Circolare numero 111 del 21-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i compensi percepiti da segretari comunali e altri dipendenti comunali per servizi resi contemporaneamente presso Comuni diversi dal datore di lavoro ordinario sono soggetti a contribuzione, in quanto rientrano nella retribuzione imponibile. Lo stesso vale per ulteriori compensi corrisposti dai Comuni ai segretari, come diritti di segreteria, di rogito o partecipazione ad esami, quando siano attribuiti in ragione dell’ufficio e del rapporto di impiego. Per l’adempimento contributivo si applicano inoltre le regole generali sui minimali di retribuzione giornaliera.
Contribuzione sui compensi per incarichi simultanei e ulteriori emolumenti dei segretari e dipendenti comunali
Contribuzione sui compensi dei segretari e dipendenti comunali per incarichi presso altri enti
La circolare interviene per risolvere le incertezze sorte sull’assoggettabilità a contribuzione di alcuni compensi percepiti da segretari comunali e altri dipendenti comunali. In particolare, essa riguarda i corrispettivi per servizi simultanei prestati presso Comuni diversi da quello con cui intercorre il normale rapporto di impiego, nonché alcuni emolumenti accessori corrisposti dai Comuni ai segretari.
Ambito di applicazione
La fattispecie considerata comprende:
- gli incarichi di reggenza "a scavalco" conferiti ai segretari comunali;
- le attività svolte presso Consorzi di Comuni da dipendenti comunali;
- i compensi aggiuntivi corrisposti dai Comuni ai segretari per diritti di segreteria, diritti di rogito, partecipazione ad esami e analoghe voci accessorie.
La circolare evidenzia che tali prestazioni hanno natura dipendente e retribuita; pertanto, gli emolumenti percepiti rientrano nella disciplina contributiva ordinaria.
Assoggettamento a contribuzione
Ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, i compensi relativi ai servizi resi presso un Comune diverso da quello del rapporto principale costituiscono retribuzione imponibile. Ne deriva l’obbligo, per l’Ente locale presso il quale il servizio è effettivamente prestato, di versare le contribuzioni dovute all’Istituto per le categorie interessate.
Regole sui minimali di retribuzione giornaliera
Per l’adempimento contributivo si applicano anche le regole generali sul rispetto dei minimali giornalieri. Ai fini del raffronto con il minimale:
- se la retribuzione è periodica fissa e predeterminata, normalmente mensile, la media si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26;
- se la retribuzione è commisurata alle giornate o alle ore lavorate, la media va calcolata considerando le giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate.
Compensi accessori dei segretari comunali
La circolare precisa inoltre che devono essere assoggettati a contribuzione anche i compensi corrisposti in aggiunta alle ordinarie competenze, purché:
- siano attribuiti dal Comune al segretario;
- derivino da servizi resi nell’ambito del rapporto di impiego;
- siano riconosciuti in ragione dell’ufficio ricoperto.
Sono espressamente richiamati, a titolo esemplificativo, i diritti di segreteria, i diritti di rogito e la partecipazione ad esami.
Conclusione operativa
Il documento conferma quindi un orientamento estensivo dell’imponibile contributivo per i segretari comunali e gli altri dipendenti comunali che svolgano incarichi presso più enti o percepiscano compensi ulteriori collegati alle funzioni d’ufficio. La conseguenza pratica è l’obbligo di assoggettare tali somme a contribuzione secondo le regole ordinarie applicabili alla retribuzione imponibile.
Punti principali
Assoggettamento a contribuzione dei compensi per servizi simultanei
Gli emolumenti corrisposti a segretari comunali e ad altri dipendenti comunali per servizi resi presso Comuni diversi da quello con cui intercorre il normale rapporto di impiego sono considerati retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Di conseguenza, su tali somme devono essere versate le contribuzioni dovute all’Istituto da parte dell’Ente locale presso il quale il servizio viene prestato.
Applicazione dei minimali di retribuzione giornaliera
Anche per queste fattispecie si applicano le norme generali in materia di rispetto dei minimali di retribuzione giornaliera. Ai fini del confronto con il minimale, la retribuzione da considerare è la media di tutti gli emolumenti corrisposti nel periodo di paga. Se la retribuzione è fissa e predeterminata, di regola mensile, la media si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. Se invece il personale è retribuito in base alle giornate o alle ore lavorate, la media va calcolata tenendo conto delle giornate o frazioni di giornata effettivamente lavorate.
Ulteriori compensi accessori riconosciuti dai Comuni
Sono assoggettabili a contribuzione anche i compensi corrisposti dai Comuni ai segretari, oltre alle ordinarie competenze, a vario titolo, come diritti di segreteria, diritti di rogito o partecipazione ad esami. Ciò vale quando tali somme siano attribuite dal datore di lavoro per servizi svolti nell’ambito del rapporto di impiego e in ragione dell’ufficio ricoperto.
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