Ordinanza n. 150/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, i) della determina del 30 marzo 2026 numero 8104 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania – notificata a mezzo P.E.C. in pari data – recante “…la chiusura del procedimento amministrativo prot. 4361 del 23/02/2026 con l’adozione del provvedimento di REVOCA dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli rilasciata alla ditta Centro Revisione Auto e Moto di Caniglia Antonio & C. S.A.S. … ai sensi dell’art. 80 comma 11 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..” e, per l’effetto, “…la cessazione immediata dell’attività di revisione dei veicoli…”; ii) della determina del 23 febbraio 2026 numero 4361 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania – notificata a mezzo P.E.C. in pari data e conseguente all’ispezione effettuata presso il predetto Centro di Revisione il 17 febbraio 2026, da cui sarebbe emerso “…un non corretto utilizzo delle attrezzature di revisione…”, che avrebbero compromesso “…la regolarità, l’affidabilità e la sicurezza delle operazioni di revisione dei veicoli…” – recante la comunicazione di “…avvio del procedimento amministrativo … finalizzato alla valutazione delle violazioni riscontrate e all’eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti…”, con l’avvertimento che “…all’esito dell’istruttoria in corso, il presente procedimento potrà concludersi, in relazione alla gravità e alla natura delle violazioni accertate: con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 80, commi 13 e 15, del Codice della Strada; e/o con l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 80, comma 11, del Codice della Strada...”; iii) del verbale di ispezione del 17 febbraio 2026 numero 01 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile Catania, effettuata congiuntamente al personale della Polizia di Stato – notificata brevi manu in pari data – recante i relativi esiti inerenti ad alcune irregolarità che sarebbero state riscontrate su attrezzature di prova, documentazione e operazioni di revisione; iv) del referto di controllo di revisione del 17 febbraio 2026 numero 26500001, eseguito dalla Motorizzazione Civile di Catania, durante la predetta ispezione, sull’autoveicolo Fiat Bravo, targata EA010CF, recante esito complessivo “regolare”, con prova EOBD e gomme “irregolare”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli, con cessazione immediata dell'attività, nonché atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determina del 30 marzo 2026, con cui la Motorizzazione Civile di Catania ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli ai sensi dell'art. 80, comma 11, del d.lgs. 285/1992, disponendo la cessazione immediata dell'attività. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento del 23 febbraio 2026, il verbale di ispezione del 17 febbraio 2026 e il referto di controllo relativo a un'autovettura sottoposta a revisione. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 80 del Codice della strada, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sproporzione della misura adottata e violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il ricorso non presentasse un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la sospensione, considerando recessive le censure rispetto alle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento degli atti impugnati. Nella comparazione degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, perseguito mediante la rigorosa verifica del rispetto della disciplina sulle revisioni dei veicoli, rispetto all'interesse economico e imprenditoriale dell'impresa. Le questioni relative alla proporzionalità della revoca e alla corretta qualificazione dei fatti sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito. Il pregiudizio economico è stato considerato rilevante ma non irreparabile in senso assoluto; la sollecita definizione del merito è stata ritenuta idonea ad assicurare una tutela adeguata e definitiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 285/1992
La disposizione costituisce la base normativa della revoca dell'autorizzazione all'attività di revisione e delle sanzioni amministrative prospettate; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, non sufficientemente fondate le censure di violazione della norma.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale; l'istanza di sospensione è stata respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività di revisione dei veicoli presuppone un fumus boni iuris sufficientemente consistente e non può essere disposta quando le censure risultino, allo stato, recessive rispetto alle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell'atto.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale può prevalere sull'interesse economico dell'impresa autorizzata, quando il provvedimento impugnato è diretto a garantire il rigoroso rispetto della disciplina sulle revisioni dei veicoli.
- Le contestazioni sulla proporzionalità della revoca e sulla corretta qualificazione dei fatti possono essere rinviate alla fase di merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione cautelare.
- Il pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell'attività d'impresa non è di per sé irreparabile in senso assoluto ai fini cautelari, soprattutto quando sia prevista una sollecita definizione del giudizio di merito e il danno possa essere adeguatamente valutato in quella sede.
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