Sentenza n. 4150/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento emesso dalla Questura di Milano – Divisione Polizia Anticrimine il 08.10.2025, notificato a -OMISSIS- e -OMISSIS- il 10.10.2025, a -OMISSIS- il 14.10.2025, a -OMISSIS- il 15.10.2025, provvedimenti identici nel contenuto e nelle motivazioni, che vietano alle parti ricorrenti di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all’art. 5 comma 1 L. n. 287 del 28.07.1991 presenti nell’intera Città metropolitana – Provincia di Milano per la durata di anni uno; 2. di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti questorili dell'8 ottobre 2025 recanti il divieto, per un anno e sull’intero territorio della Città metropolitana di Milano, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i DASPO antirissa aggravati o provinciali adottati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, emessi dopo disordini verificatisi presso un pubblico esercizio e l’arresto dei destinatari per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali a pubblico ufficiale. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 per carenza dei presupposti applicativi e sussistenza, anche putativa, della scriminante di cui all’art. 393-bis c.p.; carenza di pericolo concreto per la sicurezza pubblica, anche alla luce della valutazione dell’autorità giudiziaria penale; carenza di tassatività del divieto e perplessità circa la sua estensione territoriale. I ricorrenti hanno inoltre contestato la ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione, sostenendo di non avere partecipato agli atti violenti e che la Questura avrebbe recepito senza autonoma istruttoria il verbale di polizia. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026 sulla giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente, senza esaminare nel merito le censure sui presupposti, sulla pericolosità dei destinatari e sull’estensione del divieto. Ha qualificato i provvedimenti come DASPO antirissa aggravati o provinciali ex art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017. Ha ritenuto applicabile retroattivamente ai rapporti pendenti la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva, per tale misura, una procedura di convalida giudiziaria analoga a quella dell’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989. Secondo il TAR, la pronuncia costituzionale è una sentenza additiva di procedura e impone la trasmissione tempestiva del provvedimento al Procuratore della Repubblica, che deve decidere entro 48 ore se chiederne la convalida al GIP; quest’ultimo deve provvedere entro ulteriori 48 ore, a pena di cessazione dell’efficacia della misura. Poiché il DASPO provinciale incide sulla libertà personale e non soltanto sulla libertà di circolazione, la verifica della sua attuale validità ed efficacia e degli effetti medio tempore prodotti è riservata all’autorità giudiziaria ordinaria, in forza della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. Il TAR ha quindi escluso di poter accertare con efficacia di giudicato la sorte dei provvedimenti. Ha indicato la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017
Disciplina il DASPO antirissa; il comma 1-bis consente l’estensione del divieto all’intero territorio provinciale nei confronti dei soggetti rientranti nei presupposti previsti dalla norma.
art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. 14/2017
È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, dalla sentenza Corte costituzionale n. 20/2026, nella parte in cui non prevede la convalida giudiziaria del DASPO provinciale secondo una procedura analoga a quella dell’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989.
art. 6, commi 3 e 4, l. 401/1989
La procedura di convalida del DASPO sportivo con obbligo di firma è stata individuata dalla Corte costituzionale quale disciplina applicabile, in quanto compatibile, al DASPO antirissa provinciale, con trasmissione al Procuratore della Repubblica e successiva convalida del GIP entro i termini previsti.
art. 13 Cost.
La riserva di giurisdizione in materia di libertà personale impedisce al giudice amministrativo di accertare con efficacia di giudicato la validità e l’efficacia del DASPO provinciale e degli effetti da esso prodotti.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale esplica i propri effetti nei rapporti ancora pendenti.
art. 30, comma 3, l. 87/1953
Concorre a determinare l’efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale nei rapporti pendenti.
art. 11 c.p.a.
Consente, ove ne ricorrano i presupposti, la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti d’ufficio la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione derivante dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
art. 393-bis c.p.
È stato invocato dai ricorrenti quale scriminante, anche putativa, ma la relativa censura non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Il DASPO antirissa aggravato o provinciale, per l’ampiezza del divieto esteso all’intero territorio provinciale, incide sulla libertà personale e non soltanto sulla libertà di circolazione.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, l’adozione di un DASPO antirissa provinciale richiede, in quanto compatibile, l’attivazione della procedura di convalida giudiziaria prevista dall’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989; in mancanza del rispetto dei termini di trasmissione e convalida, la misura cessa di essere efficace.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che integra la disciplina mediante una procedura di convalida giudiziaria si applica anche ai rapporti pendenti, compresi i giudizi instaurati prima della pubblicazione della sentenza costituzionale.
- Le controversie riguardanti la validità, l’efficacia e gli effetti del DASPO antirissa provinciale, in quanto misura incidente sulla libertà personale e soggetta a riserva di giurisdizione, spettano all’autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo accerta il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e secondo le modalità dell’art. 11 c.p.a.
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