Sentenza n. 5623/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto, ai fini del riesame, il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo estero di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio deducendo l’erroneità dell’affermazione secondo cui il diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Romania sarebbe stato adottato senza adeguata istruttoria e senza compiuta motivazione. Ha inoltre censurato la statuizione relativa alla mancata previsione di misure compensative. Il titolo riguardava un corso non riconosciuto nel Paese d’origine per le finalità fatte valere nella domanda e svolto almeno prevalentemente online, con modalità ritenute dall’Amministrazione non compatibili con le esigenze formative previste dall’ordinamento scolastico italiano per la tutela degli studenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Il Collegio ha rilevato che la fattispecie presentava le medesime condizioni già esaminate dalla costante giurisprudenza della Sezione: diniego motivato e fondato su un’articolata istruttoria, riferito a un corso non riconosciuto nel Paese d’origine per le finalità invocate e caratterizzato da modalità di svolgimento almeno prevalentemente online, non compatibili con le esigenze formative dell’ordinamento nazionale italiano. Tali elementi hanno escluso la fondatezza delle censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione e hanno condotto alla reiezione della domanda di riconoscimento, senza che il giudice ritenesse necessario disporre misure compensative. Le spese del doppio grado sono state compensate per motivate ragioni.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
“Considerato che l’appello del Ministero palesa possibili profili di fondatezza e che tuttavia, ai fini della presente fase cautelare e fino alla definizione del merito, dalla ponderazione fra i confliggenti interessi emerge una prevalente esigenza di continuità dell’attività lavorativa di insegnamento oggetto del contratto in corso”
In sede cautelare la Sezione ha limitato la decisione alla fissazione dell’udienza di merito, valorizzando provvisoriamente la continuità dell’attività lavorativa di insegnamento; tale valutazione non ha impedito il successivo accoglimento dell’appello nel merito.
Massime di principio
- Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può ritenersi legittimo quando l’Amministrazione svolga un’istruttoria adeguata e renda una motivazione articolata sulle ragioni ostative al riconoscimento.
- La mancata previsione di misure compensative non determina l’illegittimità del diniego quando il titolo estero provenga da un corso non riconosciuto nel Paese d’origine per le finalità invocate e le sue modalità formative, almeno prevalentemente online, risultino incompatibili con le esigenze formative stabilite dall’ordinamento nazionale.
- La continuità temporanea dell’attività lavorativa può giustificare, in sede cautelare, una misura interinale favorevole al privato senza anticipare l’esito della decisione di merito.
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