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Legge

L.R. Basilicata 3/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23 dell'11.8.99 recante norme per: "Tutela, Governo ed Uso del Territorio"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 3/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 3/2002 modifica e integra la disciplina urbanistica della L.R. n. 23/1999: aggiorna termini e procedure di pianificazione, conferenza di pianificazione, nucleo di valutazione, regolamenti edilizi, sistema informativo territoriale e norme transitorie per le zone agricole. Alcune disposizioni fissano scadenze puntuali entro il 2002 o entro 6/12 mesi dall’entrata in vigore.

Modifiche alla legge regionale Basilicata n. 23/1999 sul governo e uso del territorio

Modifiche alla disciplina regionale sul governo del territorio

La legge regionale Basilicata n. 3 del 4 gennaio 2002 interviene in modo puntuale sulla L.R. n. 23/1999, recante norme per la tutela, il governo e l’uso del territorio. La finalità è adeguare procedure, organi tecnici, strumenti urbanistici e regole transitorie della pianificazione territoriale e urbanistica.

Aggiornamenti terminologici e coordinamento normativo

Il provvedimento apporta varie sostituzioni testuali alla legge del 1999 per coordinare il lessico normativo e gli rinvii interni. Tra gli interventi principali:

  • sostituzione del riferimento all’“adozione” con quello all’“approvazione” in materia di atti di pianificazione;
  • integrazione dei contenuti relativi ai piani e alle verifiche anche per le zone omogenee “E” del D.M. 1444/1968;
  • estensione del richiamo non solo alle leggi nazionali, ma anche alle leggi regionali;
  • modifica della periodicità di alcuni adempimenti da annuale a biennale;
  • aggiornamenti di rinvio tra commi e articoli, per riallineare la disciplina alle nuove formulazioni.

Conferenza di pianificazione e procedimento di formazione degli atti

La legge riformula il ruolo della conferenza di pianificazione, che diventa lo strumento centrale per la formazione, l’aggiornamento e la variazione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti titolari.

In particolare:

  • gli enti territorialmente o settorialmente interessati devono essere chiamati a partecipare;
  • è soppresso il precedente comma che disciplinava diversamente uno degli aspetti procedurali;
  • la conferenza deve concludersi con un verbale che attesti l’espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza con la pianificazione strutturale sovraordinata, secondo le modalità previste dagli articoli richiamati dalla legge.

La disciplina dei termini di pubblicazione viene anche abbreviata: in un caso il periodo passa da 20 a 10 giorni.

Nucleo di valutazione

Viene riorganizzata la composizione del Nucleo di valutazione, con un assetto più articolato e interdisciplinare. Il testo sostitutivo prevede la partecipazione di rappresentanti regionali, provinciali, degli ordini professionali, degli enti parco, dell’autorità di bacino e di esperti scelti dalla Giunta regionale.

È inoltre modificato il canale di trasmissione di taluni elaborati, che devono essere inviati alla competente commissione consiliare permanente invece che presentati in seduta pubblica plenaria.

Strumenti istituzionali di pianificazione e documento preliminare

Per la formazione degli strumenti istituzionali di PT e U, l’ente territorialmente competente convoca una conferenza di pianificazione per esaminare il documento preliminare, ove richiesto. Il documento preliminare di piano deve essere elaborato dall’ente convocante e trasmesso agli enti da invitare almeno 30 giorni prima della conferenza.

Regolamenti edilizi comunali

I regolamenti edilizi previsti dalla legge urbanistica statale sono approvati dai Comuni ai sensi del Testo unico degli enti locali. La Giunta regionale è tenuta a predisporre uno schema-tipo di regolamento edilizio per i Comuni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Sistema informativo territoriale

La Regione è chiamata a promuovere, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, d’intesa con Province, Comuni e Comunità montane, la definizione del progetto di Sistema Informativo Territoriale, specificando tecniche informatiche di rilevazione e classificazione dei dati. La costituzione e disciplina del SIT devono poi avvenire entro un anno dall’approvazione della CRS.

Termini finali e scadenze puntuali

La legge introduce anche una scadenza specifica al 31 ottobre 2002 per un adempimento previsto dall’articolo 42, sostituendo il precedente riferimento ai “successivi 6 mesi”.

Regime transitorio per le zone agricole

È introdotta una disciplina transitoria per i regolamenti urbanistici già approvati, applicabile fino all’approvazione del PSC o della scheda strutturale comunale allegata al PSP. Per gli interventi in zona agricola, previa dimostrazione della funzionalità all’attività agricola, valgono limiti massimi di densità fondiaria:

  • residenziale: 0,03 mc/mq;
  • per annessi agricoli: 0,07 mc/mq.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del PSC, i Comuni devono adeguare le norme alle prescrizioni del PSC; decorso tale termine, si applicano le limitazioni previste dalla disciplina richiamata dalla legge.

Varianti urbanistiche

La disciplina delle varianti viene resa più restrittiva: i Comuni possono adottare e approvare solo varianti puntuali e limitate. È inoltre previsto che, se la variante è adottata in conformità agli esiti positivi delle verifiche di compatibilità e coerenza svolte in conferenza di pianificazione e, dopo le eventuali osservazioni, ne restano confermati i contenuti, il Comune procede all’approvazione definitiva.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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