Circolare numero 108 del 17-4-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079/1971 al Fondo di previdenza elettrici, stabilendo che i periodi di contribuzione obbligatoria maturati nell’assicurazione generale IVS sono riconoscibili, salvo quelli coperti da contribuzione per apprendisti. Viene precisato che la contribuzione versata per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non rientra in tale esclusione e quindi è riconoscibile al Fondo. Per i lavoratori con rapporto part-time si conferma la riconoscibilità e la ricongiunzione dei periodi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, con valutazione integrale ai fini del diritto a pensione e proporzionale all’orario effettivo ai fini dell’anzianità contributiva. La circolare fornisce inoltre indicazioni operative sui dati da rilevare nelle procedure di riconoscimento e rinvia a successive istruzioni per l’automazione delle procedure e gli aggiornamenti del data base.
Riconoscimento e ricongiunzione dei periodi contributivi nel Fondo previdenza elettrici, con chiarimenti su contratti di formazione e lavoro e part-time
Riconoscimento dei periodi contributivi nel Fondo di previdenza elettrici
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, in materia di riconoscimento al Fondo di previdenza elettrici dei periodi di contribuzione obbligatoria maturati nell’assicurazione generale IVS. Il documento affronta in particolare due questioni interpretative: l’inclusione dei periodi relativi ai contratti di formazione e lavoro e il trattamento dei periodi contributivi riferiti a rapporti di lavoro part-time.
Ambito di applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079/1971
La norma consente il riconoscimento al Fondo dei periodi di contribuzione obbligatoria che l’iscritto può far valere nell’assicurazione generale per l’I.V.S., escludendo soltanto i periodi coperti da contribuzione per apprendisti. La circolare ribadisce che tale meccanismo opera come trasferimento/riconoscimento dei periodi contributivi maturati nel regime generale verso il Fondo speciale.
Contratti di formazione e lavoro
Il documento precisa che i periodi coperti da contribuzione versata per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non rientrano nell’esclusione prevista per gli apprendisti. La ragione è che la riduzione contributiva prevista per tali rapporti è una misura agevolativa per l’occupazione e non modifica la natura del rapporto, che non si converte in contratto di apprendistato. Ne consegue che tali periodi devono essere riconosciuti al Fondo di previdenza elettrici ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1079.
Lavoro part-time: riconoscimento e ricongiunzione
Per i lavoratori assicurati nel regime I.V.S. con contratto di lavoro a tempo parziale, la circolare afferma che i relativi periodi contributivi possono essere riconosciuti nel Fondo e possono anche formare oggetto di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il principio richiamato è che il passaggio da una gestione all’altra non può, in assenza di una specifica diversa previsione, ridurre o ampliare i diritti già maturati dal lavoratore nella gestione di provenienza. Il riconoscimento e la ricongiunzione devono quindi recepire i periodi del regime generale nella loro piena efficacia.
Trattamento dei rapporti part-time dopo il 30 ottobre 1984
Per i rapporti di lavoro part-time trasformati da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dopo il 30 ottobre 1984, data di entrata in vigore del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, resta fermo il periodo di riferimento del rapporto part-time. Tale periodo deve essere valutato integralmente ai fini del diritto a pensione. Ai fini dell’anzianità contributiva, invece, il computo deve avvenire in misura proporzionale all’orario effettivamente svolto, secondo i criteri indicati dalla circolare n. 53631 A.G.O. n. 818 R.C.V./246 del 24 dicembre 1986.
Modalità operative di rilevazione dei dati
Per la corretta operazione di riconoscimento al Fondo, ai fini della futura liquidazione della pensione, per ogni periodo interessato dal rapporto part-time occorre disporre di due dati: il numero delle settimane retribuite e il numero delle settimane utili. Le settimane utili vengono indicate dalle S.A.P. nella colonna E del quadro II del mod. El/3-1079 e determinano il riconoscimento dell’anzianità utile ai fini della misura della pensione. Le settimane retribuite sono invece riportate nelle note per differenza e in corrispondenza del periodo interessato.
Aggiornamenti procedurali
La circolare conclude rinviando a successive istruzioni per le procedure automatizzate di applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079 e per gli aggiornamenti del data base degli iscritti ai fondi speciali di previdenza richiamato dalla circolare n. 25 del 26 gennaio 1990. Viene inoltre anticipato che analoghe istruzioni saranno fornite per la procedura automatizzata relativa all’applicazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979.
Punti principali
Applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079/1971
Nel Fondo di previdenza elettrici trova applicazione l’art. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, che consente il riconoscimento dei periodi di contribuzione obbligatoria maturati nell’assicurazione generale IVS, con esclusione dei soli periodi coperti da contribuzione per apprendisti.
Contratto di formazione e lavoro
Si chiarisce che la contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non va assimilata a quella degli apprendisti. La riduzione contributiva prevista per favorire l’occupazione non trasforma infatti il rapporto in apprendistato; di conseguenza, i periodi contributivi relativi devono essere riconosciuti al Fondo di previdenza elettrici.
Lavoro part-time: riconoscimento e ricongiunzione
Per i lavoratori assicurati nel regime IVS con contratto part-time, i periodi contributivi possono essere sia riconosciuti nel Fondo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1079/1971, sia ricongiunti ai sensi dell’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Il riconoscimento e la ricongiunzione devono recepire i periodi del regime generale nella loro ampiezza ed efficacia, senza alterare i diritti derivanti dal periodo contributivo nella gestione di provenienza.
Criterio di valutazione dei periodi part-time dopo il 30 ottobre 1984
Per i rapporti part-time trasformati da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dopo il 30 ottobre 1984, data di entrata in vigore del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, resta fermo il periodo di riferimento del rapporto di lavoro part-time, che deve essere integralmente valutato ai fini del diritto a pensione. Ai fini dell’anzianità contributiva, invece, il periodo va computato in misura proporzionale all’orario effettivamente svolto secondo i criteri della circolare n. 53631 A.G.O. n. 818 R.C.V./246 del 24 dicembre 1986.
Dati necessari per la corretta operazione di riconoscimento
Per ciascun periodo di lavoro part-time occorre conoscere sia il numero delle settimane retribuite sia il numero delle settimane utili. Le settimane utili sono indicate dalle S.A.P. nella colonna E del quadro II del mod. El/3-1079 e determinano il riconoscimento dell’anzianità utile ai fini della misura della pensione; le settimane retribuite sono indicate nelle note per differenza e in corrispondenza al periodo interessato.
Istruzioni future e procedure automatizzate
La circolare rinvia a successivi chiarimenti per le procedure automatizzate relative all’applicazione dell’art. 3 della legge n. 1079 e per gli aggiornamenti del data base degli iscritti ai fondi speciali di previdenza richiamato dalla circolare n. 25 del 26 gennaio 1990. Analoghe istruzioni saranno fornite anche per la procedura automatizzata di applicazione dell’art. 2 della legge n. 29/1979.
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