Corte di giustizia, Sentenza C-42/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 2020. — Sonaecom SGPS SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4 – Nozione di “soggetto passivo” – Società holding mista – Articolo 17 – Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte – IVA assolta a monte da una società holding mista per servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato al fine dell’eventuale acquisizione di partecipazioni in altre società – Rinuncia ai progetti di acquisizione – IVA assolta a monte su una commissione bancaria relativa all’organizzazione e alla predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a dotare le controllate dei mezzi necessari ad effettuare investimenti – Investimenti non realizzati. — Causa C-42/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte si pronuncia sulla detraibilità dell’IVA in capo a una holding mista portoghese che aveva sostenuto costi per consulenze finalizzate a una possibile acquisizione e per un finanziamento obbligazionario mai impiegato come originariamente previsto. Ribadisce che le attività preparatorie possono integrare attività economiche e che i costi di consulenza possono costituire spese generali detraibili, se riferibili all’attività imponibile della holding. Diversamente, per i servizi bancari occorre guardare all’uso effettivo: se il capitale ottenuto è poi destinato a un prestito esente alla controllante, la detrazione è esclusa.
Detraibilità IVA per una società holding mista su spese di consulenza e su commissioni bancarie relative a operazioni di investimento non realizzate, con rilievo decisivo dell’uso effettivo dei servizi acquistati.
La questione giuridica
Se una società holding mista che interviene frequentemente nella gestione delle controllate possa detrarre l’IVA assolta a monte: 1) su servizi di consulenza relativi a uno studio di mercato finalizzato all’eventuale acquisizione di partecipazioni in un’altra società, quando l’acquisizione non si realizza; 2) sulla commissione bancaria per l’organizzazione e la predisposizione di un prestito obbligazionario destinato a finanziare investimenti in un determinato settore, quando gli investimenti non si realizzano e il capitale raccolto viene poi concesso alla controllante come prestito.
Principio di diritto
Una società holding mista che interviene frequentemente nella gestione delle controllate è soggetto passivo IVA e può detrarre integralmente l’IVA assolta a monte sulle spese di consulenza sostenute per un progetto di acquisizione di partecipazioni se tali spese si inseriscono nella sua attività economica imponibile, anche quando l’acquisizione non si perfeziona; invece non può detrarre l’IVA sulla commissione bancaria per un prestito obbligazionario se l’uso effettivo dei servizi acquistati è consistito in un’operazione esente, quale la concessione di un prestito alla controllante. Ai fini della detrazione rileva l’uso effettivo dei beni e servizi, non la sola intenzione iniziale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 13, punto B, lettera d), punto 1, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 19, paragrafo 1, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 20, paragrafo 6, sesta direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 413 direttiva 2006/112/CE
- CIVA (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado)
- Decreto-Lei n. 495/88
Detraibilità IVA per una holding mista su spese di consulenza e finanziamento non andato a buon fine
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra Sonaecom SGPS SA e l’amministrazione fiscale portoghese. Il tema è la detraibilità dell’IVA assolta a monte da una società holding mista su spese sostenute per operazioni di investimento poi non realizzate.
Fatti e procedimento principale
Sonaecom, società holding che oltre alla mera detenzione di partecipazioni svolge attività di coordinamento e gestione strategica, aveva sostenuto due tipi di costi:
- servizi di consulenza per uno studio di mercato destinato all’eventuale acquisizione di partecipazioni nella società Cabovisão;
- una commissione bancaria corrisposta a BCP Investimento per l’organizzazione e predisposizione di un prestito obbligazionario di 150 milioni di euro.
Secondo la ricostruzione della decisione di rinvio, il prestito era finalizzato a finanziare investimenti delle controllate in tecnologia "triple play"; tuttavia, tali investimenti non si concretizzarono e il capitale fu poi messo a disposizione della controllante Sonae SGPS sotto forma di prestito. La società aveva detratto integralmente l’IVA a monte, ma l’amministrazione contestò la detrazione e procedette a rettifiche.
