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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10471/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 677, comma 2, c.p.p., sostenendo che, al momento della proposizione dell'istanza, non essendo detenuto, la competenza territoriale spettasse al tribunale del luogo di residenza o domicilio, indicato in Reggio Calabria. Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea valutazione dei presupposti per la concessione della misura alternativa, contestando la prognosi negativa formulata dal giudice di merito sulla base del contesto criminale di appartenenza, della mancata revisione critica e del parere dell'UEPE.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, nei casi in cui il condannato fruisca della sospensione della pena, la competenza per l'applicazione delle misure alternative appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, c.p.p., norma speciale che deroga all'art. 677, comma 2, c.p.p. Ha giudicato manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo adeguato e coerente il diniego, richiamando la perdurante radicalizzazione nel contesto criminale, l'assenza di revisione critica, la dichiarata estraneità al fatto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e il parere contrario dell'UEPE. Poiché i motivi erano infondati e miravano in parte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2, c.p.p.

    Regola generale per l'individuazione del tribunale di sorveglianza competente per territorio nei procedimenti di sorveglianza.

  • art. 656, comma 6, c.p.p.

    Costituisce una regola speciale che deroga all'art. 677, comma 2, c.p.p.; per l'affidamento in prova del condannato libero o del soggetto che fruisce della sospensione della pena, la competenza spetta al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato come titolo del fatto di reato cui il condannato si diceva estraneo; la Corte lo menziona solo per dare conto della motivazione del diniego della misura alternativa.

  • art. 81 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • In materia di affidamento in prova al servizio sociale, quando il condannato beneficia della sospensione dell'ordine di carcerazione, la competenza territoriale segue la disciplina speciale dell'art. 656, comma 6, c.p.p. e non il criterio generale dell'art. 677, comma 2, c.p.p.
  • La motivazione del diniego di una misura alternativa è insindacabile in cassazione quando il giudice di sorveglianza abbia dato conto, in modo coerente e non illogico, degli elementi fattuali rilevanti per la prognosi di non affidabilità o di inidoneità del percorso trattamentale.
  • Non può essere richiesto alla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento del merito degli elementi di fatto già valutati dal tribunale di sorveglianza, salvo vizi di legittimità effettivi; la mera contrapposizione di una lettura alternativa integra doglianza inammissibile.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la manifesta infondatezza dei motivi e la loro sostanziale richiesta di rivalutazione del merito legittimano la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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