Sentenza del 15/04/2015 n. 7565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna, che aveva accolto l'appello della società contro l'atto di contestazione delle sanzioni doganali. La controversia riguardava l'importazione di banane dal Sud America effettuata mediante dichiarazioni doganali corredate da certificati falsi, nonché la responsabilità della società e la scusabilità dell'errore nel non averne rilevato la falsità. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Commissione Europea aveva parzialmente accolto la domanda di sgravio dei dazi e le parti avevano stipulato una transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione aveva eliminato ogni contrapposizione residua tra le parti. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La sentenza cassata non è divenuta cosa giudicata e la transazione ha sostituito la precedente regolamentazione del rapporto. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303
Norma posta a fondamento dell'atto di contestazione delle sanzioni relative ai tributi doganali evasi.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Consente alla Corte di cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando, per il venir meno della controversia, non è più possibile o necessario procedere a una decisione sul merito.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una transazione che elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta normalmente la caducazione delle sentenze non ancora passate in giudicato emesse nei precedenti gradi, che non possono più regolare il rapporto tra le parti.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere non decide il merito della pretesa e non forma giudicato sostanziale su di essa; attesta soltanto il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo.
- In presenza di una transazione, gli effetti del rapporto tra le parti sono regolati dall'accordo transattivo, che sostituisce la disciplina contenuta nella sentenza impugnata.
- Le spese processuali possono essere compensate integralmente se entrambe le parti lo richiedono e la controversia viene definita consensualmente.
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