Normativa rilevante
La Corte interpreta la sesta direttiva 77/388/CEE, applicabile ratione temporis, in particolare:
- articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulla nozione di soggetto passivo e di attività economica;
- articolo 17, paragrafi 1, 2 e 5, sul diritto a detrazione;
- articolo 13, punto B, lettera d), punto 1, sulle esenzioni per la concessione e negoziazione di crediti;
- articolo 19, paragrafo 1, sul calcolo del prorata;
- articolo 20, paragrafo 6, sulla rettifica delle detrazioni. La sentenza richiama anche la direttiva 2006/112/CE, che ha sostituito la sesta direttiva senza modifiche sostanziali rilevanti, e il diritto portoghese di recepimento.
Primo quesito: consulenze per acquisizione non realizzata
La Corte ricorda innanzitutto che una holding che si limita ad acquisire e detenere partecipazioni non è soggetto passivo IVA; lo diventa invece se interferisce direttamente o indirettamente nella gestione delle partecipate, svolgendo attività imponibili come servizi amministrativi, finanziari, commerciali o tecnici. Una holding mista che fornisce tali servizi a titolo oneroso è soggetto passivo e ha diritto, in linea di principio, alla detrazione proporzionale o integrale dell’IVA a monte.
La Corte ribadisce inoltre che le attività preparatorie rientrano nell’attività economica e che il diritto a detrazione nasce quando l’IVA diventa esigibile; una volta sorto, resta acquisito anche se il progetto non viene poi realizzato, purché la mancata realizzazione dipenda da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
Nel caso di specie, le spese per lo studio di mercato erano collegate a un progetto di acquisizione volto a consentire alla holding di fornire servizi di gestione imponibili alla società acquisita. Tali costi devono essere trattati come spese generali dell’attività economica della holding mista e, quindi, l’IVA è detraibile, anche se l’acquisizione non si è concretizzata.
Secondo quesito: commissione bancaria per prestito obbligazionario
Per questa operazione la Corte chiarisce che, ai fini della detrazione, occorre guardare all’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati, non alla sola destinazione progettata inizialmente. Il tenore dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva, insieme alle regole sul prorata e sulla rettifica, conferma che la detrazione deve riflettere il più possibile l’utilizzo concreto.
Nel caso concreto, i servizi bancari acquistati per l’emissione del prestito hanno avuto come esito effettivo la concessione di un prestito alla società controllante. Poiché la concessione di crediti è un’operazione esente ai sensi dell’articolo 13, punto B, lettera d), punto 1, la relativa IVA a monte non è detraibile. La successiva intenzione iniziale di destinare le somme ad altro investimento non rileva, perché ciò che conta è l’operazione effettivamente realizzata.
Ragionamento di sistema e neutralità IVA
La Corte collega la soluzione al principio di neutralità dell’IVA: il sistema comune deve esonerare l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito delle attività economiche imponibili, ma senza consentire detrazioni per costi che si riferiscono, in concreto, a operazioni esenti o fuori campo. Consentire la detrazione sulla base della sola intenzione iniziale, senza guardare all’uso effettivo, produrrebbe vantaggi concorrenziali ingiustificati.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la holding mista può detrarre l’IVA sui servizi di consulenza relativi allo studio di mercato, anche se l’acquisizione non è avvenuta;
- la holding mista non può detrarre l’IVA sulla commissione bancaria per il prestito obbligazionario, se il capitale è stato poi utilizzato per concedere un prestito esente alla controllante.
Principi affermati
La sentenza afferma due regole pratiche di rilievo:
- le spese preparatorie connesse a un progetto di attività imponibile possono integrare spese generali detraibili anche se il progetto non si realizza;
- la detrazione dell’IVA su servizi acquistati va valutata in base all’uso effettivo dei servizi stessi, non alla finalità originariamente perseguita dal soggetto passivo.
Come è indicizzato
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