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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09878/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva contestato l'iscrizione di una garanzia reale su un proprio immobile, deducendo che il vincolo era stato apposto per errore di omonimia, poiché il vero debitore era un'altra società con denominazione identica ma diversa sede e diverso codice fiscale. Nel corso del giudizio l'ente della riscossione aveva riconosciuto l'errore e aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto in autotutela alla cancellazione della garanzia. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere compensando le spese; la CTR, in appello, aveva accolto l'impugnazione sul capo delle spese ma aveva comunque disposto una compensazione parziale, valorizzando il comportamento collaborativo dell'amministrazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che, una volta riconosciuta l'illegittimità originaria dell'atto, le spese dovevano essere regolate secondo soccombenza virtuale e che la motivazione fosse apparente; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 15 e 46 d.lgs. 546/1992 e 91 e 92 c.p.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente compensato le spese nonostante l'accoglimento delle ragioni del contribuente.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi. Ha escluso la sussistenza del vizio di motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse comunque indicato la ragione della compensazione, cioè l'immediato riconoscimento dell'errore da parte dell'Agenzia. Ha invece accolto il primo motivo nella parte in cui censurava la compensazione delle spese: in materia tributaria, la compensazione disposta solo perché l'amministrazione ha annullato in autotutela l'atto nel corso del giudizio, senza ulteriori elementi giustificativi, è illogica quando il contribuente è stato comunque costretto a promuovere il giudizio e a sostenere difese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura per violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base della censura per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro della motivazione delle decisioni del giudice tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a presidio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    nel rito tributario la compensazione è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma e richiede una motivazione espressa; la Corte ha ritenuto illogica la compensazione fondata sul mero annullamento in autotutela dell'atto illegittimo.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in tema di spese e definizione del giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale criterio generale di compensazione delle spese, estensibile in via analogica al processo tributario nei limiti consentiti.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di lealtà processuale, evocato come conferma della non spontaneità di taluni comportamenti successivi al giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere o per autotutela dell'amministrazione, la regolazione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè valutando quale parte sarebbe verosimilmente risultata soccombente nel merito.
  • La compensazione delle spese nel rito tributario è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 15 d.lgs. 546/1992 e richiede una motivazione espressa fondata su ragioni gravi ed eccezionali; una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Il mero annullamento in autotutela dell'atto illegittimo da parte dell'amministrazione, se avvenuto nel corso del giudizio e dopo che il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio, non costituisce di per sé ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • Il riconoscimento immediato dell'errore da parte dell'amministrazione può escludere la motivazione apparente, ma non basta, da solo, a fondare la compensazione delle spese se il contribuente ha comunque sopportato l'onere del processo.
  • Il giudice di legittimità può censurare la statuizione sulle spese quando la compensazione sia sorretta da una ragione non coerente con il quadro normativo e con la concreta necessità dell'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa virtuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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