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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-427/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020. — „Bulstrad Vienna Insurance Group“ АD contro Olympic Insurance Company Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Articolo 274 – Legge applicabile alla procedura di liquidazione delle imprese di assicurazione – Revoca dell’autorizzazione di una compagnia di assicurazioni – Designazione di un liquidatore provvisorio – Nozione di “decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione” – Assenza di decisione giurisdizionale di aprire la procedura di liquidazione nello Stato membro di origine – Sospensione di tutti i procedimenti giurisdizionali nei confronti dell’impresa di assicurazione interessata negli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine di quest’ultima. — Causa C-427/19

Giurisprudenza europea62019CJ0427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il perimetro dell'articolo 274 della direttiva Solvibilità II in relazione a una misura nazionale di revoca dell'autorizzazione e nomina di un liquidatore provvisorio. Solo se tale misura equivale, secondo il diritto dello Stato membro di origine, all'apertura di una procedura di liquidazione, opera il riconoscimento reciproco e la disciplina degli effetti processuali sui giudizi pendenti negli altri Stati membri. In mancanza di questa equivalenza, gli altri giudici non sono tenuti a sospendere il procedimento sulla base del diritto dello Stato membro di origine.

Interpretazione dell'articolo 274 della direttiva Solvibilità II: quando la revoca dell'autorizzazione e la nomina di un liquidatore provvisorio equivalgono all'apertura di una procedura di liquidazione e se gli altri Stati membri devono sospendere i procedimenti pendenti.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 274 della direttiva 2009/138/CE, la decisione di un'autorità dello Stato membro di origine che revoca l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione e nomina un liquidatore provvisorio, in assenza di una formale decisione giurisdizionale di apertura della liquidazione, costituisca una "decisione di aprire una procedura di liquidazione"; e, in caso negativo, se il diritto dello Stato membro di origine che impone la sospensione di tutti i procedimenti contro l'impresa debba comunque essere applicato dai giudici degli altri Stati membri.

Principio di diritto

La revoca dell'autorizzazione di un'impresa di assicurazione e la nomina di un liquidatore provvisorio possono essere qualificate come "decisione di aprire una procedura di liquidazione" solo se, secondo il diritto dello Stato membro di origine, il liquidatore è effettivamente abilitato a realizzare l'attivo e ripartire il ricavato tra i creditori, oppure se la revoca produce automaticamente l'apertura della liquidazione senza bisogno di un'ulteriore decisione formale. Se tali condizioni non ricorrono, l'articolo 274 della direttiva 2009/138 non impone ai giudici degli altri Stati membri di applicare la norma dello Stato membro di origine che sospende tutti i procedimenti pendenti contro l'impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Direttiva 2013/58/UE
  • Articolo 13 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 144 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 268 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 273 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 274 della direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 292 della direttiva 2009/138/CE

Revoca dell'autorizzazione e liquidazione di un'impresa di assicurazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) nell'ambito di una controversia tra due imprese di assicurazione, Bulstrad Vienna Insurance Group AD e Olympic Insurance Company Ltd, relativa al rimborso di un risarcimento assicurativo. Il nodo giuridico nasce dal fatto che, nel corso del giudizio, le autorità cipriote avevano revocato l'autorizzazione della Olympic e nominato un liquidatore provvisorio, senza che risultasse una formale decisione giurisdizionale di apertura della liquidazione.

Fatti e procedimento principale

La Bulstrad aveva pagato un indennizzo al proprio assicurato e, surrogandosi nei suoi diritti, aveva agito in regresso contro la Olympic, ritenuta responsabile in quanto assicuratore della controparte civile del sinistro. La Olympic contestava la domanda. Durante il processo, il giudice bulgaro è stato informato della revoca dell'autorizzazione della compagnia cipriota e della nomina di un liquidatore provvisorio, il quale assumeva e controllava i diritti patrimoniali e giuridici della società. Sulla base del diritto cipriota, richiamato dalla normativa bulgara di recepimento, il giudice del rinvio aveva sospeso il procedimento, ritenendo che i giudizi contro l'impresa dovessero fermarsi.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 117, 118, 123, 125, 126 e 130 della direttiva 2009/138/CE;
  • l'articolo 13, punto 8, sull'"Stato membro di origine";
  • l'articolo 144 sulla revoca dell'autorizzazione;
  • l'articolo 268, paragrafo 1, lettere a) e d), che definisce le "autorità competenti" e le "procedure di liquidazione";
  • l'articolo 273, sulla competenza esclusiva dello Stato membro di origine a decidere l'apertura della liquidazione e sul riconoscimento automatico nell'Unione;
  • l'articolo 274, sulla legge applicabile alla decisione di apertura, alla procedura e ai relativi effetti;
  • l'articolo 292, che riserva alla legge dello Stato in cui pende il procedimento gli effetti sui procedimenti pendenti relativi a un bene o diritto spossessato.

