Circolare numero 112 del 22-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 426/1991 per gli operai agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari dei Comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nel 1990. Vengono confermati il riconoscimento di giornate figurative fino al livello del 1989, il requisito minimo ridotto a 5 giornate lavorate nel 1990 e il termine del 31 luglio 1991 per le domande di disoccupazione. Sono inoltre fornite istruzioni operative per la formazione degli elenchi suppletivi di variazione, per il riesame d’ufficio delle domande e per la gestione dei casi di lavoratori residenti o occupati in Comuni diversi da quelli di residenza.
Benefici previdenziali e assistenziali per lavoratori agricoli colpiti da calamità naturali nel 1990
Benefici per i lavoratori agricoli colpiti da calamità nel 1990
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, in favore dei lavoratori agricoli delle zone colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nell’anno 1990. L’intervento riguarda la ricostituzione delle giornate utili ai fini previdenziali e assistenziali, con istruzioni operative per le strutture periferiche e per il riesame delle prestazioni già definite.
Quadro normativo e finalità
La legge n. 426/1991 riconosce agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni dichiarati colpiti nel 1990 il numero di giornate necessario per raggiungere il livello già riconosciuto nel 1989, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate nel 1990, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole derivante dall’attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto è esteso ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite.
La circolare evidenzia che la norma riprende benefici già previsti da precedenti decreti-legge poi decaduti o soppressi, ma introduce una modifica rilevante: per accedere al beneficio basta aver prestato nel 1990 almeno 5 giornate di lavoro, mentre la disciplina precedente richiedeva 10 giornate.
Ambito soggettivo e territoriale
I destinatari delle disposizioni sono:
- gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati iscritti negli elenchi anagrafici;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari delle aziende colpite;
- i lavoratori non residenti nei Comuni colpiti, purché abbiano svolto la propria attività in aziende situate in tali Comuni.
L’individuazione dei Comuni interessati è effettuata dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste con appositi decreti. La circolare richiama un elenco integrativo di Comuni colpiti nel 1990, nonché ulteriori integrazioni e correzioni comunicate con precedenti messaggi.
Requisito minimo e trattamento più favorevole
Il beneficio è concesso solo se nel 1990 risultano almeno 5 giornate di lavoro effettivo. In sede di liquidazione, il lavoratore può ottenere il trattamento più favorevole risultante dal confronto tra le giornate effettivamente lavorate nel 1989 e nel 1990.
La circolare conferma il criterio già espresso dalla circolare n. 110 del 18 maggio 1988: la scelta del trattamento più favorevole è unica e vale per tutte le prestazioni.
Termine per la presentazione delle domande
Per i lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell’anno precedente, il termine per la presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione è fissato al 31 luglio 1991. Viene quindi confermato che le domande presentate dopo il 30 giugno 1991 ma entro il 31 luglio 1991 devono essere considerate utili ai fini della definizione della prestazione.
Elenchi suppletivi di variazione e adempimenti degli uffici
Le Sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura operanti per i Comuni colpiti devono predisporre elenchi suppletivi di variazione relativi al 1990, da sottoporre all’approvazione delle Commissioni circoscrizionali competenti.
Per la compilazione:
- nella colonna "giornate" devono essere riportate le giornate riconosciute nell’anno 1989;
- nella colonna "NOTE" devono essere indicate le giornate effettivamente lavorate nel 1990;
- il riconoscimento delle giornate del 1989 è ammesso solo se le giornate del 1990 sono pari o superiori a 5.
La circolare precisa inoltre che la compilazione degli elenchi suppletivi riguarda solo i lavoratori ai quali il maggior numero di giornate attribuite nel 1989 non sia già stato riconosciuto in applicazione dei precedenti decreti-legge decaduti.
Per i lavoratori non residenti nei Comuni calamitati, la Sezione circoscrizionale di residenza deve acquisire gli elementi utili per tutto l’ambito provinciale di competenza sulla base dei dati trasmessi dalle altre Sezioni; per l’attività svolta fuori da tale ambito provinciale, deve invece essere acquisita l’attestazione rilasciata dalla Sezione del territorio in cui il lavoratore ha prestato attività.
Se l’attestazione arriva dopo la compilazione dell’elenco, i dati devono essere inseriti nel primo elenco suppletivo utile, da sottoporre a successiva approvazione.
Riesame delle domande e istruzioni operative
La circolare dispone che, sulla base degli elenchi suppletivi e degli altri elementi istruttori dei modelli Prest. Agr. 21/TP 1990 e relativi allegati, le Sedi procedano al riesame d’ufficio e alla definizione delle domande secondo la nuova procedura di riliquidazione delle prestazioni agricole.
Devono essere riesaminate:
- le domande di disoccupazione già respinte per tardività, se presentate entro il 31 luglio 1991;
- le domande di malattia e maternità non ancora liquidate presentate da lavoratori con 5-9 giornate nel 1990;
- le domande già definite in modo non conforme alla nuova disciplina, su istanza degli interessati, per fattispecie diverse da quelle sopra indicate.
