Circolare numero 110 del 17-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali disposizioni del previgente Testo Unico sugli assegni familiari restano applicabili anche dopo l'introduzione dell'assegno per il nucleo familiare. Vengono riepilogati decorrenza del diritto, modalita' di pagamento, casi particolari di corresponsione durante assenze o eventi tutelati, regole per rapporti plurimi e lavoratori speciali, criteri di misura dell'assegno e incompatibilita' con trattamenti di famiglia su pensione, oltre ai termini di prescrizione e di rimborso.
Assegno per il nucleo familiare: compatibilita' con la disciplina preesistente degli assegni familiari
Assegno per il nucleo familiare: compatibilita' con la disciplina previgente
La circolare illustra quali disposizioni del previgente sistema degli assegni familiari continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dopo l'introduzione dell'assegno per il nucleo familiare prevista dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153. L'obiettivo e' fornire alle sedi e ai datori di lavoro un quadro operativo delle regole ancora vigenti, con rinvio alle fonti normative e alle istruzioni gia' emanate dall'Istituto.
Ambito di applicazione e norme richiamate
La nuova disciplina non esaurisce integralmente la materia, poiche' il rinvio operato dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 69/1988 comporta la sopravvivenza delle norme del T.U. sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e delle successive modificazioni, per tutto cio' che non sia stato espressamente innovato. La circolare richiama, tra le disposizioni ancora operative, quelle su:
- decorrenza del diritto (art. 11 T.U.);
- adeguamento al periodo di paga e numero di assegni spettanti (art. 12 T.U.);
- corresponsione durante prova, preavviso, ferie e festivita' (art. 13 T.U.);
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e richiamo alle armi (artt. 14-18 T.U.);
- rapporti con piu' datori di lavoro (art. 20 T.U.);
- prescrizione (artt. 23 e 44 T.U.);
- misure speciali per determinati settori e tipologie di rapporto;
- incompatibilita' con trattamenti di famiglia su pensione.
La circolare precisa inoltre che, pur essendo superate ai fini dell'ANF, le norme sugli artt. 5, 6 e 7 del T.U. e sull'art. 6 del D.L. n. 267/1972 conservano rilievo quando occorra accertare la vivenza a carico per altri benefici collegati.
Decorrenza del diritto e cessazione
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga nel quale si verificano le condizioni richieste, come matrimonio o nascita di figli. Cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui tali condizioni vengono meno, ad esempio per separazione legale del coniuge o per il raggiungimento della maggiore eta' del figlio. Se spettano assegni giornalieri, decorrenza e cessazione si collocano nel giorno in cui l'evento si verifica o viene meno.
Quando la prestazione richiede autorizzazione INPS, la decorrenza iniziale e la scadenza finale sono quelle indicate nell'autorizzazione. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in una data diversa dall'inizio o dalla fine del periodo di paga, l'assegno spetta solo dal giorno di inizio del rapporto o fino al giorno di cessazione.
Pagamento e numero di assegni nel periodo di paga
L'assegno va corrisposto alla fine di ogni periodo di paga; per i lavoratori a domicilio il pagamento avviene con i compensi del periodo di commessa. A ciascun periodo di paga corrispondono specifici numeri di assegni giornalieri:
- 6 per il periodo settimanale;
- 12 per il quattordicinale;
- 13 per il quindicinale;
- 26 per il mensile.
L'assegno spetta per le giornate di lavoro effettivamente prestate nel periodo di paga, nei limiti del numero massimo corrispondente al periodo stesso. La circolare dedica poi ampia parte alle ipotesi in cui il diritto si conserva anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa.
Periodi di prova, preavviso, ferie e festivita'
L'assegno spetta per tutti i periodi di lavoro prestato, inclusi il periodo di prova e il periodo di preavviso di licenziamento. Se durante il preavviso lavorato insorge malattia, il termine resta sospeso e l'assegno continua per il residuo periodo di preavviso.
