Corte di giustizia, Sentenza C-287/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2020. — DenizBank AG contro Verein für Konsumenteninformation. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento nel mercato interno – Articolo 4, punto 14 – Nozione di strumento di pagamento – Carte bancarie personalizzate multifunzionali – Funzione di comunicazione in prossimità (NFC) – Articolo 52, punto 6, lettera a), e articolo 54, paragrafo 1 – Informazioni da fornire all’utente – Modifica delle condizioni di un contratto quadro – Accettazione tacita – Articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b) – Diritti e obblighi in relazione ai servizi di pagamento – Deroga per gli strumenti di pagamento relativi a importi ridotti – Condizioni di applicazione – Strumento di pagamento senza possibilità di blocco – Strumento di pagamento utilizzato in maniera anonima – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa C-287/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina PSD2 sui servizi di pagamento consente l’accettazione tacita delle modifiche del contratto quadro, ma non esclude il controllo sulle clausole abusive quando il cliente è consumatore. Ha inoltre qualificato la funzione NFC delle carte contactless come strumento di pagamento e ha ritenuto che i pagamenti di importo ridotto effettuati con tale funzione siano "anonimi" ai fini della deroga prevista dalla direttiva. Infine, il prestatore che voglia avvalersi dell’ulteriore deroga per strumenti non bloccabili deve provare l’effettiva impossibilità tecnica di blocco o di impedimento dell’uso successivo.
Interpretazione della direttiva (UE) 2015/2366 sui pagamenti contactless tramite funzione NFC di carte bancarie: nozione di strumento di pagamento, deroghe per importi ridotti e validità del silenzio assenso nelle modifiche contrattuali.
La questione giuridica
Se, ai sensi della direttiva 2015/2366: 1) una clausola di silenzio assenso per modifiche del contratto quadro possa essere pattuita anche con un consumatore e senza limiti quanto alle clausole interessate; 2) la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale costituisca uno "strumento di pagamento"; 3) il pagamento contactless di importo ridotto tramite NFC integri un uso "anonimo" dello strumento di pagamento; 4) il prestatore possa invocare la deroga dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), limitandosi ad affermare l’impossibilità di bloccare la carta o impedirne l’ulteriore utilizzo, senza provarla tecnicamente.
Principio di diritto
L’articolo 52, punto 6, lettera a), e l’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 disciplinano solo le informazioni e le condizioni da fornire per convenire una modifica tacitamente accettata del contratto quadro, senza imporre limiti quanto alla qualità dell’utente o al tipo di clausola, fermo restando che, se l’utente è consumatore, la clausola resta sottoposta al controllo di abusività della direttiva 93/13. La funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale costituisce uno "strumento di pagamento"; il pagamento contactless di importi ridotti tramite tale funzione è un uso "anonimo" ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b); infine, la deroga dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), può essere invocata solo se il prestatore dimostra oggettivamente l’impossibilità tecnica di bloccare lo strumento o impedirne l’ulteriore utilizzo, non essendo sufficiente una mera affermazione contrattuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articoli 2, 3, 6, 8 e allegato, punto 1, lettera j), direttiva 93/13/CEE
- Direttiva (UE) 2015/2366
- Articoli 4, punti 14, 20, 21, 29, 30 e 31, 38, 42, 51, 52, 54, 63, 69, 70, 72, 73, 74 e 107 direttiva (UE) 2015/2366
- Regolamento delegato (UE) 2018/389
- Articoli 1, 2 e 11 regolamento delegato (UE) 2018/389
Modifiche contrattuali, pagamenti contactless e deroghe per strumenti di pagamento di importo ridotto
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria) in una controversia tra DenizBank AG e VKI relativa a clausole contrattuali su carte bancarie multifunzionali dotate di funzione NFC per pagamenti contactless di importo ridotto.
Fatti e procedimento principale
La DenizBank utilizzava condizioni generali che, tra l’altro, prevedevano: accettazione tacita delle modifiche contrattuali, esonero dalla prova dell’autorizzazione delle operazioni NFC, esclusione della responsabilità per pagamenti non autorizzati, trasferimento del rischio sul titolare e impossibilità tecnica di blocco dei pagamenti di importo ridotto anche dopo il blocco della carta. Il VKI ha agito per ottenere l’inibitoria dell’uso di tali clausole; i giudici austriaci di merito hanno accolto in parte le domande, ritenendo controverse la natura della funzione NFC e l’applicabilità delle deroghe previste per strumenti di pagamento di importo ridotto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire:
- se il silenzio assenso sulle modifiche del contratto quadro possa operare anche nei rapporti con consumatori e senza limiti al contenuto delle clausole;
- se la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale sia uno "strumento di pagamento";
- se il pagamento contactless tramite NFC costituisca un uso "anonimo" dello strumento;
- se il prestatore possa invocare la deroga per strumenti non bloccabili senza dimostrarne l’impossibilità tecnica di blocco o di impedimento dell’uso ulteriore.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2015/2366 (PSD2), specie gli articoli 4, 38, 42, 51, 52, 54, 63, 69, 70, 72, 73, 74 e 107;
- la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori;
- il regolamento delegato (UE) 2018/389 sull’autenticazione forte del cliente.
