Circolare numero 109 del 17-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il certificato di iscrizione di urgenza ha valore costitutivo e consente l’indennità di malattia solo per gli eventi morbosi ancora in corso alla data del suo rilascio, con decorrenza da tale data per le giornate documentate successive. Viene inoltre precisato che le disposizioni si applicano ai casi non ancora definiti e, su richiesta, a quelli già definiti ma non prescritti né coperti da giudicato. Infine, per i lavoratori iscritti successivamente negli elenchi nominativi suppletivi con effetto ex tunc, il termine di prescrizione decorre dalla pubblicazione degli elenchi suppletivi.
Indennità di malattia per lavoratori agricoli a tempo determinato: certificato di iscrizione di urgenza, decorrenza delle prestazioni e prescrizione
Indennità di malattia dei lavoratori agricoli a tempo determinato: certificato di iscrizione di urgenza e decorrenza delle prestazioni
La circolare interviene su un profilo applicativo dell’art. 5, comma 6, della legge n. 638/1983, relativo al diritto all’indennità di malattia per i lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi. In particolare, chiarisce la portata del certificato di iscrizione di urgenza previsto dall’art. 4 del D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212, e individua i criteri di decorrenza del diritto, nonché quelli di prescrizione in caso di iscrizione successiva negli elenchi suppletivi.
Requisito contributivo e iscrizione negli elenchi
La disciplina richiamata prevede che l’indennità di malattia spetti ai lavoratori agricoli a tempo determinato solo se essi risultino iscritti, per almeno 51 giornate, negli elenchi nominativi riferiti all’anno solare precedente quello di insorgenza della malattia. Quando tale iscrizione manchi del tutto, oppure sia inferiore a 51 giornate, il diritto alle prestazioni può comunque essere riconosciuto mediante presentazione del certificato di iscrizione di urgenza, che deve attestare il raggiungimento del minimo lavorativo nello stesso anno in cui è insorta la malattia.
Valore costitutivo del certificato di iscrizione di urgenza
La circolare richiama l’art. 4 del D.L.L. n. 212/1946, tuttora vigente secondo la Corte costituzionale n. 86/1989, secondo cui l’ammissione alle prestazioni decorre dalla data di rilascio del certificato. Da ciò deriva che il certificato non ha solo funzione probatoria, ma assume valore costitutivo del diritto alle prestazioni per le situazioni in cui opera.
Prestazioni riconoscibili per eventi morbosi in corso
In assenza di indicazioni contrarie, viene precisato che il diritto non è del tutto precluso per gli eventi morbosi ancora in corso alla data di rilascio del certificato, purché il certificato attesti la sussistenza del requisito occupazionale minimo. In tali casi, l’indennità di malattia può essere erogata per le giornate regolarmente documentate che si collocano a partire dalla data di rilascio, inclusa tale data.
Alla stessa data devono essere riferiti anche:
- la carenza,
- il computo della misura dell’indennità,
- il periodo massimo indennizzabile.
Esclusione per eventi conclusi prima del certificato
Resta confermato che non può essere erogata alcuna indennità per eventi morbosi conclusi prima della data di rilascio del certificato di iscrizione di urgenza. Ciò vale anche nel caso in cui il certificato indichi che le giornate di lavoro utili al diritto si collocano in un momento precedente rispetto all’insorgenza della malattia.
Ambito di applicazione delle nuove istruzioni
Le istruzioni contenute nella circolare si applicano ai casi di malattia non ancora definiti alla data della circolare stessa. Inoltre, possono essere applicate, su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti, purché:
- non sia decorso il termine di prescrizione annuale vigente nella materia,
- non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
Prescrizione e iscrizione negli elenchi suppletivi
La circolare affronta anche il caso dei lavoratori agricoli non inseriti nell’elenco principale dell’anno di riferimento, ma successivamente iscritti con effetto ex tunc negli elenchi nominativi suppletivi pubblicati in data più recente. Poiché per tale categoria l’iscrizione negli elenchi costituisce titolo necessario per acquisire lo status di lavoratore agricolo, il termine iniziale di prescrizione deve essere computato dal giorno di pubblicazione degli elenchi suppletivi. In tal modo, il diritto può essere fatto valere a partire da quella data, secondo il principio generale della decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto diviene esercitabile.
Punti principali
Requisito delle 51 giornate per l’indennità di malattia
L’indennità di malattia spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi solo se risultano iscritti per almeno 51 giornate nell’anno solare precedente l’insorgenza della malattia. Se tale requisito non risulta soddisfatto, il diritto può essere riconosciuto tramite certificato di iscrizione di urgenza attestante il raggiungimento del minimo lavorativo nell’anno in cui insorge l’evento morboso.
Effetti del certificato di iscrizione di urgenza
Richiamando l’art. 4 del D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212, la circolare ribadisce che l’ammissione alle prestazioni decorre dalla data di rilascio del certificato. Di conseguenza, il certificato ha valore costitutivo del diritto e non può far nascere prestazioni per eventi morbosi già conclusi prima della sua emissione.
Prestazioni riconoscibili per malattie in corso alla data del certificato
Se l’evento morboso è ancora in corso alla data di rilascio del certificato di iscrizione di urgenza, può essere erogata l’indennità di malattia per le giornate regolarmente documentate a partire dalla data di rilascio, compresa. A tale data devono riferirsi anche la carenza, il calcolo della misura dell’indennità e il periodo massimo indennizzabile.
Esclusione per eventi conclusi prima del rilascio
Resta esclusa ogni indennità per gli eventi morbosi conclusi anteriormente alla data di rilascio della certificazione, anche se il certificato attesta che le giornate di lavoro utili al diritto si collocano in un momento anteriore all’insorgenza della malattia.
Ambito di applicazione temporale delle istruzioni
Le nuove istruzioni si applicano ai casi di malattia non ancora definiti alla data della circolare e, su richiesta degli interessati, anche agli eventi già definiti, purché non sia decorso il termine di prescrizione annuale e non siano intervenute sentenze passate in giudicato.
Prescrizione per gli elenchi nominativi suppletivi
Per i lavoratori agricoli inizialmente non inclusi nell’elenco principale ma poi iscritti con effetto ex tunc negli elenchi nominativi suppletivi pubblicati successivamente, il termine iniziale della prescrizione decorre dal giorno di pubblicazione degli elenchi suppletivi, poiché l’iscrizione è titolo necessario per l’acquisizione dello status di lavoratore agricolo.
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