Sentenza del 15/04/2015 n. 7554 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società concessionaria contro una decisione relativa a cartelle di pagamento, avvisi di mora e ingiunzioni fiscali. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, dopo la riforma della riscossione introdotta dal D.L. n. 203/2005, la società concessionaria non avesse più legittimazione processuale, ritenendo necessario che l'impugnazione fosse proposta dall'Agenzia delle Entrate o da Riscossione S.p.A. (poi Equitalia S.p.A.), e aveva inoltre escluso la possibilità di difesa tramite un avvocato del libero foro. La ricorrente ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo di conservare la legittimazione a impugnare e di poter essere rappresentata da un difensore esterno munito di procura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il D.L. n. 203/2005 non avesse estinto le precedenti concessionarie del servizio di riscossione. La società che era stata parte nel giudizio di primo grado conserva quindi l'interesse e la legittimazione processuale a impugnare, con legittimazione eventualmente concorrente e non sostitutiva del successore, secondo il fenomeno della successione a titolo particolare nel diritto controverso previsto dall'art. 111 c.p.c. La Corte ha inoltre stabilito che una società per azioni concessionaria del servizio non è un'Amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato e, salvo i casi tassativi previsti dalla legge, non può difendersi direttamente tramite propri dipendenti davanti al giudice tributario, ma può avvalersi di un avvocato del libero foro. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Attribuisce la funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, esercitata tramite Equitalia S.p.A. (già Riscossione S.p.A.).
Il trasferimento delle funzioni non ha comportato l'estinzione delle precedenti società concessionarie, che conservano la legittimazione processuale nei giudizi in cui erano già parti.
Art. 111 c.p.c.
Successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Il trasferimento normativo delle funzioni di riscossione configura una successione a titolo particolare nel diritto controverso, non la successione nel processo derivante dal venir meno della parte prevista dall'art. 110 c.p.c. La società originaria mantiene una legittimazione processuale concorrente e non sostitutiva.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 11 e 12
Le disposizioni disciplinano la legittimazione, la rappresentanza e la difesa nel processo tributario; nel caso concreto non impediscono all'agente della riscossione costituito in forma societaria di avvalersi di un difensore esterno.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 e 43
Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato riguarda le Amministrazioni dello Stato e non si estende automaticamente alle società per azioni che svolgono il servizio di riscossione.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 41
La possibilità di difesa diretta del concessionario tramite propri dipendenti è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla norma; tali eccezioni non operano, secondo la sentenza, nel giudizio tributario esaminato.
Art. 365 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida quando proviene da un soggetto dotato di effettivi poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, anche sulla base di una procura generale o speciale conferita dall'amministratore delegato.
Massime di principio
- Il trasferimento per legge di una funzione pubblica da una società concessionaria a un nuovo soggetto non determina automaticamente l'estinzione della società originaria né la perdita della sua legittimazione nei giudizi già instaurati.
- Quando la società originaria era parte del giudizio di primo grado, può normalmente conservare la legittimazione a proporre impugnazione; il successore può avere una legittimazione concorrente, ma non necessariamente esclusiva o sostitutiva.
- La costituzione o trasformazione di un soggetto incaricato della riscossione non impone, di per sé, che ogni impugnazione venga proposta esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate o dal nuovo agente nazionale della riscossione.
- Una società per azioni che svolge funzioni di riscossione non è automaticamente equiparata a un'Amministrazione dello Stato ai fini del patrocinio processuale; salvo specifiche disposizioni, può nominare un avvocato del libero foro.
- La difesa diretta tramite dipendenti della società è possibile solo quando una norma la prevede espressamente; in assenza di tale previsione, davanti al giudice tributario occorre un difensore abilitato.
- La validità della procura processuale va verificata in concreto, considerando il contenuto complessivo dei poteri conferiti e non la mera denominazione dell'incarico del rappresentante.
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