Ragionamento sulla prima questione: silenzio assenso e controllo delle clausole abusive
La Corte afferma che gli articoli 52, paragrafo 6, lettera a), e 54, paragrafo 1, della direttiva 2015/2366 disciplinano soltanto le informazioni e le condizioni da fornire quando le parti convengano che una modifica del contratto quadro si presume accettata. Tali disposizioni non limitano né la qualità dell’utente né il tipo di clausola che può essere oggetto dell’accordo, perché non riguardano il contenuto degli impegni contrattuali ma la trasparenza informativa.
La Corte aggiunge però che, se l’utente è un consumatore, la clausola resta soggetta al controllo di abusività della direttiva 93/13. Spetta quindi al giudice nazionale verificare se una clausola di silenzio assenso, come quella controversa, determini un significativo squilibrio a danno del consumatore, tenendo conto dell’articolo 3, dell’articolo 6 e dell’allegato, punto 1, lettera j), della direttiva 93/13.
Ragionamento sulla seconda questione, lettera a): la funzione NFC come strumento di pagamento
Richiamando la propria giurisprudenza sulla nozione di strumento di pagamento, la Corte osserva che la funzione NFC, pur non essendo un "dispositivo personalizzato" in senso stretto, costituisce un insieme di procedure non personalizzate concordate tra utente e prestatore e utilizzate per disporre ordini di pagamento. Essa è giuridicamente separabile dalle altre funzioni della carta che richiedono credenziali personalizzate, come PIN o firma.
Ne deriva che la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale rientra nella definizione di "strumento di pagamento" di cui all’articolo 4, punto 14, della direttiva 2015/2366.
Ragionamento sulla seconda questione, lettera b): uso anonimo dello strumento
La Corte interpreta restrittivamente la deroga dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), che consente di esonerare il prestatore da taluni obblighi quando lo strumento è usato in modo anonimo o quando il prestatore non può dimostrare l’autorizzazione per ragioni intrinseche allo strumento.
Nel caso NFC, benché la carta sia personalizzata e collegata a un conto determinato, il pagamento di importo ridotto richiede solo il possesso materiale della carta, non l’uso di credenziali di sicurezza personalizzate. Il prestatore non è quindi in grado di identificare chi abbia effettuato il pagamento né di provare che il titolare abbia autorizzato l’operazione. Per questo la Corte qualifica tali pagamenti come uso "anonimo" dello strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b).
Ragionamento sulla terza questione: impossibilità di blocco e onere della prova
La Corte afferma che la deroga dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), si applica solo se non è tecnicamente possibile bloccare lo strumento o impedirne l’ulteriore utilizzo. Un prestatore non può limitarsi a inserire nel contratto una mera affermazione in tal senso: deve dimostrare, in caso di controversia, che lo strumento non consente davvero il blocco o la prevenzione dell’uso successivo alla luce delle conoscenze tecniche oggettivamente disponibili.
La soluzione è coerente con la struttura della direttiva 2015/2366, che attribuisce ai prestatori la responsabilità delle misure di sicurezza e mira a garantire un elevato livello di tutela degli utenti, in particolare dei consumatori. La Corte richiama anche il regolamento delegato 2018/389, che disciplina l’esenzione dall’autenticazione forte per i pagamenti contactless di importo ridotto, senza però sovvertire il principio di responsabilità del prestatore.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che:
- la disciplina sulla modifica tacita del contratto quadro non esclude il controllo delle clausole abusive quando l’utente è consumatore;
- la funzione NFC di una carta bancaria personalizzata multifunzionale è uno strumento di pagamento;
- il pagamento contactless di importo ridotto con tale funzione è un uso anonimo dello strumento;
- la deroga per strumenti non bloccabili richiede la prova dell’effettiva impossibilità tecnica di blocco o di impedimento dell’uso ulteriore.
Principi utili per la pratica
Per i professionisti emerge che:
- le clausole di silenzio assenso nei contratti di servizi di pagamento non sono immuni dal controllo della direttiva 93/13 quando coinvolgono consumatori;
- i pagamenti contactless NFC ricadono pienamente nel perimetro della PSD2;
- le deroghe per strumenti di importo ridotto vanno interpretate restrittivamente, ma sono applicabili ai pagamenti anonimi contactless;
- il prestatore che voglia sottrarsi a obblighi di blocco o di protezione deve fornire una prova tecnica concreta, non una mera dichiarazione contrattuale.
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