E' previsto anche per il preavviso non lavorato, da corrispondere dal datore di lavoro insieme all'indennita' di mancato preavviso, in un'unica soluzione e per una durata massima di tre mesi, o per una durata inferiore se il diritto all'assegno viene meno prima. In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore una dichiarazione specifica per evitare duplicazioni con il periodo di preavviso non lavorato di una precedente occupazione. L'assegno non spetta sull'indennita' di mancato preavviso corrisposta ai familiari di lavoratori deceduti.
Per ferie e festivita' nazionali e altri giorni festivi previsti dalla legge, esclusa la domenica, l'assegno spetta; lo stesso vale per le festivita' soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, se retribuite anche se non lavorate. Per i marittimi, in continuita' di rapporto, la prestazione spetta anche nei periodi di "riposo a terra" e nella successiva disponibilita' retribuita fino alla chiamata per l'imbarco o la comandata.
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, adozione e malattia del bambino
Per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'assegno spetta durante la temporanea inabilita', compresi i periodi di carenza, fino a un massimo di tre mesi; se l'infortunio avviene nel preavviso, il diritto permane e continua anche se il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. Per i lavoratori non soggetti alla specifica assicurazione, infortunio e malattia professionale sono assimilati alla malattia.
In caso di malattia, l'assegno spetta per il periodo in cui e' corrisposto il sussidio o l'indennita' di malattia, oppure continua la retribuzione, nonche' per i periodi di carenza, di norma fino a 180 giorni complessivi nell'anno solare. Se il lavoratore non ha diritto al sussidio per ragioni estranee al riconoscimento dell'infermita' e non percepisce retribuzione, la corresponsione puo' proseguire fino a tre mesi; cessa invece quando finisce l'erogazione del sussidio, salvo continuita' della retribuzione. Non spetta se il rapporto si interrompe per cause diverse dalla malattia, come cessazione dell'attivita' aziendale o del lavoro stagionale.
La circolare precisa anche che:
- la malattia sopravvenuta nel preavviso lavorato sospende il termine e l'assegno resta dovuto fino alla cessazione del rapporto;
- la malattia nel preavviso non lavorato non da' diritto all'assegno;
- se la malattia interrompe il rapporto, l'assegno e' corrisposto per la durata dell'evento fino a tre mesi.
L'assegno spetta inoltre per le cure termali quando sia corrisposta l'indennita' di malattia, nonche' per le cure termali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con prestazione alberghiero-termale INPS.
Per gravidanza e puerperio, l'assegno spetta durante i periodi obbligatori di astensione dal lavoro prima e dopo il parto e durante l'astensione facoltativa successiva al parto prevista dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204. E' riconosciuto anche per l'astensione facoltativa durante la malattia del bambino di eta' inferiore a tre anni e per i periodi di assenza facoltativa in caso di adozione e affidamento preadottivo, nei limiti temporali indicati. Il diritto e' riconosciuto anche al padre lavoratore, adottivo o affidatario, in alternativa alla madre o quando i figli siano affidati solo a lui.
Richiamo alle armi, congedo matrimoniale, sciopero e permessi sindacali
Durante il richiamo alle armi l'assegno spetta per tutto il periodo in cui, per legge o contratto collettivo, vi sia obbligo di retribuzione totale o parziale. Se il lavoratore e' titolare di trattamento di richiamo a carico INPS, l'assegno spetta sul trattamento stesso solo se non gia' percepito sul trattamento economico militare.
Spetta anche per il congedo matrimoniale concesso dal datore di lavoro, e, per i lavoratori a tempo parziale, solo per i giorni in cui la prestazione sarebbe stata contrattualmente dovuta. E' dovuto per le giornate di sciopero retribuite, anche se la retribuzione avviene tramite recupero di ore straordinarie.