La circolare stabilisce anche che, in sede di definizione, devono essere indicati gli estremi dell’elenco suppletivo contenente i nominativi dei lavoratori interessati, con riferimento a Commissione circoscrizionale, Comune di residenza, numero di pagina e numero d’ordine.
Prestazioni già erogate e convalida
Per effetto della legge n. 426/1991 sono da considerare convalidate le prestazioni previdenziali erogate secondo le istruzioni della precedente circolare n. 59/1991. La nuova disciplina, tuttavia, impone una verifica dei casi rientranti nel range di 5-9 giornate di lavoro, per i quali viene predisposta una procedura automatizzata di individuazione dei lavoratori interessati.
Elenco dei Comuni e aggiornamenti successivi
In allegato è riportato un elenco integrativo dei Comuni dichiarati colpiti nel 1990. La circolare richiama inoltre i messaggi successivi che hanno integrato o corretto l’elenco originario, invitando gli uffici a considerare tali aggiornamenti e a diffonderli tempestivamente agli uffici territoriali competenti.
Indicazioni finali
Gli U.Pro.CAU. devono trasmettere alle Sedi, contestualmente all’invio in pubblicazione degli elenchi, le copie di loro pertinenza degli elenchi suppletivi; successivamente devono attestare sul frontespizio delle copie già inviate che esse sono conformi all’originale pubblicato all’Albo pretorio del Comune. La circolare insiste sulla necessità di una rapida predisposizione degli elenchi, anche perché i dati acquisiti costituiscono presupposto per l’applicazione di ulteriori disposizioni in materia di sostegno al lavoro agricolo.
Punti principali
Norma di riferimento e contenuto del beneficio
L’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 426 riconosce ai lavoratori agricoli interessati, ai fini previdenziali e assistenziali, il numero di giornate necessario per raggiungere quelle riconosciute nel 1989, in aggiunta alle giornate effettivamente lavorate nel 1990, con salvaguardia del trattamento più favorevole eventualmente derivante dall’attività svolta. Il beneficio spetta anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Requisito minimo di accesso e novità rispetto alla disciplina precedente
Rispetto alla normativa precedente, che richiedeva 10 giornate di lavoro nel 1990, la legge n. 426/1991 abbassa il requisito a 5 giornate effettivamente lavorate. Restano richiamate e in parte superate le precedenti disposizioni contenute nei decreti-legge decaduti e nella disciplina di conversione, mentre sono salvi gli effetti delle norme per gli anni 1988 e 1989.
Termine per le domande di disoccupazione
Per i lavoratori che si avvalgono delle giornate riconosciute nell’anno precedente, il termine per presentare le domande di prestazioni di disoccupazione è fissato al 31 luglio 1991. La circolare precisa che le domande presentate dopo il 30 giugno 1991 ma entro il 31 luglio 1991 possono essere definite ai sensi della nuova disciplina.
Elenchi suppletivi di variazione per il 1990
Le Sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura devono compilare elenchi suppletivi di variazione relativi al 1990, da sottoporre alle Commissioni circoscrizionali competenti. Nella colonna "giornate" vanno riportate le giornate del 1989, mentre nella colonna "NOTE" devono essere indicate le giornate effettivamente lavorate nel 1990. Il riconoscimento delle giornate del 1989 è possibile solo se nel 1990 risultano almeno 5 giornate lavorate.
Ambito soggettivo e territoriale
I destinatari sono gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati iscritti negli elenchi anagrafici, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari dei Comuni dichiarati colpiti nel 1990 da calamità o avversità atmosferiche. La circolare estende il beneficio anche ai lavoratori non residenti nei Comuni calamitati che abbiano svolto attività presso aziende ubicate in tali Comuni.
Gestione delle domande e riesame d’ufficio
Le Sedi devono riesaminare d’ufficio le domande definite in base alla precedente normativa, utilizzando gli elenchi suppletivi e gli altri elementi istruttori dei modelli Prest. Agr. 21/TP 1990. Devono essere riesaminate anche le domande di disoccupazione respinte per tardività, se presentate entro il 31 luglio 1991, nonché le domande di malattia e maternità non ancora liquidate per lavoratori con 5-9 giornate nel 1990. Per fattispecie diverse, le domande già definite in modo difforme vanno riesaminate su istanza dell’interessato.
Criterio del trattamento più favorevole e annotazioni operative
Per la liquidazione delle prestazioni previdenziali si conferma che il lavoratore ha diritto al trattamento più favorevole derivante dall’effettiva attività lavorativa svolta nel 1990; la scelta del lavoratore è unica per tutte le prestazioni. In sede di definizione delle domande devono essere annotati gli estremi dell’elenco suppletivo in cui compaiono i nominativi dei lavoratori interessati.
Elenchi dei Comuni colpiti e aggiornamenti
La circolare allega un elenco integrativo dei Comuni dichiarati colpiti nel 1990 dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste e richiama ulteriori integrazioni e correzioni contenute in precedenti messaggi. Le Sedi sono invitate a utilizzare anche gli aggiornamenti successivi e a dare tempestiva diffusione delle liste ai competenti uffici territoriali.
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