L.R. Basilicata 3/2002
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23 dell'11.8.99 recante norme per: "Tutela, Governo ed Uso del Territorio"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 3/2002 modifica e integra la disciplina urbanistica della L.R. n. 23/1999: aggiorna termini e procedure di pianificazione, conferenza di pianificazione, nucleo di valutazione, regolamenti edilizi, sistema informativo territoriale e norme transitorie per le zone agricole. Alcune disposizioni fissano scadenze puntuali entro il 2002 o entro 6/12 mesi dall’entrata in vigore.
Modifiche alla legge regionale Basilicata n. 23/1999 sul governo e uso del territorio
Modifiche alla disciplina regionale sul governo del territorio
La legge regionale Basilicata n. 3 del 4 gennaio 2002 interviene in modo puntuale sulla L.R. n. 23/1999, recante norme per la tutela, il governo e l’uso del territorio. La finalità è adeguare procedure, organi tecnici, strumenti urbanistici e regole transitorie della pianificazione territoriale e urbanistica.
Aggiornamenti terminologici e coordinamento normativo
Il provvedimento apporta varie sostituzioni testuali alla legge del 1999 per coordinare il lessico normativo e gli rinvii interni. Tra gli interventi principali:
- sostituzione del riferimento all’“adozione” con quello all’“approvazione” in materia di atti di pianificazione;
- integrazione dei contenuti relativi ai piani e alle verifiche anche per le zone omogenee “E” del D.M. 1444/1968;
- estensione del richiamo non solo alle leggi nazionali, ma anche alle leggi regionali;
- modifica della periodicità di alcuni adempimenti da annuale a biennale;
- aggiornamenti di rinvio tra commi e articoli, per riallineare la disciplina alle nuove formulazioni.
Conferenza di pianificazione e procedimento di formazione degli atti
La legge riformula il ruolo della conferenza di pianificazione, che diventa lo strumento centrale per la formazione, l’aggiornamento e la variazione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti titolari.
In particolare:
- gli enti territorialmente o settorialmente interessati devono essere chiamati a partecipare;
- è soppresso il precedente comma che disciplinava diversamente uno degli aspetti procedurali;
- la conferenza deve concludersi con un verbale che attesti l’espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza con la pianificazione strutturale sovraordinata, secondo le modalità previste dagli articoli richiamati dalla legge.
La disciplina dei termini di pubblicazione viene anche abbreviata: in un caso il periodo passa da 20 a 10 giorni.
Nucleo di valutazione
Viene riorganizzata la composizione del Nucleo di valutazione, con un assetto più articolato e interdisciplinare. Il testo sostitutivo prevede la partecipazione di rappresentanti regionali, provinciali, degli ordini professionali, degli enti parco, dell’autorità di bacino e di esperti scelti dalla Giunta regionale.
È inoltre modificato il canale di trasmissione di taluni elaborati, che devono essere inviati alla competente commissione consiliare permanente invece che presentati in seduta pubblica plenaria.
Strumenti istituzionali di pianificazione e documento preliminare
Per la formazione degli strumenti istituzionali di PT e U, l’ente territorialmente competente convoca una conferenza di pianificazione per esaminare il documento preliminare, ove richiesto. Il documento preliminare di piano deve essere elaborato dall’ente convocante e trasmesso agli enti da invitare almeno 30 giorni prima della conferenza.
Regolamenti edilizi comunali
I regolamenti edilizi previsti dalla legge urbanistica statale sono approvati dai Comuni ai sensi del Testo unico degli enti locali. La Giunta regionale è tenuta a predisporre uno schema-tipo di regolamento edilizio per i Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Sistema informativo territoriale
La Regione è chiamata a promuovere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, d’intesa con Province, Comuni e Comunità montane, la definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale, specificando tecniche informatiche di rilevazione e classificazione dei dati. La costituzione e disciplina del SIT devono poi avvenire entro un anno dall’approvazione della CRS.
Termini finali e scadenze puntuali
La legge introduce anche una scadenza specifica al 31 ottobre 2002 per un adempimento previsto dall’articolo 42, sostituendo il precedente riferimento ai “successivi 6 mesi”.
Regime transitorio per le zone agricole
È introdotta una disciplina transitoria per i regolamenti urbanistici già approvati, applicabile fino all’approvazione del PSC o della scheda strutturale comunale allegata al PSP. Per gli interventi in zona agricola, previa dimostrazione della funzionalità all’attività agricola, valgono limiti massimi di densità fondiaria:
- residenziale: 0,03 mc/mq;
- per annessi agricoli: 0,07 mc/mq.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del PSC, i Comuni devono adeguare le norme alle prescrizioni del PSC; decorso tale termine, si applicano le limitazioni previste dalla disciplina richiamata dalla legge.
Varianti urbanistiche
La disciplina delle varianti viene resa più restrittiva: i Comuni possono adottare e approvare solo varianti puntuali e limitate. È inoltre previsto che, se la variante è adottata in conformità agli esiti positivi delle verifiche di compatibilità e coerenza svolte in conferenza di pianificazione e, dopo le eventuali osservazioni, ne restano confermati i contenuti, il Comune procede all’approvazione definitiva.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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