La circolare considera inoltre come periodi di effettivo lavoro i permessi retribuiti e i periodi di aspettativa concessi a dirigenti sindacali o a lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali provinciali o nazionali. In tali casi:
- l'assegno per i permessi retribuiti e' corrisposto dal datore di lavoro;
- per i periodi di aspettativa, l'erogazione spetta all'INPS, salvo il caso dei lavoratori chiamati a cariche elettive presso enti locali con raddoppio dell'indennita' di carica;
- le ore corrispondenti vanno computate nel minimo utile per la misura intera dell'assegno.
Integrazioni salariali, sospensione disciplinare e licenziamento illegittimo
Ai lavoratori non agricoli beneficiari di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie l'assegno spetta come ai lavoratori ad orario normale. In caso di sospensione a zero ore spetta in misura intera; in caso di riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera, con esclusione delle assenze ingiustificate. Per i lavoratori agricoli beneficiari di integrazioni salariali, l'assegno per le giornate di trattamento e' corrisposto direttamente dall'INPS.
L'assegno spetta anche se il lavoratore e' sospeso per motivi disciplinari nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari, purché continui a percepire, in tutto o in parte, la retribuzione. In caso di licenziamento dichiarato illegittimo o di esito positivo della conciliazione giudiziale, l'assegno resta dovuto fino alla reintegrazione o finché il rapporto non sia validamente risolto, salvo i periodi per i quali sia stato gia' percepito a diverso titolo.
Rapporti di lavoro plurimi e attivita' principali o secondarie
Per chi lavora presso piu' aziende, l'assegno spetta solo per l'attivita' principale, salvo che questa sia esclusa dal diritto, nel qual caso puo' essere riconosciuto per l'attivita' secondaria. Si considera principale l'attivita' che occupa per il maggior tempo o che costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro dell'attivita' secondaria l'azienda presso cui svolge l'attivita' principale. Deve inoltre dichiarare se svolge attivita' di coltivatore diretto, mezzadro, colono o operaio agricolo iscritto negli elenchi nominativi. Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti, il datore di lavoro non deve corrispondere l'assegno; per gli operai agricoli, invece, deve comunicare la circostanza alla sede INPS.
Misura dell'assegno per i lavoratori a tempo pieno
Per i lavoratori non agricoli a tempo pieno dei settori industria, artigianato e terziario, la misura intera dell'assegno nel periodo di paga richiede che, pur in presenza di assenze tutelate, continui il rapporto di lavoro e siano state lavorate almeno 104 ore nel mese, oppure 130 ore per gli impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese, il diritto alla misura intera sussiste con almeno 24, 48 o 52 ore settimanali, quattordicinali o quindicinali per gli operai, e 30, 60 o 65 ore per gli impiegati.
Nei periodi di paga ultrasettimanali, se non si raggiunge la misura intera mensile, l'assegno va comunque determinato settimana per settimana: spetta l'intera misura settimanale quando si raggiunge il minimo di ore per la settimana, altrimenti spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate. Per la c.d. "settimana corta", il sabato non lavorato non esclude il diritto all'assegno settimanale se il minimo di ore e' raggiunto.
La circolare chiarisce anche che:
- non possono essere corrisposti piu' di 26 assegni giornalieri al mese, 13 alla quindicina, 12 alla quattordicina e 6 alla settimana;
- il mese di durata inferiore a 30 giorni non riduce la misura intera se il minimo di ore e' raggiunto;
- in caso di assunzione o licenziamento nel corso del periodo di paga, si applicano i criteri di effettiva prestazione nelle settimane interessate;
- ferie, festivita', preavviso non lavorato e assenze retribuite o indennizzate non si computano nel minimo ore, pur mantenendo il diritto alle relative giornate;
- i riposi per allattamento sono considerati ore lavorative;
- le ore corrispondenti a permessi e aspettative sindacali o per cariche pubbliche si computano come ore effettive;
- le assenze ingiustificate escludono il diritto per le giornate corrispondenti, anche se e' stato raggiunto il minimo ore mensile.
