente con quella denunciata data di manifestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come individuare la data di manifestazione di una malattia professionale accertata in sede sanitaria ma diversa da quella inizialmente denunciata. In via generale, la data coincide con il momento in cui l’INAIL viene a conoscenza della malattia tramite certificato medico o denuncia del datore di lavoro, ai fini della decorrenza delle prestazioni. Fa eccezione il caso in cui la nuova diagnosi riguardi la stessa sintomatologia già segnalata e riconducibile al rischio lavorativo: in tale ipotesi la data di manifestazione resta quella della segnalazione originaria.
Malattia professionale diversa da quella denunciata: data di manifestazione e decorrenza delle prestazioni
Malattia professionale accertata non coincidente con quella denunciata: data di manifestazione
La circolare n. 84 del 27 dicembre 1995 del Servizio normativo per le gestioni assicurative INAIL chiarisce come determinare la data di manifestazione di una malattia professionale accertata in sede di visita o di accertamento sanitario, quando essa non coincide con quella oggetto della denuncia iniziale. Il tema ha rilievo diretto per stabilire la decorrenza delle prestazioni assicurative eventualmente dovute.
Ambito del chiarimento
La situazione considerata è quella in cui, a seguito di una denuncia di tecnopatia, gli accertamenti medico-legali evidenzino un’altra patologia, diversa da quella denunciata, ma anch’essa potenzialmente di origine professionale. In tali casi occorre individuare il momento in cui la malattia può dirsi "manifestata" ai fini assicurativi.
Regola generale sulla decorrenza
Secondo la circolare, quando la malattia non determina astensione dal lavoro oppure si manifesta dopo che l’assicurato ha cessato di prestare la propria opera nella lavorazione morbigena, l’INAIL corrisponde le prestazioni dal momento in cui la malattia è stata segnalata all’Istituto. In pratica, rileva:
- la data di arrivo del certificato medico;
- la data di arrivo della denuncia del datore di lavoro.
In queste ipotesi viene meno il criterio di contestualità richiamato dall’articolo 53 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965.
Malattia diversa riscontrata in sede di accertamento
La circolare precisa che, in via generale, la data di manifestazione della malattia diversa da quella denunciata coincide con il momento in cui l’INAIL viene a conoscenza della sua sussistenza, indipendentemente dalla successiva denuncia formale. Il criterio valorizza quindi la conoscenza effettiva da parte dell’Istituto, più che l’adempimento documentale successivo.
Eccezione: stessa sintomatologia con diversa qualificazione medico-legale
È prevista una sola eccezione. Se la malattia accertata, pur essendo diversa da quella originariamente segnalata, rientra nel quadro della sintomatologia lamentata dall’assicurato, è stata rilevata dal medico certificatore ed è riconducibile al rischio della lavorazione svolta, allora non si è in presenza di una nuova malattia in senso sostanziale. Si tratta, invece, di una diversa qualificazione medico-legale della stessa sintomatologia.
In tale situazione, la data di manifestazione non è quella della successiva constatazione, ma coincide con la data dell’originaria segnalazione.
Indicazione operativa finale
Per l’applicazione pratica del criterio, l’INAIL deve distinguere tra:
- ipotesi ordinaria di malattia diversa emersa successivamente, per la quale conta la data di conoscenza dell’Istituto;
- ipotesi eccezionale di medesimo quadro sintomatologico, per la quale vale la data della prima segnalazione.
La circolare, pertanto, assicura un criterio uniforme per la decorrenza delle prestazioni nei casi di tecnopatia non coincidente con la patologia inizialmente denunciata.
Punti principali
Problema applicativo
Durante gli accertamenti sanitari conseguenti a una denuncia di tecnopatia può emergere una malattia diversa da quella denunciata, ma comunque di possibile origine professionale. La circolare affronta il problema della corretta individuazione della data di manifestazione di tale patologia per stabilire da quando decorrono le eventuali prestazioni assicurative.
Regola generale sulla data di manifestazione
Quando la malattia non comporta astensione dal lavoro oppure si manifesta dopo la cessazione dell’attività nella lavorazione morbigena, l’INAIL eroga le prestazioni dal momento in cui ha ricevuto notizia dell’esistenza della malattia. La decorrenza coincide quindi con la data di arrivo del certificato medico o della denuncia del datore di lavoro, senza applicare il requisito di contestualità previsto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965.
Criterio per la malattia accertata diversa da quella denunciata
In linea generale, quando nel corso degli accertamenti medico-legali viene rilevata una malattia diversa da quella originariamente segnalata, la data di manifestazione coincide con la data in cui l’Istituto viene a conoscenza della sua sussistenza, a prescindere dalla successiva denuncia formale.
Eccezione per la stessa sintomatologia
La sola eccezione riguarda il caso in cui la malattia riscontrata, pur essendo diversa sotto il profilo diagnostico, rientri nel quadro della sintomatologia denunciata dal lavoratore, sia stata rilevata dal medico certificatore e sia riconducibile al rischio della lavorazione svolta. In questa ipotesi non si tratta di una nuova malattia, ma di una diversa qualificazione medico-legale della stessa sintomatologia.
Effetto dell’eccezione sulla decorrenza
Quando ricorre l’eccezione, la data di manifestazione della malattia coincide con quella dell’originaria segnalazione. Di conseguenza, le prestazioni decorrono dalla prima denuncia o certificazione che ha portato a conoscenza dell’INAIL la sintomatologia riconducibile al rischio professionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 27 dic 1995Circolare INAIL n. 82 del 27 dicembre 1995
- Circolare · 27 dic 1995Circolare INAIL n. 83 del 27 dicembre 1995
- Circolare · 2 gen 1996Circolare INAIL n. 01 del 02 gennaio 1996
- Circolare · 5 dic 1995Circolare INAIL n. 78 del 05 dicembre 1995
- Circolare · 30 nov 1995Circolare INAIL n. 75 del 30 novembre 1995
- Circolare · 26 gen 1996Circolare INAIL n. 06 del 26 gennaio 1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →