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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15883/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di opere sull'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. L'impresa appaltatrice aveva agito per ottenere il riconoscimento di somme dovute a titolo di riserve iscritte in corso d'opera, lamentando un grave e ingiustificato inadempimento della committente. Il Tribunale aveva accolto la domanda per oltre 1,8 milioni di euro. In appello, la committente aveva censurato, tra l'altro, l'attendibilità della relazione del Direttore dei lavori, la tardività o infondatezza di alcune riserve, l'erronea applicazione della disciplina degli appalti e la liquidazione di interessi e rivalutazione, ottenendo il rigetto della pretesa dell'appaltatrice. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento dei fatti, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato tutte le riserve fondate su un unico Direttore dei lavori coinvolto in un processo penale, mentre vi sarebbero stati due tecnici omonimi; 2) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e omessa pronuncia, per non avere la Corte esaminato singolarmente le riserve e le risultanze tecniche; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; 4) violazione del D.M. 145/2000 e della disciplina sugli appalti, sostenendo la corretta iscrizione e fondatezza di varie riserve e l'erronea applicazione delle regole sulla tempestiva iscrizione delle riserve. La controricorrente ha resistito sostenendo l'inammissibilità dei motivi e la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul presunto travisamento del fatto non fossero veicolabili come ricorso per cassazione, ma semmai come revocazione, e comunque che la Corte d'appello avesse correttamente identificato la relazione del Direttore dei lavori ritenuta inattendibile e il procedimento penale ad essa collegato. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva valutato la prova nel suo complesso, indicando le ragioni per cui molte riserve erano sprovviste di prova, altre erano tardive, altre già contabilizzate o escluse dal capitolato. Le doglianze sulla mancata analitica confutazione di ogni singola argomentazione e sulla pretesa motivazione apparente sono state reputate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito. Anche il motivo sulla disciplina delle riserve è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava un vero errore di diritto ma contestava la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di erronea valutazione delle prove non è stata accolta; la censura è stata ritenuta inidonea a sovvertire l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello aveva comunque affrontato le questioni decisive con motivazione complessiva.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta non apparente, perché la Corte d'appello aveva esposto le ragioni della decisione in modo sufficiente e controllabile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata considerata adeguata al minimo costituzionale.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudizio di revocazione già promosso dalla parte; la sospensione è stata negata dalla Corte d'appello perché la revocazione è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 23 D.M. 145/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina delle riserve negli appalti pubblici; la censura è stata ritenuta priva di specificità.

  • art. 31 D.M. 145/2000

    È stato ribadito il principio della tempestiva iscrizione delle riserve, da formulare contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo percepibile con la normale diligenza.

  • art. 191 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Richiamato quale norma che conferma l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve nei lavori pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di travisamento del fatto o di erronea ricostruzione probatoria in un vizio di violazione di legge, quando la doglianza richiede in realtà una nuova valutazione del merito.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su una prova ritenuta inattendibile e trarre da tale inattendibilità conseguenze sull'intero quadro probatorio, purché esponga gli elementi essenziali posti a base del convincimento.
  • Non sussiste omessa pronuncia o motivazione apparente se la sentenza affronta le questioni decisive e indica, anche sinteticamente, le ragioni per cui le difese e le singole risultanze istruttorie non sono state ritenute decisive; non è richiesta la confutazione analitica di ogni argomento di parte.
  • In tema di appalti pubblici, le riserve devono essere iscritte tempestivamente, cioè contestualmente o subito dopo la percepibilità dell'evento lesivo con l'ordinaria diligenza; la tardività comporta l'infondatezza della pretesa.
  • La censura di violazione delle norme sulle riserve è inammissibile se non individua uno specifico errore di diritto, ma si limita a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • La presenza di una relazione tecnica o di una consulenza fondata su dichiarazioni contestate non impone al giudice di accoglierne il contenuto; in mancanza di riscontri ulteriori, l'onere probatorio resta a carico della parte che invoca la pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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