Lavoratori a domicilio, periodi medi di occupazione e insegnanti privati
Per i lavoratori a domicilio spettano assegni giornalieri per le giornate di prestazione nel periodo di commessa, in ragione di sei ogni sette comprese tra consegna e riconsegna del lavoro.
Per alcune categorie di soci lavoratori di organismi cooperativi la prestazione si calcola su periodi medi di occupazione mensile fissati con decreto ministeriale. La circolare cita, a titolo esemplificativo, 25 giornate per i pescatori della piccola pesca, 26 per i soci di compagnie portuali e per i soci lavoratori di cooperative di lavoro, con la possibilita' per alcune cooperative del Mezzogiorno di applicare periodi medi di 14 o 16 giornate. Tali periodi medi valgono solo per i soci lavoratori e non per i non soci; dalle giornate considerate vanno comunque sottratte le assenze ingiustificate.
Per gli insegnanti dipendenti da scuole private con orario di cattedra contrattuale, l'assegno spetta in misura intera anche durante le sospensioni dell'attivita' di insegnamento, se la retribuzione continua a essere corrisposta. Per gli insegnanti con orario inferiore a quello previsto per il grado di scuola o che non effettuino l'orario per ragioni diverse da quelle tutelate, l'assegno spetta solo per le effettive giornate di presenza.
Lavoratori dell'agricoltura, del credito, dell'assicurazione e part-time
Per gli impiegati dell'agricoltura l'assegno spetta in ragione di 26 giornate per mese ed e' corrisposto dal datore di lavoro, salvo le giornate di integrazione salariale, per le quali paga direttamente l'INPS. Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS l'importo spettante, il numero dei componenti il nucleo, il reddito familiare e gli eventuali aumenti dei limiti di reddito.
Per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, l'assegno spetta in misura intera per tutto il perdurare del rapporto di lavoro, anche in caso di orario ridotto o di assenza di prestazione o retribuzione, inclusi aspettative e sospensioni disciplinari o giudiziarie; in caso di decesso spetta per tutto il mese.
Per i lavoratori a tempo parziale, l'assegno spetta nella misura intera settimanale se la prestazione non e' inferiore a 24 ore settimanali. Il datore di lavoro deve verificare settimana per settimana l'orario effettivo, anche con settimana corta, e adeguare il numero di assegni. Se il limite non e' raggiunto in una o piu' settimane, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro. Le ore lavorate presso diversi datori di lavoro si cumulano ai fini del raggiungimento del minimo settimanale, ma non possono essere cumulate con attivita' di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari. L'assegno e' corrisposto dal datore di lavoro dell'attivita' principale; se questa non e' individuabile, e' pagato dalla sede INPS su richiesta del lavoratore.
Incompatibilita' con trattamenti di famiglia su pensione
La circolare ribadisce il divieto di duplicazione dei trattamenti di famiglia sul medesimo nucleo o sui medesimi familiari. L'incompatibilita' opera sia quando il duplice titolo riguarda lo stesso soggetto sia quando i titolari sono coniugi diversi. Sono compresi anche gli analoghi trattamenti spettanti su pensione, come le quote di maggiorazione di pensione da lavoro autonomo; per le pensioni di guerra di prima categoria le maggiorazioni per familiari a carico sono considerate trattamento di famiglia.
Il lavoratore deve dichiarare in domanda se lui o altro familiare percepiscono gia' l'assegno per il nucleo familiare o un analogo trattamento per gli stessi componenti, indicando il soggetto titolare e allegando il frontespizio del certificato di pensione. Il datore di lavoro non deve corrispondere l'assegno se esso e' gia' percepito per gli stessi familiari; se il trattamento pensionistico copre solo parte dei componenti del nucleo, spetta soltanto la differenza tra l'ANF dovuto e quanto gia' erogato sulla pensione.
Prescrizione del diritto e del rimborso
Il diritto del lavoratore all'assegno si prescrive in cinque anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce. Le richieste arretrate sono quindi ammissibili solo entro il quinquennio anteriore al mese della domanda. La prescrizione puo' essere interrotta dall'intimazione dell'Ispettorato del lavoro al datore di lavoro o da richiesta scritta del lavoratore all'INPS o all'Ispettorato.