Prima questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la revoca dell'autorizzazione e la nomina di un liquidatore provvisorio, in assenza di una decisione giurisdizionale formale di apertura, potessero essere considerate una "decisione di aprire una procedura di liquidazione" ai sensi dell'articolo 274 della direttiva.

La Corte risponde che la qualificazione dipende dalla sostanza della misura, letta alla luce dell'articolo 268 della direttiva. Una procedura di liquidazione, per rientrare nella nozione europea, deve:

  • avere ad oggetto la realizzazione dell'attivo dell'impresa e la ripartizione del ricavato tra creditori, azionisti o membri;
  • implicare necessariamente l'intervento di un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria.

Le due condizioni sono cumulative. Di conseguenza, la sola nomina di un liquidatore provvisorio non basta, se questi non ha il potere di liquidare l'attivo e distribuire il ricavato. La Corte precisa inoltre che la revoca dell'autorizzazione può equivalere all'apertura della liquidazione solo se, secondo il diritto dello Stato membro di origine, essa produce automaticamente tale effetto, senza bisogno di una decisione separata.

Seconda questione pregiudiziale

Il giudice bulgaro chiedeva anche se, quando il diritto dello Stato membro di origine prevede la sospensione di tutti i procedimenti contro l'impresa dopo la revoca e la nomina del liquidatore provvisorio, tale sospensione debba essere applicata anche dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri, pur in assenza di una regola analoga nel loro diritto interno.

La Corte osserva che il riconoscimento automatico previsto dall'articolo 273, paragrafo 2, opera solo se la misura nazionale integra davvero una "decisione di aprire una procedura di liquidazione". Solo in quel caso si estende anche agli effetti della procedura sulle azioni giudiziarie individuali, nei limiti dell'articolo 274, paragrafo 2, lettera e), e salvo l'eccezione dell'articolo 292 per i procedimenti pendenti disciplinati dalla legge del foro.

Se invece la revoca e la nomina del liquidatore provvisorio non equivalgono all'apertura della liquidazione, l'articolo 274 non impone ai giudici degli altri Stati membri di applicare la regola dello Stato membro di origine che sospende i procedimenti. In altri termini, il meccanismo di riconoscimento automatico non si estende a una mera misura di vigilanza o di gestione provvisoria priva del carattere di apertura formale della liquidazione.

Decisione della Corte

La Corte afferma quindi che:

  • la revoca dell'autorizzazione e la nomina del liquidatore provvisorio possono costituire una decisione di apertura della liquidazione solo se il diritto dello Stato membro di origine conferisce al liquidatore il potere di realizzare l'attivo e ripartire il ricavato, oppure se la revoca apre automaticamente la liquidazione;
  • in difetto di tali condizioni, l'articolo 274 della direttiva 2009/138 non obbliga i giudici degli altri Stati membri ad applicare la disciplina dello Stato membro di origine che sospende tutti i procedimenti giurisdizionali contro l'impresa.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del diritto assicurativo e dell'insolvenza, la sentenza chiarisce che non ogni revoca dell'autorizzazione con nomina di un liquidatore provvisorio produce effetti transfrontalieri automatici sulla litispendenza o sulla sospensione dei giudizi. Occorre verificare, in concreto, se il diritto dello Stato membro di origine attribuisca a quella misura il valore sostanziale di apertura della procedura di liquidazione, perché solo in tale ipotesi opera il regime armonizzato di riconoscimento e di legge applicabile previsto dalla direttiva Solvibilità II.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniinsolvenza e liquidazione delle imprese di assicurazionericonoscimento reciproco delle decisionilegge applicabilecooperazione giudiziaria civile

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