Cassazione Penale, Sentenza n. 14487/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due motivi: 1) censura generica e non specifica della decisione di merito, senza il necessario confronto con la motivazione della Corte di appello che aveva trovato prova del concorso del ricorrente nel complesso fenomeno fraudolento; 2) dedotta violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. in relazione al termine libero di comparizione in appello (contestazione circa l'applicabilità del termine di 40 giorni introdotto dalla riforma). In fatto la Corte territoriale aveva ritenuto sussistere il dolo di partecipazione ex art. 110 c.p., valorizzando elementi documentali (attivazione di autonoma carta di accredito contemporaneamente all'estinzione di quella della coniuge, versamenti del profitto sulla carta, retribuzione della disponibilità) e qualificando il contributo del ricorrente come essenziale alla realizzazione del programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo per assoluta genericità e per omesso confronto con la motivazione della Corte di appello; il secondo per manifesta infondatezza, richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (n. 42125/2024) secondo cui il termine di 40 giorni si applica solo agli appelli introdotti dal 1° luglio 2024 e che l'eventuale nullità relativa è sanata se non tempestivamente eccepita dalla parte presente (qui il difensore era presente all'udienza del 31/10/2024 e nulla eccepì). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è dovuto alle parti civili che non sono intervenute nella discussione orale.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Base normativa per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di cassazione quando manifestamente infondati o privi della necessaria specificità; utilizzato per rigettare il secondo motivo (infondatezza) e il primo (genericità).
art. 581 c.p.p.
Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione; richiamata in riferimento ai presupposti di ammissibilità del ricorso.
art. 591 c.p.p.
Principio relativo al contenuto del ricorso e ai suoi requisiti formali e sostanziali, richiamato nel contesto dell'inammissibilità per genericità e mancato confronto con la motivazione della corte territoriale.
art. 110 c.p.
Interpretato alla luce della giurisprudenza consolidata: concorso 'ordinario e pieno' ogni qualvolta l'agente partecipi in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito; la clausola di equivalenza causale implica che contributi anche logistici o documentali possano avere efficacia causale essenziale.
art. 114 c.p.
Richiamato per distinguere il concorso ordinario da forme di partecipazione di minima efficacia causale; la Corte ha ritenuto che il contributo del ricorrente non fosse di mera minima efficacia.
art. 601, comma 3, c.p.p.
Riguarda il termine libero di comparizione in appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite sulla non retroattività della riforma.
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024
Rv. 287096-01 / Rv. 287096-02
Principio secondo cui il termine di 40 giorni previsto dalla riforma si applica solo agli appelli introdotti con atto depositato dal 1° luglio 2024; per gli appelli antecedenti resta il termine di 20 giorni e la relativa nullità è sanata se non tempestivamente eccepita dalla parte presente.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5 n. 28011/2013, Sez. 2 n. 11951/2014, Sez. 6 n. 20377/2009, Sez. 1 n. 1172/1991, ecc.)
Richiamati principi consolidati che: (i) definiscono i requisiti di correlazione del motivo di cassazione con la motivazione impugnata; (ii) affermano che la mera reiterazione di censure già disattese in appello è inammissibile; (iii) precisano la nozione di concorso e l'applicazione dell'art. 110 c.p.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente e argomentare specificamente contro le ragioni espresse nella decisione impugnata: censure generiche o ripetitive dei motivi già disattesi in appello sono inammissibili.
- La partecipazione al reato ai sensi dell'art. 110 c.p. è ampia: anche contributi logistici o documentali possono costituire concorso pieno quando siano rilevanti e funzionali alla realizzazione del programma criminoso.
- Le modifiche procedurali introdotte da riforme (es. termine di 40 giorni) si applicano con riferimento alla data di introduzione dell'impugnazione; per gli impugnazioni anteriori resta applicabile la disciplina previgente.
- Le nullità relative a vizi procedurali non necessariamente determinano l'annullamento automatico se non tempestivamente eccepite dalla parte presente in udienza: la mancata eccezione può comportare la loro sanatoria.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e, in assenza di giustificazioni, al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
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