Analogamente, il diritto del datore di lavoro al rimborso dell'assegno erogato ai dipendenti si prescrive in cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui la prestazione si riferisce, o dalla data di corresponsione se il pagamento e' avvenuto per periodi arretrati. Per i lavoratori a domicilio, il termine decorre dalla fine del mese in cui scade il periodo di commessa.
Indicazioni finali e note applicative
La circolare contiene inoltre alcune precisazioni applicative in nota, tra cui la regola per oltre tre mesi di preavviso non lavorato, per i quali l'assegno viene corrisposto direttamente dall'INPS sulla base della documentazione trasmessa dal datore di lavoro, e una disciplina particolare per i marittimi cui si applichi l'art. 343 del codice della navigazione, nei confronti dei quali il pagamento e' effettuato dalla sede INPS competente.
Punti principali
Compatibilita' con la normativa previgente
La nuova disciplina dell'assegno per il nucleo familiare rinvia, per quanto non espressamente previsto, al Testo Unico sugli assegni familiari (D.P.R. n. 797/1955) e alle sue modifiche. La circolare elenca le norme ancora operanti in materia di decorrenza, pagamento, assenze tutelate, rapporti plurimi, prescrizione, misura della prestazione e incompatibilita' con altri trattamenti di famiglia.
Decorrenza e pagamento dell'assegno
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga in cui maturano le condizioni richieste e cessa alla fine del periodo di paga in cui tali condizioni vengono meno; per gli assegni giornalieri la decorrenza coincide con il giorno dell'evento. L'assegno va corrisposto alla fine di ogni periodo di paga; ai periodi settimanali, quattordicinari, quindicinali e mensili corrispondono rispettivamente 6, 12, 13 e 26 assegni giornalieri.
Eventi e assenze che non fanno venir meno il diritto
La circolare disciplina la spettanza dell'assegno durante prova, preavviso, ferie, festivita', riposo a terra per marittimi, infortunio, malattia, cure termali, gravidanza e puerperio, adozione e affidamento, malattia del bambino, richiamo alle armi, congedo matrimoniale, sciopero retribuito, permessi e aspettative sindacali o per cariche pubbliche, integrazioni salariali, sospensioni disciplinari e licenziamento illegittimo. In molti casi la prestazione segue la retribuzione o l'indennita' corrisposta e, per alcune ipotesi, e' previsto un limite massimo di durata, come i tre mesi per infortunio, malattia o preavviso non lavorato.
Rapporti di lavoro plurimi e casi particolari
Per il lavoratore con piu' datori di lavoro l'assegno spetta solo per l'attivita' principale, salvo che questa ne sia esclusa; il lavoratore deve indicare l'attivita' principale e dichiarare eventuali attivita' agricole rilevanti. Sono inoltre trattati i casi dei lavoratori agricoli, dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, dei lavoratori a domicilio, degli insegnanti privati, dei soci di cooperative con periodi medi di occupazione e dei lavoratori a tempo parziale, con regole specifiche per il computo delle ore e dei giorni utili.
Misura dell'assegno, incompatibilita' e prescrizione
La misura dell'assegno varia secondo la categoria di lavoratore e le ore effettivamente prestate: per i lavoratori a tempo pieno operano soglie minime mensili o settimanali, mentre per il part-time il diritto alla misura intera dipende dal raggiungimento di almeno 24 ore settimanali. La circolare ribadisce l'incompatibilita' tra assegno per il nucleo familiare e altri trattamenti di famiglia sul medesimo nucleo o sui medesimi familiari, anche su pensione, prevedendo la corresponsione solo dell'eventuale differenza. Il diritto del lavoratore si prescrive in cinque anni e analogamente si prescrive in cinque anni il diritto del datore di lavoro al rimborso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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