Corte di giustizia, Ordinanza C-367/20
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 12 novembre 2020. — SP contro KLM Royal Dutch Airlines. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo prolungato all’arrivo – Volo prenotato presso un vettore aereo comunitario e composto da due voli operati da vettori aerei differenti con partenza da un paese terzo e destinazione in uno Stato membro – Ritardo prolungato verificatosi in occasione del primo volo operato, nell’ambito di un contratto di code‑sharing, da un vettore aereo di un paese terzo – Ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria intentato contro il vettore comunitario. — Causa C-367/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte conferma che, ai fini del regolamento n. 261/2004, un volo in coincidenza con unica prenotazione va considerato come un tutto unico. Di conseguenza, quando il viaggio parte da un paese terzo ed è operato in parte da un vettore comunitario, il passeggero che arrivi con almeno tre ore di ritardo può chiedere la compensazione direttamente a quel vettore, anche se il ritardo è stato causato dal primo segmento svolto da un vettore extra UE. Resta salvo il diritto di regresso tra i vettori coinvolti.
Compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 per ritardo di un volo in coincidenza, in presenza di unico contratto e code-sharing, contro il vettore comunitario che ha operato solo il secondo segmento.
La questione giuridica
Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, consentano a un passeggero di un volo in coincidenza, oggetto di un’unica prenotazione e con partenza da un paese terzo verso uno Stato membro, di chiedere direttamente la compensazione al vettore aereo comunitario che ha operato solo il secondo segmento, quando il ritardo di tre o più ore all’arrivo è dipeso dal primo segmento operato da un vettore di paese terzo nell’ambito di code-sharing.
Principio di diritto
In un volo in coincidenza costituito da due segmenti e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un paese terzo e destinazione finale in uno Stato membro, il regolamento n. 261/2004 si applica se il volo è operato in parte da un vettore comunitario e il passeggero non ha già ottenuto tutela nel paese terzo di partenza; in tal caso, se il ritardo all’arrivo è di tre o più ore, il passeggero può agire direttamente per la compensazione pecuniaria contro il vettore comunitario che ha operato il secondo segmento, anche se il ritardo è stato causato dal primo segmento operato da un vettore di paese terzo. La responsabilità verso il passeggero si estende a ciascun vettore operativo che partecipi al volo in coincidenza, ferma restando la possibilità di regresso tra vettori ai sensi dell’articolo 13.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Regolamento (CEE) n. 2407/92
Compensazione pecuniaria per ritardo su volo in coincidenza operato in parte da vettore di paese terzo
La pronuncia, resa con ordinanza ex articolo 99 del regolamento di procedura, riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Amtsgericht Hamburg in materia di diritti dei passeggeri aerei. Il tema è l’applicabilità del regolamento (CE) n. 261/2004 a un volo in coincidenza con partenza da un paese terzo e arrivo in uno Stato membro, quando il ritardo decisivo si verifica sul primo segmento operato da un vettore extra UE nell’ambito di un code-sharing.
Fatti e procedimento principale
SP aveva prenotato con un’unica prenotazione un itinerario New York-Amsterdam-Amburgo con KLM. Il primo tratto New York-Amsterdam era operato da Delta Airlines, vettore di un paese terzo, mentre KLM, vettore comunitario, operava il secondo tratto Amsterdam-Amburgo. A causa del ritardo all’arrivo del primo volo, il passeggero perdeva la coincidenza e arrivava a destinazione con oltre tre ore di ritardo. KLM rifiutava di corrispondere la compensazione pecuniaria richiesta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se il passeggero potesse proporre un ricorso diretto contro il vettore comunitario che aveva operato solo il secondo segmento, nonostante il ritardo fosse imputabile al primo volo operato da un vettore di paese terzo in regime di code-sharing.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che pone l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri;
- l’articolo 2, lettere b) e c), sulle nozioni di vettore aereo operativo e vettore comunitario;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, sull’ambito di applicazione del regolamento;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, sulla compensazione pecuniaria;
- l’articolo 13, relativo ai diritti di regresso tra vettori e altri soggetti;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sull’applicabilità del regolamento
La Corte ribadisce che un volo con coincidenze oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato come un unico insieme ai fini del regolamento. Di conseguenza, l’applicabilità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), va valutata guardando sia alla partenza iniziale sia alla destinazione finale.
La Corte individua tre condizioni per l’applicazione del regolamento in una fattispecie come quella in esame:
- il volo deve partire da un aeroporto di un paese terzo e avere come destinazione un aeroporto di uno Stato membro;
- il volo deve essere operato da un vettore aereo comunitario;
- il passeggero non deve aver già ricevuto benefici, compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo di partenza.
Nel caso concreto, il volo era diretto da New York ad Amburgo con scalo ad Amsterdam e doveva quindi essere trattato come partente da un paese terzo e diretto verso uno Stato membro. Inoltre, KLM era un vettore comunitario e, secondo la Corte, un vettore che opera almeno uno dei segmenti del volo in coincidenza è "vettore aereo operativo" ai sensi dell’articolo 2, lettera b).
Individuazione del debitore della compensazione
La Corte conferma poi che, in caso di ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria. Nei voli in coincidenza, ogni vettore aereo operativo che partecipi alla realizzazione di almeno un segmento del viaggio è debitore della compensazione, anche se il segmento da esso operato non ha causato il ritardo.
La Corte richiama la propria giurisprudenza per affermare che il vettore che ha operato il secondo segmento non può opporre la cattiva esecuzione del primo tratto. Il volo prenotato unitariamente costituisce infatti un tutto unico e il vettore contraente che ha eseguito il secondo segmento resta vincolato nei confronti del passeggero anche rispetto all’esecuzione del primo segmento, in virtù dell’articolo 3, paragrafo 5.
Ruolo dell’articolo 13 del regolamento
La Corte evidenzia infine che l’eventuale pagamento della compensazione da parte del vettore comunitario non pregiudica il suo diritto di agire in regresso contro il vettore responsabile del ritardo, o contro altri soggetti, secondo il diritto applicabile. Ciò consente di preservare l’equilibrio interno tra vettori senza comprimere la tutela del passeggero.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, devono essere interpretati nel senso che, in un volo in coincidenza con unica prenotazione e partenza da un paese terzo verso uno Stato membro, il passeggero che arrivi con tre o più ore di ritardo, quando il ritardo è imputabile al primo segmento operato da un vettore di paese terzo nell’ambito di code-sharing, può agire direttamente contro il vettore aereo comunitario che ha operato il secondo volo.
Principio affermato
La tutela del passeggero prevale sulla ripartizione interna delle responsabilità tra vettori: il passeggero può ottenere la compensazione dal vettore comunitario coinvolto nell’esecuzione del volo in coincidenza, mentre i rapporti tra vettori restano regolati dal diritto di regresso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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