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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-796/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 novembre 2020. — Commissione europea contro Repubblica d'Austria. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/59/CE – Certificazione dei macchinisti – Articolo 3, lettera a) – Autorità nazionale competente – Direttiva 2004/49/CE – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorità preposta alla sicurezza – Designazione di più autorità. — Causa C-796/19

Giurisprudenza europea62019CJ0796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, nel contesto di un ricorso per inadempimento della Commissione, ha chiarito che la direttiva 2007/59 rinvia necessariamente all’unica autorità preposta alla sicurezza istituita da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/49. La designazione, da parte dell’Austria, di un ente diverso per esercitare i compiti dell’"autorità competente" in materia di certificazione dei macchinisti viola quindi il diritto dell’Unione. La Corte ha respinto gli argomenti fondati su autonomia istituzionale, sussidiarietà e organizzazione federale.

Inadempimento dell’Austria per aver designato, ai fini della certificazione dei macchinisti, un’autorità competente diversa dall’autorità preposta alla sicurezza prevista dalla direttiva 2004/49.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59/CE imponga che l’"autorità competente" per la certificazione dei macchinisti coincida necessariamente con l’unica autorità preposta alla sicurezza istituita in ciascuno Stato membro dall’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE, oppure se lo Stato membro possa ripartire tali compiti tra più autorità o enti distinti.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, ai fini della direttiva 2007/59/CE, l’"autorità competente" coincide con l’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49/CE; poiché quest’ultima direttiva impone a ciascuno Stato membro di istituire un’unica autorità nazionale preposta alla sicurezza, lo Stato membro non può designare un ente diverso per i compiti attribuiti dalla direttiva 2007/59/CE. Ne consegue che l’Austria, avendo affidato tali compiti a un soggetto distinto dal Ministro designato come autorità di sicurezza, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2004/49/CE
  • Direttiva 2007/59/CE
  • Articolo 3, lettera a), direttiva 2007/59/CE
  • Articolo 3, lettera g), direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 9, paragrafo 4, direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 18, direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 25, paragrafi 2 e 3, direttiva 2004/49/CE
  • Articolo 5, direttiva 2007/59/CE
  • Articolo 19, paragrafo 1, direttiva 2007/59/CE
  • Articolo 22, direttiva 2007/59/CE
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento dell’Austria per designazione di un’autorità competente diversa dall’autorità preposta alla sicurezza

La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica d’Austria in materia di certificazione dei macchinisti ferroviari. La questione centrale è se, ai sensi della direttiva 2007/59/CE, i compiti dell’"autorità competente" debbano essere attribuiti necessariamente all’autorità preposta alla sicurezza di cui alla direttiva 2004/49/CE.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha contestato all’Austria di aver previsto, nell’ordinamento nazionale, che i compiti relativi al rilascio e alla gestione delle licenze dei macchinisti fossero svolti dalla Schieneninfrastruktur‑Dienstleistungsgesellschaft mbH, mentre l’autorità preposta alla sicurezza, ai sensi della direttiva 2004/49, era il Ministro federale competente. Dopo lettera di diffida e parere motivato, ritenuti insoddisfacenti gli adeguamenti e le risposte dello Stato membro, la Commissione ha adito la Corte.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie, soprattutto gli articoli 3, lettera g), 9, paragrafo 4, 10, paragrafi 3 e 4, 16, 18 e 25;
  • la direttiva 2007/59/CE sulla certificazione dei macchinisti, in particolare gli articoli 3, lettera a), 5, 19 e 22;
  • l’articolo 258 TFUE quale base del ricorso per inadempimento.

Tesi delle parti

La Commissione ha sostenuto che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59 definisce l’"autorità competente" come l’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49, sicché gli Stati membri non dispongono di alcun margine per designare un soggetto diverso. L’Austria ha invece invocato il tenore plurale di alcune disposizioni, il principio di autonomia istituzionale degli Stati membri e l’esigenza, nel suo assetto federale, di affidare taluni compiti a un organismo operativo distinto ma subordinato al Ministro.

Ragionamento della Corte

La Corte ha interpretato le disposizioni rilevanti in modo letterale, sistematico, teleologico e alla luce dei lavori preparatori.

Sul piano letterale, ha osservato che l’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59 rinvia direttamente all’"autorità preposta alla sicurezza" dell’articolo 16 della direttiva 2004/49. Quest’ultima, letta insieme all’articolo 3, lettera g), impiega il singolare e parla di un organismo nazionale, con la sola eccezione dell’eventuale organismo binazionale per infrastrutture transfrontaliere.

Sul piano sistematico, la Corte ha sottolineato che la direttiva 2004/49 centralizza in un’unica autorità la ricezione delle relazioni annuali sulla sicurezza, il rilascio delle certificazioni e la pubblicazione della relazione annuale nazionale sugli indicatori di sicurezza. Ciò dimostra che il legislatore dell’Unione ha voluto un interlocutore unico per la sicurezza ferroviaria in ciascuno Stato membro.

Sul piano teleologico, la Corte ha rilevato che l’obiettivo delle direttive è rafforzare la sicurezza ferroviaria e garantire coerenza e trasparenza nel quadro regolatorio, come confermato anche dai considerando e dalle relazioni preparatorie. La soluzione austriaca, che separava formalmente il Ministro e la società incaricata dei compiti operativi, non soddisfaceva tale esigenza.

La Corte ha inoltre respinto gli argomenti basati sull’autonomia istituzionale, sulla proporzionalità e sulla sussidiarietà, ribadendo che gli Stati membri conservano un margine organizzativo nell’attuazione delle direttive, ma non possono compromettere gli obblighi sostanziali e l’effettività dell’atto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la Repubblica d’Austria, avendo designato come "autorità competente" ai fini della direttiva 2007/59 un’autorità diversa dall’autorità preposta alla sicurezza di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/49, è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2007/59. L’Austria è stata inoltre condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini della direttiva 2007/59/CE, l’"autorità competente" coincide necessariamente con l’unica autorità preposta alla sicurezza istituita da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/49/CE; gli Stati membri non possono quindi attribuire tali funzioni a un ente distinto, neppure se subordinato all’autorità di sicurezza o inserito in un modello organizzativo federale.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviarisicurezza ferroviariacertificazione dei macchinistiinadempimento degli Stati membri

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